Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14096 del 11/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1843/2011 proposto da:
C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio degli
avvocati ALBERTO BUZZI e PATRIZIA PELLICCIONI, che la rappresentano
e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3985/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/01/2010 r.g.n. 105/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l’Avvocato MORRICO ENZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da C.G. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del credito, già oggetto del decreto ingiuntivo opposto dalla Società e revocato dal Tribunale, che assumeva maturato a titolo di retribuzioni dovute e non corrisposte per il periodo compreso tra la data di esercizio da parte della medesima dell’opzione L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5 e quella di effettiva corresponsione della richiesta indennità sostitutiva della reintegrazione.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ricollegarsi alla dichiarazione dell’opzione in favore dell’indennità sostitutiva della reintegrazione l’effetto interruttivo del rapporto, con conseguente inconfigurabilità per il periodo successivo, ovvero fino alla effettiva corresponsione della richiesta indennità, di un danno e della relativa pretesa risarcitoria, commisurata alle retribuzioni medio tempore maturate, connesso alla mancata protrazione del rapporto stesso.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, il ricorrente lamenta l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale intesa a sancire il venir meno del diritto al risarcimento del danno conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, da commisurarsi alle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data della dichiarata opzione in favore dell’indennità sostitutiva della disposta reintegrazione in luogo di quella dell’effettivo pagamento della stessa.
Il motivo risulta infondato tenuto conto dell’orientamento espresso da questa Corte a sezioni unite (cfr. Cass. 18353/2014), secondo cui, ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d.
tutela reale opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore nè può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo, con la conseguenza che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall’art. 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500.00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016