Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14096 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22782-2019 R.G. proposto da:

COOPCREDITO COOPERATIVA RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO DENINA 50, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

IANNI FICORILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati GERMANO

NUZZO, ROBERTA DI MICHELANGELO;

– ricorrente –

contro

B.B., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE ATTILIO CORDOVA;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 775/17 del

TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che chiede

che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, rigetti il

ricorso dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di

Lanciano ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso per decreto ingiuntivo del 9 marzo 2017, la Coopcredito Cooperativa a rl chiese ingiungersi alla (OMISSIS) Srl e a B.A. e B.B., in solido tra loro, il pagamento della somma di Euro 51.334, oltre interessi, deducendo che nell’ambito della propria attività di cooperativa di garanzia, con scopo mutualistico, quale garante istituzionale a prima richiesta delle imprese socie, aveva accordato una garanzia in relazione ad un contratto di finanziamento fondiario concesso ai debitori dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

B.A. e B.B. proponevano opposizione deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, in favore di quello di Pescara, atteso che l’obbligazione, per l’adempimento della quale aveva agito la Coopcredito Cooperativa a rl in via surrogatoria, era sorta in Scafa, presso la sede della filiale della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, come da contratto di mutuo dell’8 settembre 2009. Si costituiva la cooperativa insistendo per il rigetto della opposizione;

con ordinanza del 1 luglio 2019, all’esito della precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Chieti dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Lanciano, escludendo l’applicazione della designazione convenzionale del foro territoriale, poichè la relativa clausola non era stata sottoscritta dai debitori. Pertanto, sulla base della disciplina generale, l’obbligazione principale, garantita dagli opponenti, avrebbe dovuto essere adempiuta in Lanciano, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., quale sede della Banca Popolare, trattandosi di obbligazione “portable”. Precisava che le modalità di adempimento si estendono al debito fideiussorio e doveva farsi riferimento alla sede principale e non alla filiale della Banca (quella di Scafa, luogo di conclusione del contratto);

avverso tale decisione propone regolamento necessario di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., la Coopcredito Cooperativa a rl affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria. B.A. e B.B. depositano memoria difensiva. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso e per la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Lanciano.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si contesta l’individuazione della competenza territoriale sulla base del contratto intercorso tra la banca e i debitori principali. In particolare, sarebbe errato l’assunto del Tribunale secondo cui il luogo dell’adempimento deve essere riferito a quello concordato tra il debitore principale e l’istituto di credito, all’insaputa della cooperativa;

in secondo luogo, il contratto di finanziamento non sarebbe conoscibile da parte della cooperativa, in quanto non sottoscritto anche da questa, con la conseguenza che un’eventuale clausola di elezione di foro convenzionale non potrebbe essere avallata dal garante;

con il terzo motivo si deduce l’assenza di un domicilio della cooperativa presso il foro competente individuato dal Tribunale. Il luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione garantita, da individuare in quello della sede principale della banca, sarebbe sconosciuto alla cooperativa, poichè in tale territorio non esistono sedi o domicilio della medesima;

con il quarto motivo si censura il foro del domicilio del creditore. Al contrario il Tribunale competente ad emettere il decreto ingiuntivo era quello di Chieti, luogo dove erano sorti i rapporti tra le parti in causa e dove il creditore ha avuto sede legale e domicilio e dove, pertanto, deve essere adempiuto il pagamento delle somme. Tale soluzione sarebbe stata avallata dal Tribunale il quale ha escluso, quale sede rilevante, quella della filiale della Banca, rispetto alla sede principale. La cooperativa non potrebbe essere costretta a recuperare i propri crediti nel territorio della sede principale della banca erogante, quanto, piuttosto, nel territorio ove la cooperativa ha la sede legale. Pertanto, ai sensi dell’art. 637 c.p.c., il Tribunale competente per l’ingiunzione è quello competente per la domanda proposta in via ordinaria e cioè, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa al diritto di obbligazione, il domicilio del creditore al momento della scadenza. Ed il creditore è la Cooperativa, che ha sede in Chieti. Poichè la cooperativa, a seguito di novazione, si è surrogata all’istituto di credito, l’originario rapporto tra la banca e il debitore principale si è estinto, mentre quello tra i debitori originari e il nuovo creditore, cooperativa, individua quale luogo di esecuzione la sede della cooperativa;

come emerge dalle risultanze processuali la Coopcredito Cooperativa a rl aveva prestato garanzia, unitamente a B.B. e B.A., per un mutuo concesso dalla Banca di Lanciano e Sulmona, oggi Banca Popolare dell’Emilia Romagna, alla società (OMISSIS) Srl, successivamente fallita. Per tale motivo l’istituto di credito ha chiesto il pagamento del dovuto ai garanti e la cooperativa ha corrisposto la somma oggetto di ingiunzione, essendo stata surrogata nei diritti dell’Istituto di credito. Sulla base di tali elementi ha richiesto al Tribunale di Chieti il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di B.B. e B.A. dichiarando di agire in via surrogatoria sulla base di una quietanza liberatoria emessa dall’istituto di credito (“sulla base di tale surroga la Coopcredito Cooperativa a rl provvede all’avvio dell’azione di recupero del credito”). Conseguentemente il titolo azionato è il medesimo che faceva capo alla Banca nei confronti del debitore originale Srl (OMISSIS). In particolare, l’obbligazione era rappresentata da un contratto di mutuo sottoscritto presso la sede di Scafa (Pescara) dell’Istituto di credito in data 8 settembre 2009;

il Collegio rileva che il regolamento di competenza introduce un processo di impugnazione nell’ambito del quale la Corte non è legata ai motivi di impugnazione proposti dal ricorrente con riferimento alla questione di competenza, ma, dovendo statuire sulla questione, deve controllare l’osservanza di tutte le regole che presiedevano al rilievo della incompetenza;

nella specie, questa Corte deve rilevare che l’eccezione di incompetenza non era completa, in quanto gli opponenti non avevano contestato il foro del loro domicilio e dunque avrebbe dovuto considerarsi dal giudice di merito tamquam non esset, con conseguente radicazione dinanzi a lui della competenza;

infatti, nelle controversie in materia di obbligazioni, qualora sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 c.p.c., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18 c.p.c., cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (Cass. n. 24277 del 22 novembre 2007, seguita da conforme e costante giurisprudenza);

come si legge nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo B.B. e B.A. hanno dedotto che “l’obbligazione… è sorta in Scafa presso la sede della banca, giusta contratto di mutuo sottoscritto in Scafa in data 8 settembre 2009; la cambiale…è stata domiciliata per il pagamento in Scafa presso l’agenzia della banca; ciò premesso la competenza territoriale a conoscere della domanda proposta dalla cooperativa spetta al tribunale di Pescara in quanto:

i convenuti risiedono in Salle, comune rientrante nel circondario del tribunale di Pescara (luogo in cui la cooperativa ha eseguito la notifica del decreto ingiuntivo);

l’obbligazione è sorta in Scafa;

il luogo convenuto per il pagamento è Scafa, sede in cui i garanti hanno domiciliato la cambiale e luogo del domicilio del debitore è indicato in Salle”;

ebbene, nella formulazione dell’eccezione gli opponenti nessuna contestazione svolsero in ordine alla sussistenza nel circondario del giudice adito del proprio domicilio;

rivestendo essi la posizione sostanziali di convenuti quali opponenti, vigeva per essi la regola per cui il convenuto non è esentato dall’onere di duplice contestazione dei due fori generali neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163 c.p.c., n. 2, prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe le ipotesi l’art. 38 c.p.c., comma 2, secondo inciso, esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti;

alla luce di quanto precede va dichiarata la competenza del Tribunale di Chieti;

le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara la competenza del tribunale di Chieti e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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