Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14095 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9578-2009 proposto da:

R.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato SIMONE LABONIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTERA AMERICO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

PALLADINO LUCIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GRECO

MANFREDI, GRECO GIAMPAOLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 270/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 06/12/2007, depositata il 28/02/2008 R.G.N. 550/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

11/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato SENA PIER FRANCESCO (per delega degli Avv. MONTERA

AMERICO e LABONIA SIMONE);

udito l’Avvocato GRECO GIAMPAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.N. conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, la s.p.a. Assicurazioni Generali, nella qualità di impresa designata L. n. 990 del 1969, ex artt. 19 e 20 chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale causato da un’autovettura rimasta sconosciuta.

Si costituiva la società convenuta eccependo, preliminarmente, il difetto di vocatio in ius in quanto l’attore aveva citato la società assicuratrice, in qualità di impresa designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, mentre avrebbe dovuto evocare in giudizio la predetta società in nome e per conto della Consap s.p.a. Nel merito, contestava la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda ed il quantum della stessa.

Il Tribunale riteneva legittimata l’assicurazione convenuta e la condannava al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 18.412,23, oltre accessori, a titolo di danno biologico. Escludeva la risarcibilità del danno morale e di quello patrimoniale.

Avverso tale sentenza proponeva appello il R., lamentando l’omessa liquidazione del danno morale, del danno patrimoniale e del danno esistenziale, nonchè l’errata liquidazione del danno biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea totale.

Si costituiva la s.p.a. Assicurazioni Generali che, nel ribadire l’eccezione relativa alla vocatio in ius, contestava l’avvenuto riconoscimento della colpa esclusiva del conducente l’autovettura investitrice e sosteneva il concorso di colpa dell’attore nella determinazione del sinistro spiegando in tal senso appello incidentale.

La Corte d’Appello, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e quello incidentale e dichiarava il concorso di colpa, al 50%, nella determinazione del sinistro del R. e del conducente rimasto ignoto; liquidava il risarcimento spettante al R. in complessivi Euro 9.668,00 con riguardo al tempo del sinistro e condannava la s.p.a. Assicurazioni Generali al pagamento di tale somma in favore dell’appellante, oltre rivalutazione monetaria.

Proponeva ricorso per cassazione R.N. con quattro motivi.

Resisteva con controricorso la Assicurazioni Generali s.p.a..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i quattro motivi del ricorso parte ricorrente rispettivamente censura: 1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (…)”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (…) dell’art. 2729 c.c. (…) e dell’art. 2697 c.c. (…)”;

3) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 (…)”; 4) ®rappresentazione motiva e argomentativa, sopra punti decisivi della controversia, illogica, insufficiente, contraddittoria e incoerente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) (…) in combinato disposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c. (…). Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (…) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (…)”.

Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che la Corte d’Appello supera il divieto posto dall’art. 345 c.p.c., comma 3, sulla scorta della ritenuta indispensabilità delle dichiarazioni stragiudiziali del 22 febbraio 1999 ai fini della valutazione della prova acquisita nel corso del primo giudizio, laddove il requisito della indispensabilità, richiesto dalla richiamata disciplina codicistica, può essere ascritto solo a quegli elementi oggettivamente decisivi.

Il motivo è inammissibile.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto di utilizzare la documentazione non solo perchè indispensabile ai fini della decisione, ma anche perchè ha riconosciuto che le dichiarazioni stragiudiziali non risultano contestate dal R..

Il divieto di introdurre nuovi documenti, stabilito dall’art. 345 c.p.c. non è infatti operante in presenza di un comportamento non oppositorio della parte, con la conseguenza che la mancata contestazione consente al giudice di valutare i documenti stessi ai fini della decisione.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia error in iudicando per violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2729 e 2697 c.c. in relazione al prudente apprezzamento delle prove riguardo all’onere della prova.

Il motivo è inammissibile in quanto manca la sintesi descrittiva del fatto. La sanzione di inammissibilità sancita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui nel ricorso per cassazione manchi la indicazione sommaria dei fatti di causa, deve essere infatti applicata non solo quando la esposizione dei fatti manchi del tutto, ma anche quando sia insufficiente e richieda, perciò, per l’individuazione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti, l’utilizzazione di altre fonti (Cass., 21 maggio 1999, n. 4916).

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia error in iudicando per violazione dell’art. 2054 c.c. sulla presunzione del pari concorso di colpa.

Il motivo è inammissibile.

In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia, come nella specie, adeguatamente motivato ed immune da vizi logici ed errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass., 4 giugno 2002, n. 8070).

Il quarto motivo è inammissibile perchè privo del quesito di diritto.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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