Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14095 del 11/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1813/2011 proposto da:
B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato
EMILIO TRUCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DAVI’
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.G. S.N.C., C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 952/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 25/01/2010 R.G.N. 458/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l’Avvocato DAVI’ ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Catania, confermava la decisione resa dal Tribunale di Siracusa e rigettava la domanda proposta da B.G. nei confronti di G. G., nella qualità di legale rappresentante della G. G. S.n.c., avente ad oggetto la condanna della Società al pagamento in suo favore delle differenze retributive a vario titolo maturate in relazione al rapporto di lavoro costituito tra le parti già dall’1.3.1994, anche se formalizzato soltanto il successivo 1.10.1997 e protrattosi fino al 30.8.1999, con orario dalle 15,30 alle 20,30, fino al mese di maggio 1995 e dalle 6,00 alle 13,30 per il periodo residuo, tutti i giorni escluso il venerdì e compresa la domenica, ma dalle ore 6,00 alle 14,00 per tutto il periodo lavorativo, riconoscimento delle ferie per il mese di agosto e corresponsione di una retribuzione sempre rimasta fissata in Euro 534,53, sebbene le buste paga riportassero importi più elevati.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto estinto per prescrizione il credito vantato, non avendo riconosciuto, per difetto di indicazione di una somma almeno determinabile, effetto interruttivo alla raccomandata fatta pervenire alla Società dal B., tramite il proprio legale, in data 18.2.2004 Per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a due motivi. La Società in persona del suo legale rappresentante è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, su cui si articola la proposta impugnazione, intesi a denunciare, il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c. e, il secondo, il vizio di incongrua motivazione, il ricorrente rileva l’erroneità, sul piano logico-
giuridico, del convincimento, posto a base della pronuncia della Corte territoriale di rigetto, a motivo dell’estinzione per prescrizione del diritto azionato, dell’originaria domanda del ricorrente, per cui l’effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale si determinerebbe solo nell’ipotesi in cui l’atto relativo rechi la specifica indicazione della pretesa vantata e della volontà di esercitarla anche ricorrendo all’azione giudiziaria.
I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, è qui opportuno trattare congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dello stesso principio invocato dal ricorrente ed accolto nella consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9378/2002, n. 10926/2005, n. 5681/2006 e 10270/2006) secondo cui, l’intimazione scritta di adempimento, affinchè valga a costituire in mora il debitore e a determinare così, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere nei confronti del soggetto passivo il proprio diritto, atteso che, nella specie, il giudizio di genericità dell’atto indicato dal ricorrente come interruttivo del decorso del termine prescrizionale non attiene, il che lo avrebbe posto effettivamente in contrasto con l’enunciato principio di diritto, alla necessità di adottare forme rigorose, aldilà della scrittura, o di procedere alla quantificazione del credito, che può essere anche meramente determinabile, bensì alla necessità che esso sia determinabile nel diverso senso che risulti specificata la pretesa creditoria che si intenda far valere, di modo che il debitore abbia piena conoscenza dell’adempimento intimatogli, necessità che la Corte territoriale, con indagine di fatto, insindacabile in questa sede, giacchè, per quanto detto, immune da vizi logici e giuridici, non ha ritenuto di poter ravvisare nel riferimento, effettivamente generico, alla richiesta espressa nel preteso atto interruttivo, di “somme dovute per crediti di lavoro”.
Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese per non aver svolto l’intimato alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016