Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14095 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5770/2010 R.G. proposto da:

ICAM Industrie Calabresi Metalmeccaniche s.p.a., in liquidazione, in

persona del liquidatore, Z.R., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Emilio

Martucci, domiciliata presso lo studio legale dell’avv. Giuseppe

Uccella, in Roma, via Guglielmo Calderini, n. 68;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA E.Tr. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fiertler, giusta

procura notarile del 14/06/2010, domiciliata presso lo studio legale

dell’avv. Salvatore Torrisi, in Roma, via Federico Cesi, n. 21;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 159/10/09, depositata in data 2 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con sentenza n. 159 del 2 novembre 2009 la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dalla Equitalia E.Tr. s.p.a. rigettando l’originario ricorso proposto dalla ICAM Industrie Calabresi Metalmeccaniche s.p.a. avverso la cartella di pagamento notificata in data 9/05/2005, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all’anno di imposta 1997, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e recante l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 48.043,60 a titolo di sanzioni pecuniarie ed interessi per omessi e tardivi versamenti dell’IVA;

– che i giudici di appello sostenevano che la notifica della cartella di pagamento nel caso di specie, in cui il ruolo era stato consegnato all’agente per la riscossione in data 10/12/2001 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 193 del 2001, non era sottoposto ad alcun termine, introdotto solo con la legge finanziaria del 2005 (art. 1, comma 417, lett. c), L. n. 311 del 2004);

– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di quattro motivi, cui non replicano le intimate.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente società deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 23 e 36, nonchè dei principi di diritto sanciti nella sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2005, è fondato e va accolto, con effetto assorbente di tutti i restanti motivi;

– che, invero, la CTR ha errato nel ritenere insussistente un termine per la notifica della cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo conseguente a controllo formale della dichiarazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, sul presupposto che il ruolo era stato consegnato all’agente della riscossione “in data 10/12/2001, quindi in epoca posteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 193 del 2001”, “applicabile a decorrere dal 9/6/2001”, “che ha soppresso ogni termine per la notifica della cartella”, con la conseguenza che la notifica della cartella da parte dell’agente della riscossione non era sottoposto ad alcun termine, in quanto introdotto solo con la legge finanziaria del 2005 (art. 1, comma 417, lett. c), L. n. 311 del 2004);

– che, infatti, è fermo principio giurisprudenziale, reiteratamente ribadito da questa Corte e dal quale non v’è ragione di discostarsi, quello secondo cui “in tema di riscossione dell’IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in quanto deve applicarsi la disciplina generale dettata dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, come introdotti dalla Legge di Conversione 31 luglio 2005, n. 156, anche al dichiarato fine di conseguire “la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto” (cfr. Cass. n. 15786 del 2012; conf., in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, Cass. n. 14352006, n. 2212/2011, n. 16990/2012, n. 15661/2014, n. 22223/2015 nonchè, da ultimo, n. 4557 del 2017); disposizione, quella di cui al citato art. 1, commi 5 bis e 5 ter, che “ha valore di disposizione transitoria ed opera retroattivamente non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, in quanto diretta ad ovviare ad una lacuna normativa derivante dalla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale ed a garantire l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi. Ne consegue l’inapplicabilità del più breve termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario, previsto a pena di decadenza, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46” (Cass. n. 15661 del 2014);

– che, conseguentemente, l’errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale risulta dal semplice confronto dei dati temporali di riferimento con quelli previsti dalla norma applicabile, secondo i principi sopra enunciati; infatti, vertendosi in fattispecie di controllo formale della dichiarazione IVA relativamente all’anno di imposta 1997, presentata in data 24/06/1998, il termine per la notifica della cartella andava a scadere il 31 dicembre del quinto anno successivo al 1998 e cioè il 31/12/2003, ma nella specie la cartella risulta essere stata notificata il 9/05/2005 e, quindi, tardivamente;

– che da ciò discende l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata ed accoglimento dell’originario ricorso, che è statuizione che può essere adottata da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto da compiere;

– che restano assorbiti gli altri tre motivi con cui la ricorrente ha dedotto l’omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello principale proposto dall’agente della riscossione e di quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate (secondo motivo), l’omesso esame delle domande ritenute assorbite dal giudice di primo grado e riproposte in grado di appello (terzo motivo), nonchè la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’allegazione documentale effettuata dalle controparti nel giudizio di appello (quarto motivo);

– che le spese processuali del presente giudizio di legittimità e di quelli di merito vanno compensate tra le parti sul rilievo che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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