Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14095 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14095 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 1264-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA,
MAURO RICCI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
SOLFARELLI GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLADIER
53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO, rappresentata e difesa

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

R.G. n. 1264/12
Ud. 11.4.13
INPS c. Ministero dell’economia e delle finanze + 1

dall’avvocato NAVACH MASSIMO giusta mandato speciale a margine del

– controrkorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 6200/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 9/12/2010,
depositata il 14/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Navach Massimo difensore della controricorrente che si riporta al
controricorso e deposita n. 3 cartoline di avvenuta notifica;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla
relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

1.

– Con sentenza depositata il 30.12.10 la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di

rigetto della domanda emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, condannava l’INPS a pagare in
favore dell’attrice Giuseppa Solfarelli l’assegno d’invalidità civile.

2

controricorso;

R.G. n. 1264/12
Ud. 11.4.13
INPS c. Ministero dell’economia e delle finanze + 1
2.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l ‘INPS affidandosi a due motivi.

2.1. – Resiste con controricorso la Solfarelli.

dispositivo, atteso che, mentre nella prima il diritto all’assegno d’invalidità figurava riconosciuto alla
Solfarelli a decorrere dal 1°. 12.04, nel secondo le veniva — invece – attribuito a decorrere dal 1°.12.05.
3.1. – Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 118/71, in
relazione all’art. 8 d.lgs. n. 509/88, perché alla data del 1°. 12.05 la Solfarelli (nata il 21.3.40) aveva già
compiuto i 65 anni d’età, sicché non poteva esserle accordato l’assegno in questione.
4. — Il primo motivo è manifestamente infondato: la diversa data di decorrenza dell’assegno d’invalidità
(1 0.12.05 anziché 10.12.04) era dipesa da mero errore materiale, poi corretto con provvedimento del 4.4.11
emesso dagli stessi giudici del merito ad istanza del difensore della Solfarelli (come risulta dalla relativa
annotazione apposta, in calce alla impugnata sentenza, dalla cancelleria della Corte territoriale).
4.1. — Il rilievo che precede fa emergere la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso,
atteso che alla corretta data di decorrenza dell’assegno d’invalidità (10.12.04) la Solfarelli, proprio perché
nata il 21.3.40 (secondo quanto si legge nello stesso ricorso dell’INPS), non aveva ancora compiuto i 65
anni d’età.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
11

Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,

siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo, soluzione condivisa
dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV – Le spese del grado, liquidate come da dispositivo in favore della Solfarelli, seguono la
soccombenza.
V – Non è, invece, dovuta pronuncia sulle spese riguardo al Ministero dell’economia e delle
finanze, costituitosi tardivamente.
P. Q. M.
La Corte

3

3. – Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e

R.G. n. 1264/12
Ud. 11.4.13
INPS c. Ministero dell’economia e delle finanze + 1

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
50,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.4.13.

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