Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14094 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26388-2007 proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO

EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOTTA

ACHILLE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COLLIDA’ GIOVANNI FRANCESCO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 442/2006 del TRIBUNALE di CUNEO, emessa il

03/08/2006, depositata il 18/08/2006 R.G.N. 802/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato PONTECORVO EDOARDO;

udito l’Avvocato SILVESTRI CARLA (per delega dell’Avv. MARIA

ANTONIETTA PERILLI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilità’ del ricorso, in

subordine il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. S.D. impugna, sulla base di tre motivi, illustrati con. memoria, la sentenza del Tribunale di Cuneo, depositata il 18 agosto 2006, la quale ha rigettato l’appello proposto dal medesimo, ritenendolo esclusivo responsabile dell’incidente stradale dedotto in giudizio, sul rilievo che: 1. il giudice di prime cure aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie: i rilievi effettuati dai Carabinieri, concordanti con le dichiarazioni dello stesso S. (che affermava di aver perso il controllo del motociclo da lui condotto; era da escludersi l’ininfluenza delle testimonianze del B. e della G., non essendo stati in grado di fornire elementi rilevanti per la decisione; 2. a sostegno della lamentata inefficacia delle dichiarazioni dello S. – sia di quelle rese ai CC., sia di quelle risultanti dalla formulazione del CID – non era stato allegato alcun elemento probatorio, tranne l’affermazione che l’intervento chirurgico (subito a seguito dell’incidente ed effettuato il giorno precedente a quello delle dichiarazioni) avrebbe dovuto influire sulla sua capacità; mentre, secondo il Tribunale, le condizioni dello S. nella circostanza risultarono normali all’esame dei Carabinieri, svoltosi in ospedale e presumibilmente senza obiezioni dei medici; le circostanze da lui riferite infine erano pienamente coerenti con i riscontri oggettivi acquisiti; correttamente il Giudice di pace aveva ritenuto superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., perchè la condotta imprevedibile del conducente del motociclo aveva più che verosimilmente lasciato poco spazio e tempo per eventuali manovre di emergenza; il rinvenimento dell’auto della D. alla estrema destra della propria corsia faceva ritenere che fosse stata posta in essere manovra di sterzo verso destra, l’unica attuabile per evitare l’urto o ridurne le conseguenze dannose.

La D. resiste con controricorso e chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso; la compagnia assicuratrice non ha svolto attività difensiva.

2. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 2699, 2700 e 2729 c.c., nonchè omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata valutazione della documentazione prodotta in giudizio a sostengo dell’incapacità d’intendere e di volere dello S. al momento della sottoscrizione dei documenti posti a base della decisione e dell’invalidità degli stessi, nonchè vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione di C.T.U. richiesta in sede di appello, nonchè violazione dell’art. 2735 c.c. artt. 228 e 229 c.p.c. in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 5. Rispetto a tale censura, chiede alla Corte di verificare: 1. se non costituisca grave vizio di illogicità della motivazione l’aver ritenuto valida confessione le dichiarazioni rilasciate ai CC. E la sottoscrizione del modulo CAI, sulla considerazione che lo S. era parso normale ai Carabinieri, mentre dalla documentazione clinica egli risultava sotto “sedazione” ed affetto da “turbe psichiche” clinicamente indotte ai fini terapeutici a seguito di grave operazione subita nella notte; 2. Se la sentenza sia incorsa in grave errore logico e di motivazione per non aver ammesso C.T.U. medico- legale sulla capacità dello S. di autodeterminarsi e di intendere e di volere all’atto della sottoscrizione della C.A.I. e nel rendere le dichiarazioni ai CC. e ciò sulla base delle semplici impressioni dei CC, mentre le cartelle cliniche davano atto di stato di “sedazione” e di “turbe psichiche” del dichiarante; 3. se, pertanto, sussistano le violazioni di legge indicate nella intitolazione del motivo, sopra riportata.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., artt. 2699, 2700 e 2729 c.c., nonchè omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine a più fatti controversi e decisivi relativi alla dinamica del sinistro e chiede alla Corte se la sentenza sia incorsa nel vizio di omessa o, comunque, insufficiente motivazione in punto: a) attribuzione alla moto della traccia scarrociamento rilevata dai CC. nella corsia di marcia dell’autovettura, viste le considerazioni tecniche dal C.T.U. e dal C.T. di parte; b)mancato rilievo nella planimetria del sito del sinistro del punto d’urto dei veicoli; c) incertezze ed errori di rilevamento contenuti nella detta planimetria come segnalati dal C.T.U. e se, pertanto, sussistano le violazioni di legge indicate nella intitolazione del motivo, sopra riportata.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e, comunque, insufficiente motivazione in relazione all’applicazione della stessa norma e chiede alla Corte: 1) se il giudice di appello sia incorso in violazione di detta norma per aver ritenuto il guidatore dell’auto di proprietà della D. liberato dalla presunzione di colpa concorrente senza aver accertato in modo positivo che egli fosse esente da colpa per la condotta tenuta prima dell’urto e si fosse esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza anche nella fase di avvicinamento alla curva ove si è verificato il sinistro; 2) se la sentenza sia incorsa in decisivo errore di insufficienza della motivazione per non aver motivato la decisione di non tenere conto delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. e dal C.T. di parte in ordine alla posizione dell’autovettura Twingo precedentemente ed al momento dell’urto; 3) se, pertanto, sussistano le violazioni di legge indicate nella intitolazione del motivo, sopra riportata.

5. Le tre censure – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, essendo tutte incentrate a contestare la valutazione delle risultanze probatorie – sono prive di pregio sotto ogni profilo.

5.1. Va ribadito, alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure 1’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n. 13085; 23 febbraio 2006 n. 4009; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n, 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809). Pacifico quanto precede, atteso che il ricorrente, lungi dal prospettare con i motivi ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si limitano – contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa, è palese la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.

5.2. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha ritenuto che la condotta di guida del conducente della Twingo fosse esente da qualsivoglia addebito di colpa; per contro, la lunga traccia di “scarrocciamento” tutta all’interno della corsia del veicolo antagonista, le dichiarazioni dello S. che affermava di aver perso il controllo del mezzo e la posizione di quiete dei veicoli, a cavallo della mezzeria la moto e sull’estrema destra della propria corsia e in parte fuori della sede stradale l’auto inducevano a ritenere corretto il superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c.. Così operando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei canoni in tema di ripartizione dell’onere probatorio e di valutazione delle risultanze di causa. Pertanto, confermando consolidati orientamenti di questa S.C., deve affermarsi che i motivi si risolvono in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che la parte ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e delineando solo genericamente la violazione di norme di legge, si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze probatorie e dei fatti, come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito. Nelle parti in cui prospettano vizi di motivazione, le censure non tengono conto, quanto alla valutazione delle prove adottata dal giudice di merito, che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione).

4. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell’assicurazione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000= di cui Euro 1.800= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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