Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14094 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 21/05/2021), n.14094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1820-2020 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LEPONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO COTRONEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1226/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– P.M. insorse con opposizione proposta innanzi al Giudice di pace averso il verbale di accertamento redatto dalla Polizia stradale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2;

– raggiunto dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto, sempre a riguardo della medesima contestata trasgressione, proponeva ulteriore ricorso al Giudice di pace;

– abbandonato il primo procedimento (riferisce il P. che aveva reputato quest’ultimo assorbito dal ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione, in seno al quale aveva ottenuto, peraltro, la sospensione cautelare), con sentenza del 25/11/2014, passata in giudicato perchè non impugnata, il Giudice, annullava l’ordinanza ingiunzione;

– il Giudice del primo procedimento (l’opposizione avverso il verbale), invece, rigettò la domanda con sentenza del 7/10/2014;

– avverso quest’ultima statuizione il P. propose impugnazione, eccependo la formazione del giudicato favorevole;

– il Tribunale di Bologna rigettò l’appello, motivando in punto di preclusione da giudicato, nei termini seguenti: “Non rilevante, infine, ai fini del presente giudizio, il rischio di contrasto fra giudicati a causa della sopravvenuta sentenza di annullamento dell’ordinanda ingiunzione emessa a seguito del verbale della Polstrada impugnato atteso che, sebbene l’atto in questa sede impugnato sia il presupposto per l’emissione dell’ordinanza, i due provvedimenti hanno natura diversa (sanzione amministrativa e decreto prefettizio) e seguono iter giuridici diversi”;

considerato che il ricorso, basato su unitaria censura (nel mentre la controparte è rimasta intimata), con il quale il P. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere il Giudice dell’appello tenuto conto dell’intervenuto giudicato, appare manifestamente fondato, valendo quanto appresso:

– non è controverso, trattandosi di circostanza riportata dallo stesso Tribunale, che sulla medesima contestazione di violazione del cod. della strada siano intervenute due statuizioni giudiziali, delle quali una (quella che aveva disposto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione) risulta essere passata in giudicato;

– formatosi il giudicato, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità, stante l’effetto preclusivo di cui all’art. 2909 c.c., cui fa da pendant l’art. 324 c.p.c.;

– non v’è dubbio che il tema della decisione, il petitum e le parti in causa coincidevano esattamente, di talchè, annullata l’ordinanza ingiunzione, con statuizione passata in giudicato, non v’era spazio alcuno per ius dicere a riguardo del verbale di contestazione, preso a base del provvedimento prefettizio e la motivazione offerta sul punto dal Tribunale, peraltro oscura e apodittica, non spiega il permanere del potere di pronunciare nel merito, nonostante il sopraggiunto effetto preclusivo derivante dal giudicato nelle more formatosi;

considerato, che, pertanto la decisione deve essere cassata con rinvio. rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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