Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14094 del 11/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20415/2011 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio legale GERARDO VESCI

&

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 13, presso lo studio dell’avvocato

AGOSTINO GESSINI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

R.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 223/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2011 r.g.n. 7113/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato GESSINI AGOSTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 24/2/2011 la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, per quanto in questa sede interessa, aveva dichiarato sussistente tra il G. e Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1/7/2005, intercorso tra le parti a seguito di intervenuta somministrazione da parte di Adecco Italia, e aveva condannato la società a riammettere in servizio il ricorrente nello stesso livello funzionale e retributivo, oltre al risarcimento dei danni.

2. La Corte territoriale premetteva che in data 1/7/2005 il lavoratore aveva sottoscritto un verbale di conciliazione e rinuncia (dichiarando di “nulla avere più a pretendere dall’Azienda, ovvero da altra persona giuridica alla stessa collegata e/o dalla stessa controllata e/o partecipata, per alcun titolo, ragione o causa comunque dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e fondamento nei rapporti intercorsi con l’Azienda sino alla data odierna”). Ritenuta, pertanto, l’inammissibilità dell’azione con riferimento al periodo antecedente a tale atto, rilevava che l’effetto della transazione non potesse riguardare diritti futuri, con preclusione della tutela giurisdizionale. Riteneva correttamente accertato lo svolgimento da parte del lavoratore, nel periodo successivo alla transazione, di attività estranea al contratto di somministrazione, avendo costui svolto attività di impiegato amministrativo che lavora al computer, interagendo finanche con soggetti terzi, laddove le mansioni previste in contratto consistevano “nell’emettere ordini di acquisto verso la casa madre svedese e fornitori terzi, ma solo relativamente a prodotti standard coperti dall’accordo quadro e quindi nell’ambito di prezzi e condizioni predefiniti, senza intervento di alcuna negoziazione”.

Rilevava, pertanto, l’inesistenza delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione, facendo conseguentemente applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e art. 27, comma 1, in materia di somministrazione irregolare, posta in essere al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge.

3. Avverso la sentenza Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrato con memorie. Il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20. Osserva che la Corte d’appello, nel travolgere il contratto liberamente stipulato dalle parti, effettua un’interpretazione della suddetta norma impropria e non condivisibile, ritenendo che un inserimento dati al computer “non sia sufficiente a configurare un’ipotesi di legittima somministrazione essendo necessarie particolari competenze informatiche”. L’interpretazione dei giudici del merito sarebbe errata laddove ritiene che la norma avrebbe legato inscindibilmente le ipotesi di somministrazione consentita per aree tematiche.

Sostiene, pertanto, che il contratto di somministrazione può essere utilizzato per lavoratori che si limitino a svolgere mansioni di caricamento dati.

1.2.La censura è infondata, giacchè non investe l’argomentazione fondamentale su cui poggia la decisione impugnata. Ed invero la Corte territoriale ha applicato la disciplina in materia di somministrazione irregolare sul rilievo che il citato art. 20, lett. a), è stato applicato in modo illegittimo per la totale mancanza di corrispondenza tra le mansioni indicate in contratto, consistenti nel semplice caricamento dati, e quelle effettivamente prestate dal lavoratore nel corso del rapporto (proprie dell’impiegato che lavora al computer interagendo con soggetti terzi e svolgendo un ruolo attivo nella procedura relativa agli ordini d’acquisto). Tale aspetto fondante del ragionamento decisorio, corredato da indagine di merito adeguatamente argomentata, non è stato censurato, con la conseguenza che il motivo si rivela eccentrico rispetto al decisum.

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, nonchè omessa e insufficiente motivazione sugli intervenuti comportamenti concludenti valutabili ex art. 1362 c.c.. Rileva che la pronuncia d’appello risulta viziata avendo fornito un’interpretazione di ciascun contratto, all’interno del rapporto trilatero che caratterizza la somministrazione, in palese contrasto con l’art. 1362 c.c.. Osserva che il G. ha tenuto comportamenti concludenti rilevanti desumibili dall’accordo di conciliazione, dalla mancanza di lamentele riguardo alla forma della collaborazione nel corso del rapporto, dalla successiva disponibilità nei confronti della Adecco Italia per altre e diverse missioni. Osserva che riguardo alla rilevanza dei descritti comportamenti concludenti non è stata offerta adeguata motivazione.

3. La ricorrente deduce, infine, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20. Rileva che la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con un ulteriore principio di ermeneutica contrattuale: il principio di conservazione degli atti ex art. 1367 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20. Censura la sentenza per aver rilevato una difformità eclatante tra le mansioni oggetto del contratto di somministrazione e le mansioni in concreto svolte, senza considerare che per il predetto principio di conservazione una piccola difformità tra l’oggetto del contratto e la sua concreta esecuzione non può ritenersi idonea a travolgere quanto voluto dalle parti.

4. Le censure che precedono possono essere trattate congiuntamente.

Le stesse si limitano a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza (in punto di irrilevanza per il futuro della conciliazione e dei comportamenti successivi, in quanto inidonei a integrare un’ipotesi di scioglimento consensuale del rapporto, nonchè di rilevanza della indicata difformità tra le mansioni oggetto del contratto e quelle in concreto espletate), in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti).

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di G.T. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA