Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14094 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 28/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28675/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

JUST IN TIME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

temnpore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 46/24/12, depositata in data 23 aprile 2012.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Cons. Dott. Lucio Luciotti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 46 del 23 aprile 2012 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA, IRES ed IRAP relativamente all’anno di imposta 2004 risultanti dallo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 427 del 1993.

1.1. La Commissione di appello sosteneva che il comportamento della società contribuente, seppur censurabile, per non aver risposto al questionario inviatole dall’Agenzia delle Entrate e per non aver giustificato lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore, non giustificava l’emissione di un avviso di accertamento fondato esclusivamente sui valori ricavati dall’applicazione degli studi di settore, gravando comunque sull’amministrazione finanziaria l’onere di motivare e fornire ulteriori elementi di prova per avvalorare l’attribuzione di maggiori ricavi alla società contribuente, precisando che nell’atto impositivo in esame era supportato dal fatto che risultavano scostamenti e riduzione di redditività negli anni di imposta dal 2003 al 2006, che la società aveva giustificato con le difficoltà di mercato e con le difficoltà di gestione, che alla fine portarono alla cessazione dell’attività.

2. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo, cui non replica l’intimata.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata sostenendo che i giudici di appello, incorrendo in errore di diritto – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, comma 2, lett. d-bis) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 – avevano ritenuto che fosse onere dell’amministrazione finanziaria fornire ulteriori elementi di riscontro alle risultanze degli studi di settore, nonostante la società contribuente avesse omesso di rispondere all’invito al contraddittorio, in particolare omettendo di fornire risposta al questionario inviatole dall’ufficio finanziario e di fornire spiegazioni al rilevato scostamento tra redditi dichiarati e quelli accertati mediante l’applicazione degli studi di settore.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. I giudici di appello, nonostante l’espressa citazione del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 26635 del 2009 (e consolidatosi nelle successive conformi pronunce di questa sezione, come Cass. n. 17646 del 2014 e n. 10047 del 2016), circa il valore presuntivo dei risultati applicativi degli studi di settore, idonei a legittimare l’emissione di un avviso di accertamento fondato esclusivamente su quelle presunzioni laddove il contribuente ometta di partecipare al contraddittorio, e pur dando espressamente atto del comportamento – ritenuto censurabile – della società contribuente, per non aver risposto al questionario inviatole dall’Agenzia delle Entrate e per non aver giustificato lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore, hanno poi contravvenuto a tale regola di giudizio sostenendo, con affermazione peraltro priva di adeguata giustificazione logica e pure contraddittoria rispetto alle premesse, che l’amministrazione finanziaria era comunque onerata di motivare e fornire ulteriori elementi di prova per avvalorare l’attribuzione di maggiori ricavi alla società contribuente, benchè sia pacifico (tanto emergendo dal contenuto della sentenza impugnata) che la società contribuente si era volontariamente ed ingiustificatamente sottratta all’espletamento del contraddittorio endoprocedimentale.

3.1. A ciò deve aggiungersi che la CTR ha anche violato le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, che, rispettivamente in materia di imposte dirette e di imposte sul valore aggiunto, sanzionano la volontaria ed ingiustificata (quindi, colpevole) omessa risposta del contribuente agli inviti formulati dall’Agenzia delle Entrate in sede amministrativa, accompagnato – come nella specie, per come si desume dal contenuto dell’invito riprodotto in parte qua nel ricorso (pagg. 14 e 15) – dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, a fornire notizie e dati o ad esibire libri, documentazione e scritture, con l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa (che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco – così in Cass. n. 11765 del 2014).

4. Da quanto detto discende l’accoglimento del motivo di ricorso e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che rivaluterà l’intera vicenda processuale alla stregua dei principi sopra enunciati, provvedendo anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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