Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14094 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14094 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 1119-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rapprentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO,
GIANNICO GIUSEPPINA, CALIULO LUIGI, PATTERI ANTONELLA giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ZANFI GIOVANNI;

– intimato 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

R.G. n. 1119/12
Ud. 11.4.13
INPS c. Zanfi

avverso la sentenza n. 542/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla
relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
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1.

– Con sentenza depositata il 28.12.10 la Corte d’appello di Bologna dichiarava

inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello proposto dall ‘INPS contro la
sentenza n. 50/06 del Tribunale di Modena, che aveva condannato l’istituto previdenziale a pagare
in favore di Giovanni Zanfi la pensione calcolata, quanto alle retribuzioni utili, con riferimento ai
criteri di cui alla tabella E (già, C), da rivalutarsi ex art. 3 co. 110 legge n. 297/82.
1.1. — Affermavano i giudici d’appello che, nelle more del giudizio di secondo grado, lo Zanfi
aveva rinunciato all’azione, conseguentemente provocandone l’estinzione, equivalente ad una
pronuncia di rigetto nel merito della domanda, il che aveva fatto venir meno l’interesse dell ‘INPS a
proseguire il giudizio, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del suo gravame.
2. – Per la cassazione della sentenza ricorre l ‘INPS con un solo motivo con il quale deduce che
la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, così
adottando un provvedimento che, essendo assimilabile ad una pronuncia di rigetto nel merito della
domanda dell’appellato, fosse idonea a rimuovere la sentenza di primo grado.
2.1. — Lo Zanfi è rimasto intimato.
3. – Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
3.1. – Infatti, ad onta dell’inesattezza della formula adoperata dall’impugnata sentenza
(effettivamente si sarebbe dovuto dichiarare, invece, cessata la materia del contendere: cfr. Cass.
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dell’11/05/2010, depositata il 28/12/2010;

R.G. n. 1119/12
Ud. 11.4.13
INPS c. Zanfi

7.5.09 n. 10553), resta il rilievo che la relativa motivazione è assolutamente univoca nello statuire
che lo Zanfi ha rinunciato all’azione, che tale rinuncia comporta l’estinzione dell’azione e che ciò

3.2. — In altre parole, malgrado l’inesattezza della formula terminativa adottata dai giudici di
secondo grado, la sentenza è inequivocabile nel dichiarare venuta meno la statuizione di prime
cure.
3.3. — Pertanto, l’INPS non ha interesse ad impugnare per cassazione la sentenza predetta,
giacché l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dovendo essere concreto e attuale, non può tendere
ad una mera correzione della formula adottata nella decisione impugnata che, sebbene
tecnicamente erronea, ad ogni modo non pregiudica l’avvenuta rimozione della sentenza di prime
cure in forza della sopravvenuta rinuncia all’azione manifestata dall’appellato.
4. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 1 c.p.c.”.
H – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalla
memoria depositata ex art. 378 c.p.c. dal ricorrente. A tale riguardo è appena il caso di aggiungere
che il dispositivo della sentenza impugnata è ben chiaro nel parlare di inammissibilità dell’appello
per “sopravvenuta carenza di interesse”, il che esclude ogni possibilità di confusione o di ipotizzata
contraddittorietà fra motivazione e dispositivo (poiché entrambi danno atto in modo specifico della
mancanza di interesse non originaria, ma conseguente alla rinuncia all’azione ad opera della parte
privata). Dunque, ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 n. 1 c.p.c. per la definizione
camerale del processo, soluzione condivisa dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV — Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.4.13.

equivale ad una pronuncia di rigetto nel merito della domanda.

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