Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14093 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. III, 21/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 21/05/2021), n.14093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37393/2019 proposto da:

H.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TRITONE 169,

presso lo studio dell’avvocato BERNARDO BOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO GALLETTI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO DI PORDENONE, QUESTURA

PORDENONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PORDENONE, depositata il

03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TRIDENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente H.P. ha subito, previa revoca del permesso di soggiorno, ordine di espulsione da parte del Prefetto, in ragione di un reato che gli si contesta di avere commesso in Pordenone.

In particolare, il ricorrente è stato arrestato dopo che aveva procurato lesioni, con un coltello da macellaio, ad un suo collaboratore a seguito di una lite all’interno della macelleria che il P. gestisce.

Inizialmente nei confronti del ricorrente è stata elevata accusa di tentato omicidio, con applicazione della misura cautelare più severa, accusa poi derubricata in lesioni personali lievi, con attenuazione dunque della misura di cautela.

2.- Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è stato impugnato inutilmente dal ricorrente davanti al Tar, e, successivamente al Consiglio di Stato; mentre il provvedimento di espulsione è stato impugnato davanti al Giudice di pace, che ha però rigettato il ricorso.

Avverso tale rigetto H.P. propone due motivi di ricorso. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3.- Il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo l’ordine di espulsione sia perchè facente seguito alla revoca del permesso di soggiorno, revoca confermata nella sua legittimità dal giudice amministrativo, sia per via delle modalità del fatto; nega il Giudice di pace che possa avere rilievo la situazione familiare creata in Italia (un matrimonio con una straniera) dal ricorrente.

Queste rationes sono contestate con due motivi.

4.- Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso, rectius, omesso esame di un vero e proprio motivo di ricorso.

In sostanza, il ricorrente sostiene di avere posto al Giudice di Pace la questione della attualità della pericolosità sociale, nel senso di aver fatto presente che l’originaria accusa di tentato omicidio era stata derubricata in quella più lieve di lesioni lievi; invece, il provvedimento di espulsione ancora teneva conto della originaria contestazione, ed il Giudice di pace non ha fatto considerazione di questa censura e si è limitato a ritenere legittima l’espulsione violando dunque la regola della necessaria attualità della pericolosità.

Il motivo è infondato.

A pagina 5 del provvedimento impugnato si dà conto della graduazione della misura cautelare e della derubricazione del reato contestato, e, ciò nonostante, si conferma il giudizio di pericolosità, che viene desunto dalle modalità del fatto e da altri elementi (precedenti segnalazioni, ecc.).

Non v’è dunque omessa pronuncia.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 13, in tema di giudizio di pericolosità.

Il motivo mira a contestare la valutazione di pericolosità fatta dal Giudice di pace, che si sarebbe appiattito sul giudizio formulato dalla prefettura e che, soprattutto, avrebbe dato rilievo al fatto in sè senza tenere conto però che la reazione, quella della espulsione, stata una reazione sproporzionata rispetto al fatto, e dunque illegittima.

Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

Il giudizio di pericolosità è un giudizio di fatto, che va certamente condotto con i criteri di cui al citato art. 13, nel senso che il Giudice di pace, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (Cass. 20692/2019).

Il Giudice di pace, nella fattispecie, ha tratto la convinzione della pericolosità da elementi oggettivi, ed in particolare dalle modalità del fatto, oltre che da alcuni episodi di vita pregressa del ricorrente.

Se il giudizio è basato su elementi oggetti ed attuali (ed il giudice di merito ha tenuto conto altresì della rubricazione del reato), si traduce in un giudizio di fatto non censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato.

Inoltre, quanto alla proporzionalità, va evidenziato che la misura della espulsione è prevista dalla legge in caso di accertata pericolosità sociale, e che dunque la proporzionalità è valutata dal legislatore, che ha, per l’appunto, previsto l’espulsione quale reazione (proporzionata) alla pericolosità sociale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Compensa le Spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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