Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14093 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 11/07/2016), n.14093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 958/2015 proposto da:

M.S.D., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO FIORENTINO 41, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO FERRARA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RAFFINERIA DI GELA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PILEGGI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 29/10/2014 r.g.n. 342/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato FERRARA FABRIZIO;

udito l’Avvocato PILLEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte del licenziamento intimato il 29/6/2010 dalla società Raffinerie di Gela s.p.a. a M.S.D. per tentate estorsioni in danno di ditte appaltatrici, delle quali si era reso responsabile unitamente ad altri cinque dipendenti, parimenti licenziati.

Con sentenza del 28 – 29/10/2014 la Corte d’appello di Caltanisetta, nel rigettare il reclamo del lavoratore, ha rilevato che la contestazione disciplinare era stata tempestiva rispetto alla conoscenza, avutane dalla società, del procedimento penale nei confronti del dipendente, che i fatti addebitati erano stati puntualmente contestati e che gli stessi erano risultati fondati nella loro gravità al punto da far ritenere integrata la giusta causa del licenziamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre il M. con dieci motivi.

Resiste con controricorso la società intimata che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e per vizio di motivazione, il ricorrente assume che la Corte d’appello non si era avveduta del fatto che il primo giudice non aveva adottato alcuna argomentazione in ordine al rispetto del principio dell’immediatezza della contestazione in presenza del notevole stacco temporale di oltre due anni e mezzo tra la conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti e l’avvio dell’indagine penale.

Quindi, la Corte territoriale aveva omesso di esaminare quanto accertato implicitamente dal primo giudice in ordine alla conoscenza, da parte della datrice di lavoro, dei fatti disciplinarmente rilevanti fin dal 2005, omettendo di tener conto dell’importanza del rispetto del principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare anche nell’ipotesi di presenza di interessi pubblici riconducibili alle indagini penali.

Il motivo è infondato.

Invero, va premesso che nell’ambito del procedimento disciplinare regolato dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 c.c., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell’infrazione (v. in tal senso Cass. Sez. lav. n. 13190 del 9/9/2003 e più di recente Cass. Sez. Lav. n. 1248 del 25/1/2016).

Ma anche per quel che concerne il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si è osservato che il principio tanto dell’immediatezza della contestazione dell’addebito quanto della tempestività del recesso datoriale, la cui “ratio” riflette l’esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un’adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l’accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato” (v. al riguardo Cass. Sez. lav. n. 9253 del 7/7/2001, nonchè Cass. sez. lav. n. 281 del 12/1/2016).

Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 23739 del 17/9/2008) che “in tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di datore di lavoro privato, la regola desumibile dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, secondo cui l’addebito deve essere contestato immediatamente, va intesa in un’accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell’interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate), soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione unitaria, sicchè l’intimazione del licenziamento può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti”. (conf. a Cass. Sez. Lav. n. 22066 del 22/10/2007).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha escluso, alla luce dei dati istruttori raccolti, che la datrice di lavoro fosse venuta a conoscenza dei fatti sin dalla fine del 2005, essendo, invece, emerso che solo nel dicembre del 2009, a seguito della notifica del decreto di perquisizione locale e personale, la società aveva appreso che era stato avviato un procedimento penale a carico del M. e di suoi cinque colleghi per ipotesi di reato di estorsione e tentata estorsione in danno delle imprese appaltatrici Sudelettra s.r.l. e Tucam s.r.l., disponendo nei suoi confronti l’immediata sospensione dal servizio e riservandosi di avviare il procedimento disciplinare, così risultando rispettato il principio della immediatezza della contestazione.

2. Col secondo motivo, formulato per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.c., il ricorrente lamenta l’omesso esame sull’individuazione del momento di conoscenza da parte del datore di lavoro del fatto disciplinarmente rilevante, nonchè l’omesso esame del contenuto dell’intera deposizione del teste L..

Il motivo è infondato.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 14324 del 9/7/2015) che “la censura in sede di legittimità di violazione del principio di immediatezza della contestazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, qualora il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il fatto storico relativo alla tardività della contestazione potesse essere identificato nella difettosa valutazione di una nota istruttoria relativa al procedimento disciplinare, della quale il giudice di merito aveva omesso di considerare l’asserito carattere interlocutorio, in quanto la stessa non conteneva l’esito degli accertamenti confluiti poi nella contestazione).

Nella fattispecie la Corte di merito ha esaminato il motivo del gravame in base al quale si era dedotto che la datrice di lavoro avrebbe avuto notizia dei fatti posti a base del licenziamento tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006 e, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivato ed immune da rilievi di ordine logico-giuridico, ha osservato che l’assunto difensivo del lavoratore non era condivisibile in virtù di quanto emerso dalla deposizione del teste L. ed essendo, invece, risultato che solo dopo la notifica del decreto di perquisizione locale e personale, risalente al mese di dicembre del 2009, la società aveva appreso dell’avvio del procedimento penale a carico del ricorrente.

Quanto alla parte del motivo riflettente l’asserita violazione dell’art. 253 c.p.c., non può non rilevarsene l’infondatezza, posto che la Corte territoriale ha valutato i fatti riferiti dal teste aggiungendo che quest’ultimo non aveva specificato cosa aveva riferito ai responsabili della Raffineria e rilevando che le indagini penali erano state avviate dopo che il medesimo teste L. si era deciso, in data 29 luglio 2009, a sporgere denuncia alla Compagnia della Guardia di Finanza di Gela.

3. Col terzo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nell’argomentare che il lavoratore ha sempre la possibilità di far valere profili di illegittimità formali e sostanziali delle risultanze documentali in sede giudiziaria, ha escluso ingiustamente l’esistenza di un diritto di accesso al fascicolo disciplinare che nella fattispecie gli era stato sin dall’inizio negato, non preoccupandosi di operare un’interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma, data l’incidenza sul diritto di difesa del rifiuto datoriale al predetto accesso documentale.

4. Col quarto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole del fatto che il primo giudice, pur avendo disconosciuto il suo diritto di accesso al fascicolo disciplinare, nulla aveva disposto in merito all’istanza di esibizione del predetto fascicolo, implicitamente rigettandola.

Egualmente la Corte d’appello non aveva provveduto in ordine alla stessa istanza e non aveva neppure statuito sul relativo motivo di reclamo.

Per ragioni di connessione il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente.

Entrambi i motivi sono infondati.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 18377 del 23/8/2006) che “in tema di sanzioni disciplinari riferibili al rapporto di lavoro privato, premesso che la contestazione dell’addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi, la specificità della contestazione sussiste quando sono fornite le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari”.

Si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 22236 del 23/10/2007) che “in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, sopratutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro;

conseguentemente è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza, che, per l’attendibilità del riferimento e l’intrinsica potenziale rilevanza dei fatti, può esaurirsi in un articolo di giornale”.

Non è, quindi, censurabile l’affermazione della Corte di merito secondo la quale la garanzia di difesa resa possibile dalla conoscenza del contenuto dell’infrazione disciplinare rende superflua ai fini disciplinari la materiale esibizione dei documenti connessi all’infrazione, tanto più che la stessa Corte ha precisato che restava ferma la possibilità del lavoratore di far valere ogni profilo di illegittimità formale o sostanziale delle risultanze documentali in sede giudiziaria.

Nè è configurabile il lamentato vizio di omessa pronunzia, avendo la Corte esplicitato la ragione dell’infondatezza del motivo in esame, per cui il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione del fascicolo del procedimento disciplinare è da considerare come implicitamente respinta. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. 3, n. 19131 del 23/9/2004) che “non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) quando una domanda non espressamente esaminata debba ritenersi rigettata – sia pure con pronuncia implicita – in quanto indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico –

giuridico, che sia stata decisa e rigettata dal giudice” (conf. a Cass. sez. 2, n. 10001 del 24/6/2003).

5. Col quinto motivo, formulato per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha omesso di esaminare il fatto costitutivo della condotta disciplinarmente rilevante risultante dagli atti del procedimento penale ed in particolare dall’avviso di chiusura delle indagini, dal quale emergeva che la sua condotta era circoscritta al periodo 2005 – 2006 e che i soggetti coinvolti erano solo tre. Invece, la Corte di merito aveva impiegato, ai fini della decisione, materiale probatorio acquisito con riferimento a soggetti, a fatti e a momenti diversi da quelli che lo riguardavano direttamente.

Il motivo è inammissibile.

Invero, con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quindi, nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ma è evidente che nella specie la valutazione della sussistenza degli addebiti disciplinari contestati e della loro gravità non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sulla sussistenza dei fatti disciplinari rilevanti ai fini del licenziamento per giusta causa in conseguenza della irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario, richiamando il contenuto degli elementi istruttori per la conferma della decisione impugnata.

6. Col sesto motivo, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., si contesta il capo della sentenza in cui la Corte d’appello ha operato la ricostruzione del fatto nei termini di omessa denuncia e la valutazione della condotta in termini di gravità tale da costituire giusta causa di licenziamento quando, invece, la contestazione disciplinare riguardava esclusivamente il concorso nell’estorsione, con conseguente vizio di ultrapetizione.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte d’appello ha chiaramente spiegato che era infondata la censura secondo la quale la sentenza reclamata avrebbe dato rilievo ad un diverso fatto (omessa denuncia delle tentate estorsioni) rispetto a quello contestato (partecipazione alle tentate estorsioni), atteso che non si era verificata una violazione del principio di immutabilità della contestazione, trattandosi di argomentazioni utilizzate con tutta evidenza dal primo giudice solo al fine di dimostrare la gravità della condotta contestata e la sua sussumibilità nell’ambito della giusta causa di licenziamento, per cui è da escludere che la Corte di merito sia incorsa nel denunziato vizio di ultrapetizione.

7. Col settimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, a fronte di una precisa ricostruzione fattuale alternativa, ritenuta pacifica dal giudice cautelare, aveva omesso di pronunziarsi su tale ricostruzione dei fatti rilevanti e sulle richieste istruttorie, dando, invece, prevalenza alla ricostruzione dei fatti operata dal teste L. e ad altri elementi probatori attinenti a fatti, a soggetti e a tempi diversi.

Il motivo è infondato.

Come si è già illustrato in precedenza, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella legge n. 134 del 7.8.2012, applicabile “ratione temporis” nella fattispecie, prevede che l’omesso esame deve riguardare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Pertanto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si ha la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Quindi, come già evidenziato in precedenza, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

In definitiva, la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili.

Ma è evidente che, nella specie, la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte territoriale non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo la stessa espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno della ricostruzione dell’intera vicenda nei suoi diversi aspetti alla luce del richiamo al contenuto delle deposizioni testimoniali tra loro confrontate e dell’esito delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Gela.

8. Con l’ottavo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, chiamata ad esprimersi sulla questione di diritto consistente nella configurabilità giuridica di concorso in un illecito realizzato dalla mera presenza ad una conversazione fra terze persone, non solo non si è pronunciata al riguardo ma ha proceduto, altresì, alla modifica del fatto ritenendo, contrariamente a quanto appurato dal primo giudice, che era ravvisabile un suo ruolo nella vicenda niente affatto passivo.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente prospetta come vizio violazione di legge quello che è in realtà un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità.

Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo 2010), “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

(Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa)”. (in senso conf. v. Cass. Sez. lav. n. 16698 del 16 luglio 2010).

Quindi, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicchè, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione:

Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

9. Col nono motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole dell’omessa pronunzia sull’ultimo motivo del gravame che aveva ad oggetto la dedotta erroneità della condanna alle spese di causa ed al risarcimento dei danni per temerarietà della lite.

10. Col decimo motivo, proposto per violazione dell’art. 91 c.p.c., si denunzia la non corretta applicazione del principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.

Osserva la Corte che questi due ultimi motivi, tra loro connessi, sono infondati, atteso che la Corte d’appello, nel condannare il reclamante al pagamento delle spese del grado, ha fatto corretto uso del generale principio della soccombenza, per cui non sussistono le esposte ragioni di doglianza al riguardo.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo, unitamente al contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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