Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14093 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. II, 11/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6268/2005 proposto da:

PRIMAVERA SRL P. IVA (OMISSIS) (già PRIMAVERA di CASSIANI MARIA

& C. SAS, in persona del proprio organo amministrativo

B.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA ELENA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LENTINI ALESSANDRO;

– ricorrente –

e contro

G.C. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), P.M.R. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 10006/2005 proposto da:

G.C. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), P.M.R. (OMISSIS)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEONE ALBERTO con procura speciale notarile

rep. n. 64770 del 26/4/2010 – BOLOGNA – Notaio GHERARDI TOMMASO;

– ricorrenti –

e contro

PRIMAVERA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 541/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato ALLOCCA Elena, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato LEONE Alberto difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5-1-1998 la s.r.l. Primavera conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna G. C., G.G. e P.M.R. quali eredi di G.F. e, premesso che quest’ultimo aveva promesso di vendere all’esponente un terreno sito nel Comune di Monte S. Pietro con scrittura privata smarrita da parte di un terzo affidatario, e che tale contratto era stato redatto contestualmente alla stipula di un comodato dello stesso immobile in data (OMISSIS), chiedeva emettersi sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà del suddetto bene in proprio favore.

Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo il rigetto della domanda attrice, e proponendo una domanda riconvenzionale per l’immediata consegna del terreno oggetto del comodato detenuto dalla società Primavera nonchè per il risarcimento dei danni derivati dalla mancata restituzione del bene.

Con sentenza del 27-10-2000 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice e condannava la società Primavera al rilascio del terreno oggetto del contratto di comodato ed al risarcimento dei danni da ritardato rilascio da liquidarsi in separata sede.

Proposto gravame da parte della s.r.l. Primavera cui resistevano G.C., G.G. e P.M.R. la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 31-3-2004 ha rigettato l’impugnazione, rilevando che la produzione nel giudizio di secondo grado da parte dell’appellante di copia della scrittura privata dell'(OMISSIS), relativa al sopra menzionato contratto preliminare, non comportava peraltro l’accoglimento della domanda, essendo risultata fondata l’eccezione di parte appellata, già formulata nel primo grado di giudizio, in ordine alla non operatività nei confronti della P., già coniuge di G.F., del suddetto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un immobile in comunione legale tra i coniugi e sottoscritto solo dal marito.

Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. Primavera ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui G.C., G. G. e P.M.R. hanno resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale basato su tre motivi;

entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo la società Primavera, deducendo nullità del procedimento e della sentenza impugnata, assume che il giudice di appello ha ritenuto l’annullabilità dei contratto preliminare di cui alla scrittura privata dell'(OMISSIS) relativo ad un immobile oggetto di comunione legale tra i coniugi G.F. e P.M.R. per essere stato sottoscritto soltanto dal G. senza che la relativa eccezione fosse stata sollevata ritualmente nè nel primo nè nel secondo grado di giudizio, essendosene fatto cenno soltanto nella seconda comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado.

La censura è infondata.

Premesso che copia della scrittura privata dell'(OMISSIS) relativa al contratto preliminare di vendita per cui è causa risulta essere stata prodotta soltanto nel giudizio di secondo grado, cosicchè prima di allora ovviamente la P. non era onerata dal sollevare alcuna eccezione in proposito, si osserva che dall’esame diretto degli atti (consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato) emerge che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello dalle parti appellate si era dedotto che il terreno oggetto del preliminare di vendita suddetto apparteneva non solo a G.F. ma anche alla moglie P.M.R. che ne era comproprietà ria, e che quindi tale promessa di vendita, per avere piena validità, avrebbe dovuto essere sottoscritta anche da quest’ultima.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano il trasferimento della proprietà di un immobile oggetto di comunione legale tra coniugi nell’ipotesi in cui soltanto uno di essi abbia sottoscritto l’atto di alienazione del; bene, censura la sentenza impugnata per affermato che la sottoscrizione del preliminare “de quo” da parte del solo G.F. aveva impedito il formarsi della necessaria unica volontà negoziale in capo ad una delle parti del contratto, data l’unicità e la inscindibilità del bene in comunione; la società Primavera sostiene che tali principi riguardano la comunione ordinaria, e non si applicano pertanto nell’ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di comunione legale tra coniugi, laddove la diversa natura di tale istituto (trattandosi di una comunione priva di quote), che non ammette partecipazione da parte di terzi, comporta la disponibilità solidale del diritto sull’intero da parte ciascuno dei coniugi, rimanendo comunque tutelato l’altro coniuge dalla possibilità di annullamento dell’atto nel termine annuale di cui all’art. 184 c.c..

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha rilevato che la scrittura privata prodotta dall’appellante aveva ad oggetto l’obbligo di trasferimento della proprietà di un terreno in comunione tra i coniugi G. F. e P.M.R. sottoscritto soltanto dal G., cosicchè, attesa l’unicità e l’inscindibilità del bene in comunione promesso in vendita, la dichiarazione di voler vendere ad opera di una sola parte impediva il formarsi della necessaria unica volontà negoziale in capo ad una delle parti del preliminare, cui conseguiva l’inutilizzabilità dell’azione ex art. 2932 c.c. nei confronti del soggetto rimasto estraneo al preliminare stesso.

Il dispositivo in proposito reso dalla sentenza impugnata è conforme al diritto, anche se occorre correggere la relativa motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

In effetti la Corte territoriale non ha considerato che nella fattispecie l’immobile oggetto del preliminare suddetto era in comunione legale tra i coniugi, costituente una comunione senza quote, nella quale i coniugi stessi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni di essa, e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei; ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune, ponendosi il consenso dell’altro coniuge come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza (ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato) si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell’art. 184 c.c. nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione (Cass. 14-1-1997 n. 284; Cass. 21-12-2001 n. 16177).

Pertanto alla luce di tali principi si deve ritenere che il preliminare di vendita sottoscritto dal solo G., di per sè efficace nei confronti della comunione legale sussistente con la P., era peraltro soggetto ad azione di annullamento da parte di quest’ultima ai sensi del menzionato art. 184 c.c., quantomeno sotto forma di eccezione in base all’art. 1442 c.c., u.c. (seppure sempre nel rispetto del termine annuale sopra richiamato, vedi in tal senso Cass. 27-10-2003); ebbene tale eccezione risulta ritualmente essere stata sollevata nel secondo grado di giudizio dalla P., come si è rilevato in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso, a seguito della produzione della sopra menzionata scrittura privata da parte dell’attuale ricorrente principale, senza che per altro verso la società Primavera abbia eccepito il mancato rispetto del richiamato termine annuale.

Ne consegue pertanto che l’azione ex art. 2932 c.c. non poteva in ogni caso trovare accoglimento. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si rileva che i tre motivi formulati sono privi di qualsiasi indicazione della natura delle censure sollevate – se in particolare attinenti a violazione di legge e/o a vizi di motivazione – e limitati a generici rilievi critici in ordine alla non ritenuta inammissibilità da parte del giudice di appello delle domande formulate e dei documenti prodotti nel giudizio di secondo grado da parte dell’appellante, senza neppure dedurre se e secondo quali modalità le appellate avessero sollevato in proposito delle specifiche eccezioni.

Pertanto anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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