Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14093 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6279-2019 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GREGORIO GRECO;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1661/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione, della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

da quello che si legge in sentenza emerge che I.F. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Pontassieve, Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. e B.M., nella qualità di proprietario del veicolo coinvolto per accertare la responsabilità esclusiva di quest’ultimo nella causazione di un sinistro stradale, con condanna in solido con la compagnia di assicurazione al pagamento della somma di Euro 251.000 circa. Si costituiva l’assicuratore Fondiaria Sai chiedendo la liquidazione del danno nei limiti del giusto e del provato, detratto l’acconto già erogato;

con ordinanza del 28 dicembre 2010 il giudice istruttore ordinava il pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 25.000 a titolo di provvisionale e con sentenza del 20 ottobre 2011 dichiarava la responsabilità esclusiva di B.L., conducente del veicolo di proprietà di B.M., condannando quest’ultimo, unitamente alla Fondiaria Sai Assicurazioni, al pagamento dell’importo di Euro 26.000 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 12.400 a titolo di danno patrimoniale, già detratti gli acconti ricevuti, dichiarando irripetibili per un terzo le spese di lite e condannando i convenuti a rimborsare all’attore 2/3 delle spese di lite relative all’accertamento tecnico preventivo;

avverso tale decisione proponeva appello I.F., insistendo per il pagamento della maggiore somma di Euro 227.000 circa, con vittoria integrale di spese, diritti e onorari del secondo grado di giudizio. Si costituiva Fondiaria Sai Assicurazioni chiedendo il rigetto dell’appello;

la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza dell’11 luglio 2018 respingeva l’appello con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione;

avverso tale decisione I.F. propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione perchè la Corte territoriale avrebbe sposato le argomentazioni del giudice di prime cure, reiterando la medesima lacunosità della decisione. Infatti, l’elaborato del consulente d’ufficio non era esente da vizi, come rilevato dal consulente tecnico di parte, che aveva ritenuto che le lesioni riportate incidevano negativamente, sia sullo stato di salute, sia sulla capacità lavorativa del danneggiato; pertanto, un’ulteriore indagine avrebbe consentito di accertare un maggiore grado di invalidità. Sotto altro profilo, il giudice istruttore avrebbe liquidato solo il danno biologico e non anche quello morale, applicando le tabelle di Milano senza procedere una personalizzazione del danno. Analoghe censure sarebbero riferibili alla decisione della Corte d’Appello;

con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di soccombenza. La Corte avrebbe errato nel compensare nella misura di un terzo le spese di lite, dichiarando irripetibili quelle relative al restante terzo, con ciò violando la disciplina sulla soccombenza reale;

il primo motivo è intestato con una dizione che formalmente non è riconducibile ad alcuno dei paradigmi dell’art. 360 c.p.c;

a prescindere da ciò, l’evocazione della “manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione” non è riconducibile all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e, dunque, all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la motivazione c’è ed è esistente e non risponde ai caratteri che deve avere la contraddittorietà ed illogicità per ridondare in inesistenza e, dunque, nel detto vizio. La seconda alternativa possibile, la riconduzione al n. 5 è esiziale, dato che sarebbe dedotto il previgente art. 360 c.p.c., n. 5, non applicabile al caso di specie ratione temporis;

inoltre, il motivo sarebbe – comunque – inammissibile ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme, attesa la preclusione prevista all’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

il secondo motivo è inammissibile perchè non specifico: esso non si confronta con la puntuale motivazione della Corte territoriale, che ha evidenziato un’ipotesi di soccombenza reciproca, atteso il mancato accoglimento di una voce di danno importante e il riconoscimento di un residuo pregiudizio alla persona, ma in misura considerevolmente inferiore e proporzionata alla condanna alle spese di lite;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività processuale in questa sede. Infine, poichè è in atti la Delib. 5 marzo 2019 e la Delib. 18 aprile 2019 di ammissione di I.F. al gratuito patrocinio non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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