Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14092 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11705-2009 proposto da:

MONDO MUSICA VERLAGS GMBH (OMISSIS) in persona del proprio

amministratore e legale rappresentante Sig.ra C.S.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso

lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MODONESI MICHELE giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

WARNER MUSIC ITALIA S.R.L. in persona del suo Presidente e legale

rappresentante Dott. G.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DORA 2, presso lo studio dell’avvocato LIUZZO GABRIELE, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIUZZO LAMBERTO,

BECCIANI ROMOLO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3538/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 11/11/2008, depositata il

22/12/2008 R.G.N. 5028/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MODONESI MICHELE;

udito l’Avvocato LIUZZO LAMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28.3.96 la società Nuova Fonit Cetra s.p.a. (d’ora in poi Nfc), ora Warner Music Italia s.r.l.

conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società Mondo Musica Verlags GmbH (d’ora in poi Mm) per sentire dichiarare risolto, per fatto e colpa della convenuta, il contratto di compravendita e distribuzione in esclusiva sottoscritto il 3.3.95, con condanna al pagamento della residua somma di Dm 302.433, nonchè L. 6.403.000, oltre accessori, l’attrice 2598 n. 2 e 3 c.c. per averla denigrata oltre al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione della sentenza.

Allegava Nfc di avere stipulato con Mm, in data 3.3.95, due distinti contratti, uno, di durata annuale, di consulenza (in forza del quale la convenuta, avvalendosi della consulenza di S.M., avrebbe dovuto procedere alle scelte delle opere da inserire nel catalogo “Musica Classica” della Nfc) ed uno di distribuzione in esclusiva dei prodotti fonografici del repertorio di musica classica, per tutto il territorio mondiale, esclusi Italia, Svizzero, San Marino e Stato del Vaticano.

Tale secondo accordo, cui le parti avevano dato effetto retroattivo dal 1.1.95, prevedeva all’art. 10 una clausola di minimo garantito, per cui, se le vendite nel primo anno fossero state inferiori a L. 1.500.000,000, Nfc avrebbe avuto la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, che era previsto di durata quinquennale.

Alla fine dell’anno l’ammontare delle vendite era di circa L. 900.000.000, quindi ben al di sotto del minimo. Peraltro il rapporto fiduciario tra le parti aveva cominciato ad incrinarsi sin dall’autunno del 1995 e la convenuta aveva cessato i pagamenti, restando debitrice degli importi richiesti con la prima domanda.

Inoltre Min aveva diffuso apprezzamenti denigratori sui prodotti e sull’attività di Nfc, rendendosi responsabile dell’illecito di cui all’art. 2598 c.c. come contestato con la missiva 28.11.05. Si costituiva Mm eccependo la nullità della citazione, per difetto dell’avvertimento previsto all’art. 167 c.p.c., art. 111 c.p.c., n. 7.

A sua volta, con atto notificato il 29.3.96, M.m. aveva chiamato in giudizio Nfc chiedendo accertarsi l’illegittimità ed infondatezza della risoluzione del contratto operata dalla convenuta con lettera 8.1.96, l’inadempimento di Nfc al contratto, quindi dichiararne la risoluzione per fatto e colpa della controparte, con risarcimento dei danni, quantificati in L. 4.100.000.000. Allegava l’attrice di avere realizzato, entro il 22.12.95, acquisti per Dm 1.006.565,38 e che la commercializzazione del catalogo era stata pregiudicata dalla condotta di Nfc che aveva periodicamente consegnato un calendario delle nuove uscite, senza mai rispettarlo. Inoltre, le consegne dei prodotti erano state effettuate con enormi ritardi e talvolta erano risultate incomplete o inesistenti. Riunite le cause, l’adito Tribunale di Milano, con sentenza n. 11641 in data 20.10.2005, dichiarava che il contratto di compravendita e distribuzione sottoscritto tra le parti in data 3.3.95 si era risolto per mancato raggiungimento del minimo garantito da parte della distribuzione Mondo Musica; dichiarava 1’inesatto adempimento di Nfc ai propri obblighi e per non avere eseguito il contratto secondo buona fede ex art. 1375, riconoscendo danni subiti da Mm da parte di Nfc per Euro 100.000,00 e, operata la parziale compensazione, ex art. 1243 c.c., comma 2, tra tale importo e il maggior credito vantato da Nfc, condannata Mm a pagare a Nfc il residuo importo di Euro 6.809,22, oltre interessi, compensando tra le parti le spese di lite.

A seguito dell’appello proposto dalla Mm, costituitasi l’appellata Warner Music Italia s.r.l. (già Nuova Fonit Cetra s.r.l.), la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame n. 3538 depositata in data 22.12.2008, così statuiva: “in parziale riforma dell’impugnata sentenza, determina i danni subiti dalla Mm da parte di Nfc in Euro 106.809,22, dichiara la compensazione ex art. 1243 c.c., comma 2 tra i rispettivi crediti delle parti, conferma nel resto la sentenza impugnata, dichiara compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio”. Ricorre per cassazione Mondo Musica con sei motivi; resiste con controricorso Warner Music Italia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Deve infatti preliminarmente rilevarsi che le argomentazioni in esse svolte sono “intervallate” e integrate da numerosi atti di causa (riguardanti la fase di merito), tra cui fax, lettere (alcune addirittura non in lingua italiana) e comunicazioni di vario genere, che, non solo di per sè non sono ricevibili ed esaminabili nella presente sede di legittimità, ma rendono di difficile individuazione le censure del ricorrente, determinando la mancanza di autosufficienza del ricorso stesso.

Del resto già questa Corte si è più volte pronunciata sul punto (tra le altre, S.U. n. 19255/2010), affermando che è inammissibile il ricorso per cassazione in cui l’esposizione risulta compiuta attraverso la integrale allegazione degli atti del giudizio di merito, in modo tale da rendere non decifrabili la vicenda processuale e le relative censure.

Inoltre la sola individuabile censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., tra l’altro non sollevata in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 come error in procedendo, è anch’essa inammissibile non essendo ben chiari, per quanto esposto, il contenuto della domanda in modo tale da non poter valutare la pronuncia ultra o extra petita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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