Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14092 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. III, 21/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 21/05/2021), n.14092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36511/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in Crotone, via Municipio, n.

8, presso l’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG PROVINCIA CROTONE, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 499/2019 del GIUDICE DI PACE di CROTONE,

depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente N.M. è cittadino del Senegal. Ha chiesto in Italia il riconoscimento della protezione internazionale, che però è stato rigettato dal Tribunale, in prima battuta, e poi dalla Corte di Appello. A seguito di tale rigetto, il Prefetto ha emesso ordine di espulsione, a fronte del quale il ricorrente ha presentato nuovo ricorso per la protezione internazionale adducendo motivi diversi, che però la Commissione territoriale ha ritenuto inammissibili, decisione questa ultima, impugnata in Tribunale dove, al momento del ricorso, è in attesa di definizione, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente.

Conseguentemente, quest’ultimo ha proposto ricorso per annullamento e sospensione dell’ordine di espulsione, che tuttavia il Giudice di pace ha rigettato. Ricorre avverso tale rigetto con due motivi. Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.- Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso fondamentalmente per due motivi. In primo luogo, ha osservato che la sospensione dell’ordine di espulsione non è prevista dalla L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, pur in caso di ricorso pendente, quando quest’ultimo sia stato dichiarato inammissibile (lett. b). In secondo luogo, ha ritenuto che il provvedimento di espulsione è stato regolarmente tradotto in francese, una delle lingue veicolari del ricorrente, come da costui ammesso.

3.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, nonchè della L. n. 286 del 1998, artt. 13-19.

In primo luogo, il ricorrente lamenta violazione del suo diritto di difesa, eccependo che la L. n. 25 del 2008, art. 29, impone alla Commissione territoriale di non convocare l’interessato prima di emettere decisione di inammissibilità, come invece ha fatto l’organo amministrativo. Questa è però una censura infondata in quanto, come ritenuto altre volte da questa Corte, l’inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza può essere dichiarata inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b, senza che sia necessaria la rinnovazione dell’audizione del richiedente (Cass. 22875/2020).

Inoltre, il ricorrente eccepisce di avere dimostrato con il ricorso in Tribunale che la richiesta di nuova decisione sulla protezione internazionale non era inammissibile, come invece ritenuto dalla Commissione e che degli argomenti da lui addotti davanti al Tribunale avrebbe dovuto tener conto il Giudice di Pace, quali argomenti di prova.

Il motivo è infondato.

L’art. 35 bis citato, comma 5, prevede espressamente che il ricorso, fatto avverso l’espulsione, non sospende l’efficacia del provvedimento sulla protezione internazionale quando quest’ultimo abbia dichiarato inammissibile l’istanza per la seconda volta (ossia ai sensi dell’art. 29 bis, medesima Legge), come è avvenuto nel caso presente.

Nè può ovviamente censurarsi la decisione del Giudice di pace per non avere disposto la sospensione tenendo conto delle ragioni dal ricorrente addotte davanti al Tribunale, non dovendo ovviamente il Giudice di pace compiere una valutazione simile e sovrapposta del resto a quella del Tribunale in tema di protezione internazionale.

4.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 13.

Censura il ricorrente la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto correttamente redatto il provvedimento di espulsione quanto alla lingua di riferimento.

Secondo il ricorrente invece la traduzione sarebbe in lingua, il francese, da lui non conosciuta.

Il motivo è inammissibile.

Il Giudice di pace dà atto che la traduzione è avvenuta in francese in quanto lo stesso ricorrente in apposito modulo, aveva indicato tale idioma come di sua conoscenza; ed, a fronte di tale accertamento, il ricorrente dovrebbe addurre ragioni che lo smentiscano che invece non adduce, limitandosi ad una apodittica contestazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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