Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14092 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 11/07/2016), n.14092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2863/2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

VINTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

ROSARIA AMBROSINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 889/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2010 r.g.n. 1276/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato GEREMIA CHIARA per delega Avvocato VINTI

STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in data 22.11.2010 la Corte di Appello di Milano, adita in sede di gravame dal Ministero della Pubblica istruzione, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto del prof. C.C. ad ottenere, in sede di ricostruzione della carriera, lo scatto biennale di anzianità nel ruolo di docente che avrebbe maturato il 10.9.1992, negato al momento del passaggio al ruolo direttivo in data 1.9.1992.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che della L. n. 312 del 1988, art. 24, comma 4, dispone che le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sarebbero maturati;

che, in conseguenza, lo stipendio maturato alla data del passaggio alla qualifica funzionale superiore, al quale faceva riferimento del D.P.R. n. 345 del 1983, art. 6, comprendeva l’aumento maturato alla data del 1.9.1992; che siffatto meccanismo impediva la prospettata duplicazione di benefici opposta dal Ministero.

3. Avverso detta Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. Ha resistito con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 345 del 1983, art. 6 e del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

6. Sostiene che il comma 3 dell’art. 6 del D.P.R., dispone che il dipendente deve essere inquadrato, nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo – superiore, nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, salva la corresponsione ad personam del maggiore stipendio; che detta disposizione è ribadita del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 9, che prevede che qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza e che la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai tini dell’ulteriore progressione economica.

7. Deduce, inoltre che lo stesso art. 4, prevede, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, che al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

8. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 24.

9. Deduce che lo scatto biennale non era ancora entrato nel patrimonio del C. alla data del suo passaggio al ruolo dirigenziale (1.9.2002) perchè sarebbe maturato solo il 10.9.2002.

10. Il ricorso è inammissibile.

11. Esso è stato notificato il 23.2.2011, a fronte della notifica della sentenza impugnata effettuata, per quanto dedotto dallo stesso ricorrente, in data 22.11.2010 al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale Stato di Milano (in (OMISSIS)).

12. Va rilevato che questa Corte ha più volte affermato che Il termine perentorio di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall’art. 325 c.p.c., u.c., decorre – ove controparte sia l’amministrazione dello Stato – dalla notificazione della sentenza presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (ex multis Cass. 13373/2014, 4260/2015).

13. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente e liquida dette spese in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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