Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14092 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 28/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15994/2012 R.G. proposto da:

P.L., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Carmela De Franciscis ed

elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto

difensore, in Caserta, via Roma, Parco Europa;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 14/51/12, depositata in data 13 gennaio 2012.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 14 del 13 gennaio 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, esercente l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti, avverso l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze della verifica fiscale effettuata dalla G.d.F., che aveva riguardato essenzialmente la gestione del magazzino e la rotazione delle scorte, rilevata la grave incoerenza dell’indicatore di normalità economica rappresentato dall’indice di rotazione del magazzino accertato e quello ricavabile dal relativo studio di settore, rideterminava, in applicazione di tale strumento di accertamento, maggiori ricavi ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno di imposta 2005.

1.1. Sostenevano i giudici di appello che l’amministrazione finanziaria, sulla base delle violazioni accertate in sede di verifica quali, la mancanza di inventario iniziale e finale, l’omesso rilascio di scontrini fiscali e quindi l’omessa registrazione di ricavi ed infedele dichiarazione – e sulla rilevata incongruenza dell’indice di rotazione del magazzino, aveva correttamente rideterminato i ricavi presunti mediante applicazione del sistema operativo denominato GE.RI.CO. ed una percentuale di ricarico determinato in contraddittorio con la contribuente che, nel corso delle operazioni di verifica, aveva espressamente confermato la corrispondenza dei dati utilizzati per il calcolo della percentuale media di ricarico ai prezzi di acquisto e di rivendita dei prodotti esaminati, e l’applicazione della predetta percentuale nell’anno di imposta in verifica.

2. Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di cinque motivi, cui non replica l’intimata.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 “laddove non viene rilevato il difetto di motivazione dell’atto impositivo”.

2. Con il secondo motivo viene dedotta l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in quanto le argomentazioni sviluppate dai giudici di appello non tenevano in debita considerazione che l’indice di rotazione del magazzino riferito all’anno 2005 era stato calcolato con riferimento ai dati relativi all’anno 2008, che il ricarico applicato era stato contestato dalla parte e che “il generico riferimento” a “non meglio precisate violazioni commesse dalla parte” non era idoneo ad attribuire “all’elaborato GERICO (…) la natura di presunzione legale”, come erroneamente ritenuto dalla Commissione di appello.

3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., per avere i giudici di appello fondato la statuizione di rigetto dell’appello della contribuente su una dichiarazione confessoria resa dalla stessa alla G.d.F. in sede di verifica ispettiva e riportata nel processo verbale di constatazione. Sostiene la ricorrente che le dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale non sono coperte da fede pubblica privilegiata e, quindi, oltre ad essere liberamente valutabili, non erano sufficienti da sole, senza alcun elemento ulteriore di riscontro, a rendere legittimo l’accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d). Sostiene la ricorrente di avere contestato, con l’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento, la modalità di accertamento della percentuale di ricarico, che però la CTR aveva validato acriticamente, “senza considerare che essa non risultava suffragata da riscontri oggettivi, aveva carattere induttivo, non era suffragata da alcuna presunzione grave, precisa e concordante ed appariva arbitrariamente quantificata”, in tal modo violando la disposizione censurata per non avere la CTR “rilevato la illegittimità degli atti impositivi impugnati per palese violazione delle norme procedurali e sostanziali in materia di accertamento dei redditi”, ma anche “la radicale nullità dell’avviso di accertamento per incongruità, non pertinenza ed insufficienza e/o difetto di motivazione” (ricorso, pag. 15).

5. Con il quinto motivo deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere i giudici di appello ritenuto legittimo l’avviso di accertamento nonostante l’insussistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti e senza rilevare che l’amministrazione finanziaria “non aveva fornito alcun concreto elemento di fatto o indizio tale da dimostrare l’inesattezza dei dati forniti dal contribuente, utilizzando illegittimamente dati riferiti all’anno 2008 per accertare fatti relativi all’anno di imposta 2005.

6. Così riassunti i motivi di cassazione, questa Corte ex officio rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto non vi è prova in atti del perfezionamento della procedura notificatoria, non avendo la ricorrente depositato tempestivamente – prima dell’inizio della relazione di cui dell’art. 379 c.p.c., comma 1 – gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali a mezzo delle quali ha provveduto ad effettuare le notifiche del ricorso all’Agenzia delle Entrate intimata. E’ noto, infatti, ed è consolidato il principio in base al quale “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. Sez. U., n. 627 del 2008; conf. Cass. n. 19387 del 2012 e n. 25285 del 2014).

7. Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile senza alcun provvedimento sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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