Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14091 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. II, 11/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6259/2005 proposto da:

B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA

RENATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER

PAOLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4822/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato TOBIA Renato, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28.2.96 B.P. deduceva che nel 1981 aveva iniziato a convivere con M.F. nell’appartamento di costei in (OMISSIS), contribuendo all’arredamento della casa con introduzione di beni di famiglia (mobili, quadri, tappeti,argenteria etc); che a seguito del fallimento della società di cui era Presidente e del suo arresto era cessata la convivenza, ma la M. non solo non aveva restituito i beni ma li aveva anche venduti per cui chiedeva la restituzione od i danni in L. 350.000.000.

La convenuta contestava la richiesta deducendo che, durante la convivenza, B. non aveva mai contribuito alle spese di gestione e l’aveva indotta a trasferire i propri depositi presso la Sofim ed a prestare fideiussioni per miliardi; lo stesso aveva ripreso quanto rimasto ed aveva contratto matrimonio con altra donna.

Il Tribunale rigettava la domanda, decisione confermata dalla Corte di appello, con sentenza n. 4822/04, che deduceva quanto segue:

La contribuzione alle spese familiari può essere fatta con qualsiasi mezzo di tangibile partecipazione.

Sostanzialmente corretta era la decisione di primo grado circa una liberalità d’uso ed una controprestazione alla fruita ospitalità decennale. La prova dedotta era inutile, vertendo su circostanze non contestate, circa la proprietà precedente in capo al B..

Ricorre quest’ultimo con due motivi, resiste controparte, che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di appello qualificato in modo contraddittorio ed illogico la ragione per la quale sarebbero stati trasferiti nella disponibilità della M. beni di grandissimo valore e per aver imputato al ricorrente il mancato ritiro senza considerare lo status di restrizione personale.

Col secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto essendo inapplicabile l’art. 770 c.c., comma 2 ed incompatibile tale affermazione con la donazione a titolo risarcitorio per le vicende relative al fallimento.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi posto che, nella loro genericità, si limitano ad attaccare aspetti non decisivi della complessiva motivazione, che non viene censurata nella sua complessiva ratio decidendi.

L’unico argomento che, in astratto, avrebbe potuto mettere in discussione l’impostazione delle due sentenze di rigetto della domanda, cioè la necessità dell’atto pubblico per la donazione di beni di rilevante valore, risulta smentito dalla stessa narrativa dell’atto introduttivo del giudizio, come riportato in sentenza, sostanzialmente confermato dalla esposizione della premessa in fatto del ricorso, circa la contribuzione all’arredamento della casa mediante introduzione di beni di famiglia.

Tale comportamento, integrante per il tribunale la liberalità d’uso e la controprestazione per la fruita ospitalità decennale, ha trovato sostanziale analoga valutazione da parte della Corte di appello che ha analizzato i motivi di impugnazione, pervenendo al rigetto con motivazione logica e coerente.

Le odierne censure, ipotizzando generici vizi di motivazione e violazione di legge, peraltro riferita al già delibato art. 770 c.c., comma 2, ripropongono i motivi di impugnazione, tendendo ad un riesame del merito non consentito in questa sede, in presenza di una motivazione razionale, cui non si può contrapporre il mero dissenso del ricorrente.

Questa Corte ha, invero, statuito che la qualificazione giuridica di una elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770 c.c., comma 2, deve risultare dal rapporto con la potenzialità economica del donante in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione ed al concreto accertamento dell’animus solvendi, consistente nell’equivalenza economica tra servizi resi e liberalità, ed infine dalla effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari (Cass. 18 giugno 2008 n. 16550), requisiti che non vengono posti in discussione dalle odierne censure. In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200, di cui 3000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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