Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14091 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13397-2015 proposto da:

IMEA PREFABBRICATI SPA, in persona del rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato FABRIZIO

FILIBERTO FIORITO, giusta procura a margine della Corte di Appello

di CATANIA;

– ricorrente –

contro

FLLI C. SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’Avvocato STANISLAO

AURELI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati

MICHELE AURELI ALBERTO CALTABIANO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROTER SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata-

avverso la sentenza n. 1539/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

24/10/2014, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato AURELI MICHELE, difensore del controricorrente, il

quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenze, ND in data 7 marzo 2014 e definitiva in data 19 novembre 2014, la Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello proposto – contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città –

dalla F.lli C. SpA in AS, e condannato la Imea Prefabbricati SpA al pagamento di una somma in conseguenza dell’accertata inefficacia dei pagamenti eseguiti a favore di quest’ultima creditrice da e per conto della società in bonis.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione la soccombente Imea Prefabbricati SpA, il cui difensore ha dichiarato di svolgere il proprio incarico sulla base di una “procura a margine dell’atto di appello”, con atto notificato alla parte, odierna controricorrente, in data 18 maggio 2015.

In accoglimento dell’eccezione di quest’ultima, F.lli C. SpA in AS, il ricorso appare manifestamente inammissibile, alla luce del diritto vivente di questa Corte espresso nel principio di diritto secondo cui “La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorchè per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., nè, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., persista la validità della procura per il giudizio di appello.” (da ultima, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19226 del 2014).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 1.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente inammissibile, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, che si liquidano come da dispositivo, e il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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