Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14091 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36561-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

TAGLIAFIERRO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO SCHIAVO;

– controricorrente –

contro

A.L., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1982/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

per quello che è dato evincere dal contenuto della sentenza impugnata, con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., notificato il 10 novembre 2009, I.M. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, A.L., la Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del fondo di garanzia, esponendo di essere stata vittima di un sinistro stradale, in data 17 dicembre 2006, allorquando il conducente dell’autovettura Alfa, A.L., si era scontrato con il motorino di marca Gilera, non assicurato, condotto da “un soggetto di sesso maschile di razza nera”, sul quale era trasportata l’attrice, che subiva gravi lesioni. La danneggiata riteneva responsabili, in solido, il conducente dell’autovettura, l’assicuratore Fondiaria Sai, il conducente del ciclomotore non targato e non assicurato, su cui era trasportata e, conseguentemente Assicurazioni Generali S.p.A.;

si costituiva in giudizio la Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. eccependo l’inammissibilità della domanda per non essere stata precedentemente costituita in mora, il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della pretesa. Si costituiva A.L. che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata, ritenendo che la responsabilità del sinistro doveva ascriversi alla condotta del conducente del ciclomotore Gilera, non assicurato al momento del sinistro. Si costituiva anche Assicurazioni Generali S.p.A., nella predetta qualità, deducendo l’inammissibilità della domanda, l’improcedibilità per mancato assolvimento dell’obbligo di costituzione in mora, il difetto di legittimazione passiva, in assenza della prova della mancanza di copertura assicurativa e, nel merito, l’infondatezza della domanda;

nel corso del giudizio l’attrice integrava il contraddittorio nei confronti di C.M., successivamente risultata proprietaria del motociclo;

con sentenza del 14 giugno 2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, accertava la responsabilità del sinistro a carico esclusivo del conducente del motociclo Gilera, rigettava la domanda dell’attrice proposta nei confronti del Fondo di garanzia e di A.L. e del relativo assicuratore, Fondiaria Sai;

con atto di citazione del 26 novembre 2014 I.M. impugnava tale decisione, lamentando il mancato accertamento della velocità dell’autovettura al momento del sinistro e ritenendo errata la valutazione del Tribunale riguardo all’assenza di prova della proprietà e della scopertura assicurativa del ciclomotore. Ribadiva la legittimazione passiva di Assicurazioni Generali S.p.A. quale impresa designata per il FGVS. Si costituivano Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., subentrata a la Fondiaria Assicurazioni, deducendo l’infondatezza dell’appello. Si costituiva Assicurazioni Generali S.p.A. concludendo per il rigetto e, analogamente, A.L.. Si costituiva, altresì, C.M. eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto non più proprietaria del motociclo e, nel merito, l’infondatezza del gravame;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 2 maggio 2018 rigettava l’appello, compensando le spese di lite. Ribadiva l’esclusiva responsabilità del conducente del motociclo, la mancata dimostrazione della velocità elevata dell’autovettura di A. rispetto al limite prescritto sul tratto di strada teatro dell’incidente. Escludeva che tale presunta velocità avesse influito sulla eziologia dello scontro. Rilevava che le censure relative alla legittimazione passiva del Fondo di garanzia erano inammissibili, per violazione dell’art. 342 c.p.c. e, comunque, infondate, poichè la compagnia aveva contestato l’assenza di copertura assicurativa;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione I.M. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso Assicurazioni Generali S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e del D.P.R. n. 153 del 2006, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’attrice non aveva fornito la prova della proprietà del veicolo. In realtà, già in primo grado, l’odierna ricorrente avrebbe depositato il verbale della Polizia Stradale del 17 dicembre 2006. In secondo luogo, erroneamente il giudice di merito avrebbe richiamato l’obbligo del proprietario del ciclomotore di apporre una targa a sei cifre, in luogo del cd targhino a cinque cifre. Al contrario, tale disposizione sarebbe entrata in vigore solo nel febbraio 2011, per cui all’epoca dei fatti non sussisteva un obbligo di registrazione del trasferimento del ciclomotore, nè di autenticazione delle firme;

il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, con riferimento alla sommaria esposizione dei fatti dove si legge, nella parte del ricorso dedicata alla esposizione sommaria, quanto segue: “con ricorso formulato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. I.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, le Generali Assicurazioni -FGVS, A.L., Fondiaria Sai Assicurazioni. Deduceva di essere stata vittima di un incidente stradale avvenuto in data 17 dicembre 2006 lungo la strada statale 7, chilometro 24,8… e precisamente a seguito dello scontro tra il veicolo Alfa… di proprietà di A.L. e uno scooter modello Gilera sul quale la stessa era trasportata, privo di targa d’identificazione e di copertura assicurativa, condotto da un soggetto extracomunitario. Deduceva che sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia stradale di Mondragone che effettuati i rilievi del caso, provvide a generalizzare i soggetti coinvolti nell’incidente. Il conducente del motorino modello Gilera non venne generalizzato perchè privo di documenti. Si costituivano i tre convenuti e il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del motociclo che rimaneva contumace. Con sentenza n. 2285/2014, pubblicata il 14 giugno 2014… il giudice, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del motorino Gilera, rigettava la domanda nei confronti di A.L. e della Fondiaria; nella contumacia di C.M. rigettava la domanda proposta nei confronti di Generali Italia. Parte ricorrente interponeva atto di appello davanti alla Corte di Napoli che, con sentenza del 2 maggio 2018 lo rigettava, confermando integralmente la decisione di primo grado”;

Il ricorso, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata;

in effetti il tenore dell’esposizione dl fatto risulta omettere le ragioni sostenute dalle parti in giudizio, le ragioni della decisione di primo grado, riguardo al profilo centrale della dinamica del sinistro e del coinvolgimento del FGVS e quelle della sentenza impugnata. Lo scrutinio dei motivi risulta impossibile in ragione delle dette lacune;

a prescindere da ciò il motivo è inammissibile perchè la Corte d’Appello adotta una doppia motivazione (pagina 6 della sentenza): preliminarmente afferma l’inammissibilità della censura per violazione del principio di specificità dei motivi di appello oggetto dell’art. 342 c.p.c. Con autonoma argomentazione rileva, comunque, l’infondatezza delle questioni sollevate. Il profilo preliminare non è oggetto di censura da parte della ricorrente, con la conseguenza che, indipendentemente dalla fondatezza del motivo, difetta l’interesse a ricorrere poichè l’argomentazione preliminare della Corte d’Appello non è contestata;

la ricorrente, infatti, non impugna l’unica ratio decidendi che avrebbe dovuto e potuto censurare, cioè quella sull’inosservanza dell’art. 342 c.p.c.: ciò alla stregua del principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007 secondo cui “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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