Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14090 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. III, 21/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 21/05/2021), n.14090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36280/2019 proposto da:

U.E., elettivamente domiciliato in Crotone, via Libertà 27/B,

presso l’avv. ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE internazionale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente -1

avverso la sentenza n. 1653/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente U.E. è cittadino pakistano, della regione del Punjab, da cui ha raccontato di essere fuggito per evitare il forzoso arruolamento in milizie terroristiche. Secondo il suo racconto, U. sarebbe stato assunto in un’associazione apparentemente umanitaria, ma in realtà in mano ad un gruppo terroristico che lo avrebbe poi sottoposto ad un addestramento finalizzato alla guerriglia; approfittando di un permesso concesso per la morte del padre, egli sarebbe fuggito dal campo di addestramento e da li avrebbe raggiunto l’Italia; in una successiva versione il ricorrente ha poi riferito di essere stato accusato altresì da suoi concittadini di un incendio doloso. In entrambi i casi riferisce di aver chiesto inutilmente protezione alle forze dell’ordine.

1.1.- Il Tribunale, adito dopo il rigetto, da parte della Commissione territoriale, della protezione internazionale ed umanitaria, non ha creduto al suo racconto ed ha deciso di conseguenza di negare tutela. Questa decisione è stata confermata poi dalla Corte di Appello, che, oltre a ribadire l’inverosimiglianza del racconto, ha altresì escluso una situazione di conflitto armato in Pakistan, e, quanto alla protezione umanitaria, ha ritenuto inesistenti situazioni di vulnerabilità.

Ricorre U. con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Si duole in particolare della mancata audizione in sede giudiziaria, ossia del fatto che, pur avendo avuto dubbi sulla verosimiglianza del racconto, nè il Tribunale nè la Corte di Appello hanno disposto audizione onde fare chiarezza sulla vicenda.

Il motivo è infondato.

E’ una regola stabilita da questa Corte che: “nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”. (Cass. 8931/2020).

La corte di appello ha motivato le ragioni che l’hanno indotta a non ascoltare nuovamente il ricorrente, già sentito in sede amministrativa, e dunque ha motivato la scelta discrezionale di decidere a prescindere dalla detta audizione, tenuto conto che, in sede amministrativa il ricorrente è stato ascoltato e che il verbale di quella audizione era disponibile per i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado.

p.. Il secondo ed il terzo motivo, pur riguardando due tutele diverse, la sussidiaria e l’umanitaria, possono trattarsi congiuntamente, per quanto si dirà.

Il secondo motivo infatti denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 6 e 14 e della L. 25 del 2008, artt. 8, 27, in tema di protezione sussidiaria ed assume che la corte non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che il ricorrente corre, in caso di rimpatrio, i pericoli di cui della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Sottolinea come in Pakistan sia diffusa la corruzione delle forze dell’ordine e degli organi di giustizia e come egli rischi un processo senza garanzie, oltre alla persecuzione del gruppo terroristico da cui è fuggito.

Il terzo motivo invece denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 e contesta alla corte di merito di avere errato nel ritenere l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità, trascurando, per l’appunto, invece i pericoli di persecuzione da parte del gruppo terroristico “tradito”, in caso di rimpatrio.

Entrambi i motivi sono inammissibili, e pertanto se ne dice unitariamente, in quanto non colgono la ratio della decisione impugnata.

La corte di merito, come era accaduto già in primo grado, ha ritenuto inverosimile il racconto del ricorrente, e dunque non era tenuta a valutare le fattispecie di cui della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), che presuppongono persecuzioni o pericoli legati alla vicenda individuale e dunque alla sua verità; ma doveva solo verificare la fattispecie di cui L. n. 251 del 2007, lett. c), che invece prescinde dalla vicenda narrata, avendo ad oggetto una situazione di confitto generalizzato che può riguardare chiunque.

Con la conseguenza che la censura di non avere tenuto conto degli elementi descritti alle lett. a) e b) è una censura irrilevante, fuori dalla ratio della norma.

Allo stesso modo, la censura di cui al terzo motivo, deducendo la sussistenza di elementi ostativi al rimpatrio nel pericolo di persecuzioni del gruppo terroristico, adduce un elemento ritenuto inverosimile dalla corte di merito, e per tale motivo non preso in considerazione ai fini della protezione umanitaria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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