Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14090 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. II, 11/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6008/2005 proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI

MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCINI

DONATO;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BONOMI LUIGI;

– controricorrente –

e contro

R.C., RO.GU., RO.GE.,

R.N., R.V.I., R.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 387/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato SILVESTRI Massimo, difensore della ricorrente che

illustra ed insiste sui motivi per cui è ricorso;

udito l’Avvocato CGLITORE Emanuele, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luigi MANZI, difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 18.9.1994 gli eredi di Ro.Gi.Na., detto A., convennero davanti al Tribunale di Sondrio i loro parenti R., D., N. e R.V., premettendo di aver ereditato dal loro genitore, uomo altruista e disinteressato, un compendio immobiliare in (OMISSIS), detenuto dai convenuti dal 1960 a titolo di comodato a seguito di un’alluvione in cui avevano perso la casa e di un incendio in cui avevano perduto la stalla ed il fienile, il tutto in attesa di una sistemazione migliore.

Si costituì solo R.R. eccependo l’usucapione ed, in riconvenzionale, chiedendo la declaratoria di avvenuto acquisto a tale titolo, mentre nelle successive difese dedusse che il de cuius aveva venduto nel 1960 al fratello Gi. il fabbricato de quo e che l’atto notarile non si era potuto stipulare per il ricovero di quest’ultimo all’ospedale psichiatrico di (OMISSIS), dove si trovava ancora. Il Tribunale di Sondrio rigettò la domanda.

Gli originari attori proposero appello segnalando l’avvenuta divisione del compendio e l’assegnazione dell’immobile de quo a R.G., con richiesta di estromissione degli altri.

R.R. sul punto si rimise alla decisione della Corte di appello che, con sentenza 387/04, accolse la domanda di R. G., condannando i convenuti al rilascio dell’immobile in (OMISSIS), nel NCEU a pag. (OMISSIS), L. 265.500 ed alle spese. La Corte territoriale ritenne il comodato pienamente provato dalle testimonianze offerte che, oltre che concordanti, non erano state smentite da controparte che aveva concentrato la difesa sulla prova della vendita, di cui non si era fatto cenno nella prima difesa; nè l’eccezione di usucapione comportava la negazione del comodato.

Il quadro probatorio offerto da parte attrice era coerente ed affidabile ed era incontestata la proprietà risultante dai pubblici registri.

In ogni caso la forma scritta ha natura costitutiva per il trasferimento di immobili e gli interventi di manutenzione rientrano negli obblighi del comodatario.

Ricorre R.R. con tre motivi, resiste R.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c. e/o art. 1158 c.c., ed ogni altra norma e principio in materia.

Richiama la motivazione del Tribunale e deduce che assolutamente oscuro ed illogico è il ragionamento della Corte di appello in ordine alla circostanza che la difesa della convenuta si era concentrata non sulla negazione del comodato ma sulla prova della proprietà; non vi era alcun obbligo di far cenno nella prima difesa della compravendita ed irrilevante era il riferimento all’alluvione ed all’incendio. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2725, 1164 e 1158 c.c.. L’intervenuta compravendita era stata indicata non come fonte di diritti ma come fatto storico, presupposto del possesso.

Era perfettamente ammissibile la prova testimoniale tendente a dimostrare l’avvenuta conclusione di un contratto di vendita di un immobile, stipulato verbalmente, al fine di lumeggiare il possesso.

Nè era fondata l’affermazione della Corte di appello circa la necessità della prova dell’ulteriore trasferimento dal vivente padre dei convenuti- G. – a questi ultimi, in quanto trattavasi dello zio, ricoverato, che non poteva cedere o donare. Errato era pure il riferimento alla mancanza di interversione del possesso, risultante da testimonianze.

Col terzo motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere i giudici di Milano fatto riferimento alla testimonianza di Ro.Re. e non a quella di L., che fin dal 1977 aveva eseguito interventi vari di manutenzione su incarico di R.R..

Le censure possono essere esaminate congiuntamente e respingersi.

La sentenza impugnata ha ritenuto pienamente provato il comodato e considerato irrilevante la tesi dell’avvenuto acquisto della proprietà non solo tardivamente dedotta ma allegata con riferimento all’avvenuta stipulazione verbale, il che rendeva inammissibile ogni prova e perfino la confessione (Cass. 2.1.1997 n. 2), anche in relazione all’intento di provare il fatto storico del contratto intercorso inter alios.

Trattasi di motivazione logica e coerente che resiste alle odierne doglianze, tendenti sostanzialmente ad un inammissibile riesame del merito.

Questa Corte suprema ha statuito, che, per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n, 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n, 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla conducenza delle prove dedotte e valutate, con l’unico limite della logicità e razionalità del ragionamento posto in essere.

Tra l’altro l’eventuale godimento esclusivo non è idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale al possesso “ad usucapionem”, se conseguenza di mera tolleranza (Cass. 15 giugno 2001 n. 8152, Cass. 23 giugno 1999 n. 6382, Cass. 18 febbraio 1999 n. 1367).

La ricorrente mostra di preferire la sentenza di primo grado rispetto a quella di appello, con generiche deduzioni che non ne superano l’articolata motivazione.

In ogni caso, non essendosi contestato il comodato ma essendosi eccepito l’acquisto verbale del terreno di un terzo, senza spiegare come da tale situazione fosse derivata una situazione di possesso tutelabile in favore dei convenuti, non può ravvisarsi alcuna interversione.

E’ principio pacifico che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, mentre nella fattispecie il ragionamento svolto dai giudici di appello è ineccepibile, fondato su valutazioni coerenti e logiche.

“Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione.

Questi vizi non possono consistere nella diversità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

L’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente ed illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222)”.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3700 di cui 3500 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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