Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14090 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza n. 7856-2015 proposto da:

M.M., (OMISSIS), L.A.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, AVEZZANA 6,

presso lo studio dell’Avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentati e

difesi dall’Avvocato TOMMASO PAONE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA,

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

7 – INT. 5, presso lo studio dell’Avvocato MARIA CONCETTA TROVATO,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato NICOLA LENZI,

giusta procura in calce alla memoria art. 49 c.p.c., u.c.;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del p.g. in persona del dott. CAPASSO LUIGI

che chiede che venga respinto il proposto ricorso, confermando la

competenza per territorio del Tribunale di Ferrara;

avverso la sentenza n. 70/2015 del TRIBUNALE di FERRARA del

28/01/2015, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che con sentenza del 28 gennaio 2015 il Tribunale di Ferrara, definendo il giudizio di opposizione instaurato da M. M. e L.A. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della Banca Centro Emilia per il pagamento in solido del residuo debito derivante da mutui ipotecari, respingeva l’eccezione di incompetenza del giudice adito con il ricorso monitorio e, pronunciando nel merito, respingeva l’opposizione;

che avverso tale provvedimento gli opponenti hanno proposto regolamento facoltativo di competenza, dolendosi della ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Ferrara in luogo di quello di Bologna da essi indicato (risiedendo essi in (OMISSIS)): in particolare lamentano la violazione del disposto dell’art. 1469 bis c.c. nella quale sarebbe incorso il tribunale nel ritenere inapplicabile nella specie il c.d. “foro del consumatore”, che assumono esclusivo e prevalente sui criteri indicati dagli artt. 18 e 20 c.p.c. e quindi idoneo a smentire la ritenuta rilevanza sia del luogo di conclusione (in provincia di Ferrara) dei contratti di mutuo ipotecario sia della ritenuta incompletezza della contestazione, da parte di essi opponenti, dei fori alternativi previsti dal codice di rito;

che al ricorso resiste la Banca Centro Emilia s.coop. a r.l.;

che il procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto confermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Ferrara;

che entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva;

considerato che i ricorrenti assumono che erroneamente il Tribunale di Ferrara ha ritenuto applicabile nella specie il principio, espresso dall’art. 46 codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, secondo cui sono esclusi dalla disciplina del consumo – non integrando fattispecie di credito al consumo – i contratti costitutivi di diritti reali di garanzia su beni immobili: il tribunale non avrebbe infatti considerato che, da un lato, il foro del consumatore prevarrebbe anche nelle ipotesi estranee al credito al consumo, dall’altro che la norma indicata del codice del consumo sarebbe inapplicabile nella specie in quanto i due contratti dai quali sono sorte le obbligazioni dedotte in giudizio da controparte sono stati stipulati (con rogiti rispettivamente del 3 luglio 2000 e del 11 luglio 2005) anteriormente alla entrata in vigore (il 23 ottobre 2005) del suddetto testo legislativo, dunque nella vigenza della norma generale dell’art. 1469 bis c.c., introdotto dalla L. n. 52 del 1996, che al n. 19 prevedeva il foro esclusivo del consumatore; ritenuto che la competenza deve essere regolata, in applicazione del principio generale posto dall’art. 5 c.p.c., in base alle norme in vigore alla data di inizio della causa, e non a quella di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse (cfr. S.U. n. 14669/03);

che non può dunque a tal fine tenersi conto, nella specie, del disposto dell’art. 1469 bis, comma 3, n. 19, non più in vigore (a decorrere dal 23.10.2005: art. 142 codice consumo) alla data di deposito e/o di notifica del ricorso monitorio (15.1./12.3.2014);

che alle date suindicate di inizio della causa in esame la materia del “credito ai consumatori” era regolata da alcune disposizioni del codice del consumo, tra le quali l’art. 46 al quale ha fatto riferimento il tribunale, e per la restante disciplina dal Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, che all’art. 121 definisce il contratto di credito in questione come il contratto con cui un finanziatore concede a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, ed all’art. 122, comma 1, lett. a), f) esclude dalla applicazione delle norme su tali contratti i finanziamenti di importo complessivo (anche se frazionato in più contratti) superiore a 75.000 ed i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni, quali quelli qui in discussione;

che la esclusione della applicazione nella specie della disciplina tipica del contratto di credito ai consumatori esclude l’applicabilità anche della norma processuale, contenuta nello stesso codice del consumo (art. 33, comma 2, lett. u), in materia di competenza per le controversie relative ai contratti del consumatore, analoga a quella previgente dell’art. 1469 bis, comma 2, n. 19;

che pertanto rettamente il Tribunale di Ferrara ha ritenuto la propria competenza sulla base del (neppure specificamente contestato) criterio del luogo di stipula dei contratti, con i quali è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio;

ritenuto quindi che il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo regolamento, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara e condanna il ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo regolamento, in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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