Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14090 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35777-2018 proposto da:

M.F.M., L.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO TASSONE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCA MONTONE;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA nella qualità di mandataria della SIENA NPL 2018

SRL, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA,;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6105/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 16 novembre 2007, la Monte dei Paschi Gestione Crediti Banca S.p.A., agendo in nome e per conto della Banca Toscana S.p.A., evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, M.F.M. e L.F. per sentir dichiarare l’inefficacia, nei confronti di Banca Toscana S.p.A., di un atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi L. e M. in data 16 febbraio 2007 ed avente ad oggetto un fabbricato sito in Roma, limitatamente alla quota di proprietà pari alla metà indivisa spettante al M., la piena proprietà del box e di un locale cantina, oltre metà indivisa di un appartamento sito in Orbetello e ulteriori beni. La banca deduceva di essere creditrice dei coniugi dell’importo di Euro 98.000 circa e, dell’importo di Euro 131 mila circa, per debiti maturati dalla S.r.l. SIA di cui i coniugi erano fideiussori. Aggiungeva di essere stata pregiudicata dall’atto di costituzione di fondo patrimoniale concluso dopo la ricezione della lettera della banca di revoca degli affidamenti e di messa in mora;

si costituivano i coniugi chiedendo il rigetto della domanda. All’udienza di precisazione delle conclusioni spiegava intervento volontario, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., Italfondiario S.p.A., quale procuratore di Banca Intesa San Paolo S.p.A., la quale deduceva di essere creditrice dei predetti coniugi in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nell’anno 2008 e lamentava di essere pregiudicata nelle proprie ragioni creditorie dall’atto di costituzione di fondo patrimoniale;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 novembre 2011, accoglieva la domanda proposta da Banca Toscana S.p.A. e rigettava quella oggetto dell’intervento di Intesa San Paolo S.p.A.;

con atto di citazione in appello del 20 aprile 2012 M.F.M. e L.F. impugnavano la decisione sulla base di tre motivi: per insussistenza delle condizioni di cui all’art. 2901 c.c., con particolare riferimento all’eventus damni in quanto le ragioni di Banca Toscana S.p.A. non sarebbero state pregiudicate; per insussistenza dell’elemento soggettivo e per contraddittorietà della decisione. Si costituiva l’originario attore (MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., in nome per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quale incorporante della Banca Toscana S.p.A.) chiedendo il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di Roma dichiarava la contumacia di Italfondiario S.p.A. e rigettava l’impugnazione con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. in data 26 settembre 2018;

con ricorso per cassazione, notificato il 4 dicembre 2018, M.F.M. e L.F. impugnano la decisione sulla base di tre motivi. Siena NPL 2018 Srl, rappresentata da Italfondiario S.p.A., appartenente al gruppo bancario doBank resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità dei contratti di fideiussione con i quali MPS Gestione Crediti S.p.A. aveva promosso l’azione di revoca del fondo patrimoniale. A riguardo i ricorrenti richiamano una decisione della Suprema Corte che avrebbe sancito la nullità delle fideiussioni bancarie attive rilasciate su moduli relativi alle “condizioni generali per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie”, per violazione della L. n. 237 del 1990, art. 2;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la costituzione del fondo patrimoniale non avrebbe reso più difficoltoso il recupero del credito. Il fondo era stato concluso a seguito della donazione modale del padre di M.F.M., M.S.. Nel caso di specie difetterebbe l’elemento soggettivo della scientia damni che non potrebbe essere inteso, come affermato dal giudice di appello, quale “consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore” poichè la posizione dei fideiussori si riferisce ad un periodo di tempo molto anteriore rispetto all’esposizione debitoria delle società garantite. Inoltre, con una cessione di crediti operata da tali società in favore della banca nell’anno 2006, quell’esposizione sarebbe stata addirittura azzerata. Sotto tale profilo non sarebbe esatta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui gli appellanti non avrebbero contestato l’esigibilità del credito della Banca;

con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c., in relazione al fondo patrimoniale collegato alla donazione modale, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la finalità della costituzione del fondo patrimoniale, ossia quella di “garantire alla propria famiglia una tranquillità materiale derivante dai beni immobili frutto di patrimonio familiare entrati in successione”;

il primo motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo parte ricorrente trascritto, allegato o localizzato all’interno del fascicolo di legittimità i contratti di fideiussione dei quali eccepisce la nullità;

a prescindere da ciò, il primo motivo riguarda una questione nuova, che non è stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, poichè parte ricorrente non ha allegato di avere sottoposto al giudice di merito la questione della nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti con Banca Toscana S.p.A. Va precisato che il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un contratto ai sensi dell’art. 1421 c.c. va coordinato con il principio della domanda e con la circostanza che la presunta nullità riguarderebbe le caratteristiche di redazione dell’atto a fronte di differenti elementi evincibili dalle decisioni di merito riguardo al fatto che “i convenuti, odierni appellanti, non hanno contestato l’an debeatur e l’esigibilità del credito dell’attrice” (pagina 7 della sentenza di appello);

il secondo motivo è inammissibile con riferimento alle censure dedotte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in presenza di una cd. doppia conforme, attesa la preclusione contenuta nell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5. Quanto alla violazione di legge, riferita alla presunta mancanza della prova della scientia damni la censura è generica, non individua in che cosa consista la violazione di legge.

Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Il motivo di ricorso per cassazione, deve articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. L’attività di verifica della Corte anche rispetto all’error in procedendo, per poter essere utilmente esercitata, presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica (Cass. Sez. 3 n. 4741 04/03/2005 (Rv. 581594 – 01), che nel relativo principio di diritto consolidato è confermata, in motivazione, da Cass., Sez. Un., n. 4741 del 2017).

in ogni caso la censura è infondata, perchè la Corte territoriale ha basato la prova dell’elemento soggettivo su una pluralità di elementi presuntivi: il rapporto di coniugio risalente, la predisposizione di un atto a titolo gratuito, quale la costituzione del fondo patrimoniale, che interessava quasi tutti i beni e la data successiva alla ricezione della lettera della banca di revoca degli affidamenti di messa in mora;

il terzo motivo, è inammissibile per genericità, dovendosi ribadire quanto già esposto riguardo al precedente motivo (Cass. S.U. n. 7074 del 2017, che ribadisce il principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005);

a prescindere da ciò, la censura e dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento alle finalità della costituzione del fondo patrimoniale (“la tranquillità materiale”), omettendosi di trascrivere, allegare e localizzare all’interno del fascicolo di legittimità tale atto. Non è rilevante il riferimento allo scritto proveniente dal padre del ricorrente, del quale non viene riportato alcun dato che, peraltro, attiene ad una censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non può essere fatta valere per quanto già esposto con riferimento al motivo precedente (argomentazione ex art. 348 ter c.p.c.). Peraltro, si tratta di questioni già esaminate dal giudice di appello che, con motivazione puntuale, ha ritenuto incongrua la tesi dei ricorrenti ed irrilevante (pagina 3 della sentenza di primo grado richiamata dal giudice di appello);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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