Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14090 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 27/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21015/2012 R.G. proposto da:

B.E., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del ricorso, dagli avv.ti Giovanni Maccagnani e Luigi Manzi, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo

difensore, in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 17/21/12, depositata in data 13 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 27 febbraio 2017

dal Cons. Dott. Lucio Luciotti;

udito l’avv. Carlo Albini, per delega dell’avv. Luigi Manzi, per la

ricorrente;

udito l’avv. Gianna Galluzzo, per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 17 del 13 febbraio 2012 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e riformava integralmente la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.E. avverso due avvisi di accertamento emessi a seguito di accertamenti bancari ai fini IVA, IRPEF ed IRAP in relazione agli anni di imposta 2002 e 2004.

1.1. Sostenevano i giudici di appello, per quanto qui ancora di interesse, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente e dai giudici di primo grado, gli atti impositivi contenevano la motivazione delle ragioni del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del p.v.c., di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, da ravvisarsi nella specie nella imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione la contribuente sulla base di un motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, con un unico articolato motivo di ricorso, deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonchè vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto deciso per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti. Sostiene che la CTR, nonostante fosse pacifico che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla citata disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente, aveva ritenuto giustificata l’emanazione ante tempus degli stessi sul presupposto dell’imminente scadenza dei termini per l’accertamento, in aperto contrasto con la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in materia.

2. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

2.1. Invero, la ricorrente deduce simultaneamente, in relazione alla medesima statuizione impugnata, il vizio di violazione di norme di diritto ed il vizio logico di motivazione, accomunati inestricabilmente nella esposizione del motivo che, pertanto, difetta del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, attesa l’ontologica distinzione tra i due vizi in questione ripetutamente ribadita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (cfr. Cass. S.U. n. 10313 del 2006; conf. Sez. 1^, n. 4178 del 2007; sez. lav. n. 7394 del 2010). L’incertezza del parametro di legittimità denunciato dalla ricorrente determina, ex se, l’inammissibilità del motivo, non essendo alla Corte demandato il compito di ricercare quale sia la effettiva critica mossa dalla parte alla sentenza impugnata, e non potendo ritenersi ricompreso nel compito di nomofilachia assegnato al Giudice di legittimità anche l’individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. e art. 366c.p.c., comma 1, n. 4, che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata (cfr. Cass. n. 4610 del 2016, che richiama Cass. Sez. 3^, n. 18242 del 2003; Sez. 1^, n. 22499 del 2006, con specifico riferimento al caso in cui il ricorrente non aveva indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e non aveva formulato censure specifiche contro di esse; Sez. 1^, n. 5353 del 2007; Sez. 3^, n. 18421 del 2009; Sez. 1^, n. 19443 del 2011 e Sez. 3^, n. 3248 del 2012).

6. Inoltre, con riferimento al dedotto vizio motivazionale, va rilevata l’infondatezza della censura atteso che il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., ex multis, Cass. n. 9113 del 2012; n. 23812 del 2016); situazione che non ricorre nella fattispecie in quanto nella sentenza impugnata si afferma che negli atti impositivi si dava atto “che i motivi di urgenza sono da ravvisarsi nel fatto che il potere di accertamento per l’anno in considerazione sarebbe venuto a scadenza con il 31.12.2009” e “da qui la perfetta conformità dei predetti provvedimenti all’art. 12 sopra menzionato, in punto di sussistenza della richiesta motivazione circa le ragioni del mancato rispetto del termine dilatorio. Nè la parte appellante ha allegato che dette ragioni siano insussistenti o infondate, sicchè quanto si è detto basta per disattendere l’appello in riferimento al primo motivo di gravame”.

7. A ciò aggiungasi che la censura in esame è infondata alla stregua del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui della L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c., trova applicazione, come da espressa previsione legislativa (comma 1 del citato art. 12), solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (ex multis, Cass. n. 3408 del 2017, n. 3142 del 2014, n. 13588 del 2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184 del 2013). Ipotesi non verificatasi nel caso in esame, in cui l’accertamento non ha richiesto alcun tipo di accesso nei locali dalla contribuente adibiti ad attività commerciale, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria, con riferimento ai tributi “non armonizzati” (IRPEF ed IRAP), non era tenuta al rispetto del termine dilatorio di cui alla citata disposizione mentre, con riferimento all’IVA, si è affermato (Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015; conf. Cass. nn. 4501, 3951, 3949, 3919, 3683 del 2017) l’invalidità dell’atto impositivo emesso ante tempus può esser dichiarata solo se in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, che è circostanza nella specie neanche dedotta dalla ricorrente e comunque non emergente dagli atti.

8. Conclusivamente, da quanto detto discende che il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 7.000,00 per compenso, oltre agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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