Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1409 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28236/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6384/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 10/07/2014 e depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

S.G. ha proposto ricorso, quale erede P.P., avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione una plusvalenza per vendita di un terreno edificabile.

La CTP di Roma ha parzialmente accolto il ricorso, ed avverso tale decisione ha fatto appello l’Agenzia, ma l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, per tardività, dal giudice di appello.

Quest’ultimo ha ritenuto che, essendo stata depositata la sentenza impugnata il 23.9.2011, l’appello è stato presentato il 18.7.2013, oltre il termine lungo di sei mesi, previsto per il caso dell’impugnazione di sentenze non notificate.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate con un solo motivo.

Non si è costituito il contribuente.

L’Agenzia fa valere violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, sostenendo che, siccome si trattava di una lite definibile in via bonaria, essa ricadeva sotto la previsione della predetta norma, che ha sospeso i termini per l’impugnazione, i quali dunque non erano già scaduti al momento del deposito dell’appello.

Il motivo è fondato e la causa può dunque essere decisa in Camera di consiglio.

Costituisce principio consolidato di questa Corte (anche se riferito a precedenti condoni, contenenti tuttavia norme analoghe a quello in questione) che la sospensione dei termini per impugnare opera ex lede, indipendentemente dalla previsione di un’istanza di definizione (v. Cass. 6826/2009); nè può dubitarsi che la lite in questione rientri per valore tra quelle definibili, essendo (v. ricorso) i singoli avvisi di accertamento impugnati relativi a tributi di importo inferiore a 20 mila Euro (Sez. 6, n. 11531 del 2016).

La CTR, dichiarando inammissibile il gravarne senza tener conto della detta sospensione dei termini per impugnare, ha violato la suddetta regola e la violazione è rilevante considerato che la sospensione operava dal 6.7.2011 al 30.6.2012, e che il termine decorreva dunque interamente dopo la sospensione, ossia dal 1.7.2012, scadendo quindi il 30.9.2013.

La sentenza va dunque cassata, ed essendo manca una pronuncia nel merito, va rinviata al giudice di appello.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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