Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14089 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12722-2009 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. ANAPO 46, presso lo studio dell’avvocato LATERZA MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANTILLI ENRICO giusta delega in

calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2304/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 1^ Civile, emessa il 29/04/2008, depositata il 30/05/2008;

R.G.N. 5576/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità fo il

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso ritualmente depositato F.M. chiedeva al Giudice dell’Esecuzione che fosse preliminarmente accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a procedere esecutivamente nei confronti dell’opponente in relazione al credito di cui alla sentenza n. 1/2000/R in data 3 gennaio 2000 della Corte dei Conti di condanna dello stesso F. al pagamento delle somme di L. 12.619.972.493 in via principale e di L. 1.920.000.000 in solido con terzi a titolo di risarcimento di danno erariale nell’ambito di un giudizio nel quale la Presidenza del Consiglio non era stata parte e dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva n. 104571 con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma della cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli sui beni del ricorrente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri rimaneva contumace.

All’esito del giudizio il Tribunale di Roma con sentenza n. 20205 in data 23 settembre 2005 rigettava l’opposizione dell’esecuzione e in accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi, dichiarava estinta la procedura esecutiva. Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2006 il F. proponeva appello contro detta sentenza affermandone l’erroneità in relazione alla ritenuta esperibilità delle azioni esecutive di recupero del danno erariale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri perchè le stesse erano esperìbili esclusivamente dall’Erario dello Stato e quindi dal Ministero dall’Economia e delle Finanze.

Era quindi chiesto l’accoglimento dell’opposizione proposta con accertamento del dedotto difetto di legittimazione dell’appellato ad agire esecutivamente nei confronti dell’appellante.

La Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 30.5.2008, rigettava il gravame, affermando che “rileva però il collegio che l’appello non ha per oggetto l’estinzione della procedura esecutiva già dichiarata con la sentenza gravata di appello, ma il diritto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad agire esecutivamente contro il F. in forza della menzionata sentenza di condanna della Corte dei Conti. Sulla questione non è affatto cessata la materia del contendere perchè, indipendentemente dalla sorte della procedura esecutiva dichiarata estinta, permane il contrasto tra le parti. Nel merito l’appello è infondato. Il D.P.R. n. 260 del 1988 ha innovato la disciplina dell’esecuzione delle decisioni di condanna al risarcimento del danno erariale attribuendo la relativa competenza alle singole amministrazioni statali danneggiate (art. 1). L’art. 8 ha anche abrogato la precedente normativa di cui al R.D. n. 776 del 1909 il cui art. 5 effettivamente accentrava nell’amministrazione del Demanio l’attività di riscossione delle somme dovute per danno erariale di difficile esazione. E’, quindi privo di rilievo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non sia stata formalmente parte del giudizio di danni davanti alla Corte dei Conti”.

Ricorre per cassazione il F. con un unico motivo (deducendo violazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 474 c.p.c. e all’art. 156 disp. att. c.p.c.). Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al motivo di ricorso è stato formulato il seguente quesito, ex art. 366 bis c.p.c.: “voglia la Suprema Corte di Cassazione enunciare se sulla base del contenuto del titolo (sentenza della Magistratura Contabile), sussista la legittimazione attiva nella procedura esecutiva oggetto di opposizione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o se, alla luce del contenuto del titolo e dell’originario sequestro conservativo concesso e della trascrizione del sequestro stesso, ad opera del Ministro delle Finanze, appaia illegittimo l’impulso operato con versamento del titolo ad opera del terzo (Presidenza del Consiglio dei Ministri), statuendo se nella fattispecie si rilevi violazione del combinato disposto di cui all’art. 474 c.p.c. e art. 156 disp. att. c.p.c., con conseguente carenza di legittimazione attiva della procedente”.

Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi di detto art. 366 bis c.p.c..

Deve infatti ribadirsi che, come statuito da questa Corte (tra le altre, n. 7197/2009) il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Nella specie non è dato comprendere la regula iuris che la sentenza impugnata avrebbe violato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA