Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14089 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. III, 21/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 21/05/2021), n.14089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36089/2019 proposto da:

B.J.I., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro,

via Arringa, 60, presso l’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA CATANZARO;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1849/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il ricorrente, B.J.I., è cittadino pakistano. Ha narrato la seguente vicenda: il padre era un membro del partito (OMISSIS), ed in tale qualità ha fatto lo scrutatore alle elezioni politiche nazionali, ed ha denunciato irregolarità nel conteggio dei voti. Le elezioni sono state vinte però dal partito opposto, il (OMISSIS), alcuni dei cui membri hanno fatto irruzione nella loro casa, uccidendo il padre e ferendo il fratello.

Per questi fatti, il ricorrente ha sporto una serie di denunce, inizialmente ignorate dalle autorità ma alle quali ha dato seguito però il Governatore regionale, che ha disposto l’arresto di otto persone.

Tuttavia, i sodali degli arrestati, dopo qualche tempo, hanno accusato lui e il fratello della morte del padre, dando causa dunque ad un processo nei loro confronti, che si è concluso con l’assoluzione del ricorrente, grazie ad un alibi credibile (si trovava a scuola in quel momento) ed alla condanna del fratello.

Questa situazione e le continue minacce delle fazioni avverse hanno indotto il ricorrente a fuggire.

La corte di appello, adita dopo il rigetto delle richieste di protezione internazionale, ha ritenuto non credibile il racconto, non sussistente in Pakistan una situazione di conflitto armato, non sufficiente quanto allegato ai fini della protezione umanitaria, e ciò in ragione della irrilevanza del lavoro svolto in Italia e della situazione del paese di origine.

Ricorre B.J. con tre motivi. Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

La censura attiene al giudizio di inverosimiglianza del racconto.

La corte ha ritenuto inverosimile la narrazione del ricorrente per alcune ragioni: a) innanzitutto in quanto il ricorrente non avrebbe detto il nome di suo padre e del fratello; in secondo luogo in quanto avrebbe indicato dapprima il 2003 e poi il 2008 quale data di affiliazione del padre al partito politico; c) inoltre in quanto non avrebbe spiegato perchè lui era risuscito ad uscire dal carcere ed invece il fratello no; d) infine perchè mai il padre, nonostante fosse un adepto dell’ultima ora al partito politico, era considerato un avversario da eliminare da parte degli antagonisti.

Il ricorrente obietta a questa ricostruzione di avere fornito diversi documenti da cui risulta l’appartenenza del padre, e dunque il nome suo e del fratello, al partito politico, di avere spiegato di essere uscito di prigione in quanto aveva un alibi; di avere esibito lettere del capo del partito che indicavano l’importanza del padre nel partito stesso e ne esaltavano il sacrificio; di avere in sostanza non solo risposto ai dubbi della corte di merito, ma anche di avere documentato le sue risposte in modo sufficiente.

Il motivo è fondato.

Va ribadito che il giudizio di credibilità procedimentalizzato, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14674/ 2020).

Nella fattispecie, il ricorrente ha dimostrato di avere offerto una serie di documenti, dalla lettera di stima del capo del partito, alla sentenza di condanna del fratello, alle denunce presentate, da cui era possibile trarre riscontro al suo racconto.

La corte ha limitato la sua indagine all’aspetto puramente logico del racconto, alla sua completezza e coerenza intrinseca, senza tener conto però dei riscontri oggettivi che potevano ricavarsi dalla documentazione prodotta, sia in ordine ai nomi del padre e del fratello, che al rilievo che il primo aveva nel partito politico, che alle ragioni della condanna del fratello e della sua assoluzione (risulta prodotta relativa sentenza) e via dicendo.

In sostanza, se è vero che la credibilità del racconto non richiede necessariamente riscontri esterni, che, data la collocazione dei fatti narrati, può risultare difficile procurarsi, è altresì vero che, quando i riscontri oggettivi sono allegati, il giudice di merito deve tenerne conto e valutare anche alla loro luce il racconto dello straniero. Inoltre, nella valutazione complessiva della veridicità del racconto, discordanze o carenze di dettaglio, ossia su punti non essenziali della vicenda, non possono determinare il giudizio di inverosimiglianza.

L’accoglimento del primo motivo determina assorbimento degli altri, che dalla eventuale fondatezza del racconto del ricorrente possono trarre un diverso fondamento. Il ricorso va pertanto accolto in questi termini.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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