Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14089 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. II, 11/06/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4857/2005 proposto da:

MP SRL IN LIQUIDAZIONE P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato

DISCEPOLO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAPARRINI CARLO;

– ricorrente –

contro

FAITI FIBER SRL P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato BRASCHI

FRANCESCO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARI CRISTIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Faiti Fiber proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Parma le aveva ingiunto di pagare a favore della Ditta M.P. la somma di L. 35.000.00 a titolo di residuo del prezzo relativo all’acquisto di una macchina soffiatrice.

Deduceva che l’adempimento dell’obbligazione da parte della venditrice non era stato nè puntuale nè esatto, essendosi verificato il difettoso e cattivo funzionamento della macchina, che era stata sottoposta a un collaudo incompleto; lamentava il grave danno subito di cui chiedeva il ristoro unitamente alla revoca del decreto, tenuto conto delle contestazioni formulate dalla ditta polacca alla quale aveva a sua volta fornito il bene in questione.

L’opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione, deducendo che il cattivo funzionamento della macchina, regolarmente collaudata, era stato determinato dalla sua collocazione in ambiente non adatto; ciò nonostante, grazie all’intervento dei tecnici M.P., la macchina era riuscita a produrre novemila bottiglie in poche ore, pur se le forme fornite dalla ditta polacca si erano rivelate difettose.

Con sentenza del 30 gennaio 2000 il Tribunale rigettava l’opposizione Con sentenza dep. il 27 gennaio 2004 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione impugnata dall’opponente, revocava il decreto e, riconoscendo ancora dovuto alla M.P. la somma di L. 4.000.000, la condannava a restituire tale importo, quale differenza fra il credito azionato con il decreto, pari a L. 35.000.000 liquidato con la sentenza di primo grado e la somma di L. 31.000.00 che era riconosciuta a favore dell’acquirente a titolo equitativo, quale diminuzione del prezzo pattuito in considerazione del cattivo funzionamento della macchina.

Secondo i Giudici di appello, occorreva distinguere fra i vizi o mancanza delle qualità promesse, da una parte, e la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta dall’altra: per quanto riguardava i primi la acquirente non aveva motivo di dolersi, posto che i difetti di funzionamento erano stati superati per effetto delle riparazioni effettuate, che peraltro potrebbero essere state determinate dalle cattive saldature dei tecnici polacchi, tant’è vero che la macchina fu posta in grado di funzionare dimostrando di produrre 1.500 bottiglie di plastica all’ora; per quanto riguardava il funzionamento della macchina, veniva acclarata la responsabilità della venditrice, tenuto conto del mancato raggiungimento del grado di efficienza promesso con il contratto, secondo cui si sarebbero dovute produrre 2000 bottiglie all’ora mentre, al collaudo finale, la macchina era stata in grado di produrre 1500 bottiglia all’ora. L’affermazione del teste P., secondo cui la differenza di resa era da attribuire al difetto delle preforme utilizzate dalla ditta polacca, non solo era incomprensibile e comunque conteneva un giudizio, ma in ogni caso non era sufficiente per dimostrare che la mancanza delle qualità promesse non dipendesse da fatto non imputabile alla venditrice, posto che quest’ultima avrebbe dovuto pretendere che il collaudo fosse ripetuto usando le preforme utili all’ottenimento del risultato promesso. Era quindi determinata l’incidenza che sul prezzo era derivata dalla ridotta efficienza della macchina ed era quantificata con valutazione equitativa nel 10% del prezzo pattuito di L. 310.000.000, mentre la altre voci di danno erano disattese sul rilievo che non erano state specificamente censurate in sede di appello le argomentazioni con cui il primo Giudice le aveva rigettate.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Ditta M.P. in liquidazione sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimata che ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminato innanzitutto il quarto motivo con cui, deducendosi l’omessa motivazione in ordine all’eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata da essa ricorrente, si introduce una questione che ha carattere di priorità logica e giuridica.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla predetta eccezione, che era stata formulata nel corso del giudizio di primo grado e ribadita in appello a pag. 3 della comparsa di costituzione. Orbene, non solo avrebbe dovuto invocare la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame dell’eccezione ma, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto indicare specificamente l’atto o il verbale del giudizio di primo grado nel quale aveva proposto l’eccezione in modo da consentire alla Corte di Cassazione di verificarne la rituale e tempestiva proposizione. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione dell’art. 345 c.p.c. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo, censura la sentenza gravata che aveva accolto una domanda nuova, posto che la disciplina della vendita con garanzia di buon funzionamento sulla quale si era fondata la decisione era stata per la prima volta proposta in sede di gravame.

Il motivo è infondato.

I fatti costitutivi della domanda con cui si era invocata la garanzia prevista dall’art. 1512 c.c. erano stati formulati già con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado laddove si era lamentato, fra l’altro, la produttività oraria ridotta della macchina e ben lontana dall’obiettivo convenuto: in tal modo l’opponente aveva inteso fare riferimento al risultato promesso con la garanzia di buon funzionamento pattuita nel contratto in cui la venditrice aveva per l’appunto garantito che la macchina era in grado di produrre 2000 bottiglie all’ora. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) laddove la sentenza, pur avendo ritenuto infondate le doglianze lamentate dall’acquirente in ordine ai vizi e alle difficoltà di funzionamento della macchina, aveva poi affermato che il funzionamento della stessa non aveva raggiunto il risultato promesso, dovendo piuttosto rilevarsi: che la produttività della macchina era stata menzionata nel contratto a titolo indicativo; che la minore produttività della stessa non era stata constatata nè dai tecnici della Faiti Fiber nè da quelli della ditta polacca; che l’inidoneità del locale di ricovero della macchina, delle saldature per metterla in opera, delle preforme utilizzate – circostanze riferite dal teste P. – non costituivano giudizi ma dati obiettivi. In ogni caso, il Giudice non avrebbe potuto escludere dal processo la deposizione del teste citato senza eccezione di parte, tenuto conto del carattere relativo della nullità in tema di ammissione ed espletamento della prova.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha escluso che la macchina fosse affetta da vizi che la rendessero inidonea all’uso, avendo accertato che, a seguito degli interventi dei tecnici, la stessa era stata in grado di funzionare;

peraltro tale affermazione non è in contraddizione con l’accoglimento della doglianza relativa alla garanzia di buon funzionamento pattuita in contratto, essendo stato accertato che, secondo quanto rilevato in sede di collaudo, non si era raggiunta la produttività promessa (la macchina era risultata in grado di produrre 1500 bottiglie anzichè 2000 all’ora come pattuito). Al riguardo, va ricordato che la garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seg. c.c. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall’art. 1512 c.c. per il fatto che, mentre la seconda impone all’acquirente solo l’onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima – cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell’obbligo del risarcimento del danno – impone all’acquirente anche l’onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all’uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all’art. 1512 c.c., che attua, con l’assicurazione di un determinato risultato – il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto – una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell’esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita (Cass. 23060/2009;

4474/1988; 3813/1980).

Orbene, stabilire se le parti avessero inteso pattuire la garanzia di buon funzionamento ovvero determinare il significato della clausola con cui le parti avevano fatto riferimento al funzionamento della macchina è oggetto dell’interpretazione del contratto che, involgendo accertamenti di fatto, è riservata all’indagine del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seg.

c.c., che nella specie non sono stati dedotti e neppure è riportato il testo del contratto che, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere; costituisce, altresì, accertamento di fatto, insindacabile in cassazione, quello che ha ad oggetto la verifica della maggiore o minore produttività della macchina. In realtà, il motivo si risolve nella censura dell’apprezzamento compiuto dalla Corte in ordine alle risultanze istruttorie, sollecitando la ricorrente una inammissibile rivalutazione degli elementi probatori.

Al riguardo, va considerato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, non essendo compito del giudice di legittimità verificare l’esattezza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie: spetta alla Cassazione, che non può esaminare gli atti,tranne che sia dedotto un error in procedendo, quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato attraverso l’esame del suo contenuto.

Per quel che riguarda la deposizione del teste P., deve osservarsi che la sentenza, dopo avere considerato un giudizio che non deve neppure chiedersi al testimone, l’affermazione secondo cui la differenza di resa sarebbe derivata da un difetto delle preforme in possesso della ditta polacca, ha comunque ritenuto che tale dichiarazione non può bastare a dimostrare che la mancanza delle qualità promesse dipendeva da fatto non imputabile al venditore, perchè la Ditta M.P. avrebbe dovuto pretendere che il collaudo venisse ripetuto usando le preforme utili all’ottenimento del risultato promesso; in tal modo la Corte ha inteso dire che, anche se fosse stata considerata la circostanza riferita dal citato teste, comunque la stessa non avrebbe escluso la responsabilità della venditrice che avrebbe avuto l’onere di dimostrare che il risultato promesso sarebbe stato raggiunto ove si fossero usate le preforme idonee, per cui indipendentemente da quanto rilevato sull’inammissibilità della deposizione, la circostanza è stata ritenuta l’inadempimento della Faiti Fiber; la motivazione era contraddittoria irrilevante perchè non decisiva rispetto al thema decidendum: tale autonoma argomentazione (assorbente di ogni altra), non essendo stata specificamente censurata, è di per sè idonea a sorreggere la motivazione. Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., e art. 342 c.p.c. nonchè contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno, pur non avendo l’acquirente dimostrato le circostanze, soltanto affermate, circa il mancato pagamento del prezzo da parte del cliente polacco o l’avvenuto risarcimento a favore di questi per perchè, dopo avere riconosciuto che la minore produttività era addebitabile al cliente polacco e comunque non alla M.P., aveva addossato a quest’ultima l’obbligo di risarcire il danno. La sentenza aveva accolto una domanda risarcitoria che gli stessi giudici avevano ritenuto non provata. Non era possibile accogliere una domanda risarcitoria non proposta, a stregua di quanto affermato dagli stessi giudici, secondo cui la totale mancanza di argomenti specificamente diretti a confutare la parte di motivazione concernente il rigetto delle istanze risarcitorie, rendeva inammissibile la loro proposizione; la domanda di diminuzione del prezzo avrebbe dovuto formare oggetto di specifica domanda che non era stata proposta nè in primo grado nè in quello di gravame. Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà.

In considerazione del mancato raggiungimento del risultato promesso, la sentenza ha ritenuto di determinare in via di equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c., l’incidenza di tale manchevolezza in ragione del 10 % del prezzo, così intendendo evidentemente liquidare il pregiudizio patrimoniale commisurandolo alla riduzione del prezzo conseguente alla minore resa della macchina rispetto a quella promessa nel contratto.

Tale decisione è erronea, posto che, a stregua di quanto dedotto e chiesto con l’atto di opposizione, la società acquirente aveva lamentato che, in considerazione dei vari inadempimenti imputati alla venditrice, aveva subito il danno consistito nella mancata esazione del prezzo ad essa dovuto dalla ditta polacca alla quale aveva poi fornito la macchina e la mancata conclusione di altri contratti per una complessiva somma di L. 200.000.000 o altra somma da liquidarsi anche in via equitativa; la domanda di tale danno è stata rigettata dalla sentenza di primo grado che al riguardo è stata confermata dai Giudici di appello, essendo stata ritenuto inammissibile il motivo di gravame, in sostanza per mancanza di specificità. Pertanto, la decisione impugnata con il presente ricorso, dopo avere accertato il cattivo funzionamento della macchina, ha riconosciuto una domanda di riduzione del prezzo che non era stata formulata con l’atto di opposizione, con il quale l’ingiunto – quale convenuto sostanziale – deve proporre le eccezioni e le domande riconvenzionali che intende introdurre nel giudizio. D’altra parte, la domanda di risarcimento del danno è stata accolta in relazione e per effetto della ridotta efficienza della macchina ai sensi dell’art. 1521 c.c., per cui l’opponente avrebbe dovuto allegare e dimostrare la specifica incidenza che nella sua sfera patrimoniale aveva avuto la minore produttività della macchina rispetto al risultato promesso.

Ne consegue che erroneamente i Giudici hanno accolto, seppure in parte, l’appello, revocando l’opposto decreto e liquidando a favore della Faiti Fiber la somma di L. 31.000.000 che hanno detratto dal credito relativo al residuo del corrispettivo riconosciuto a favore della MP, atteso che, per quel che si è detto, doveva essere confermata la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: l’appello proposto dalla Faiti Fiber deve essere rigettato Le spese del giudizio di gravame e della presente fase vanno poste a carico dell’intima, risultata soccombente.

PQM

Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dalla Faiti Fiber.

Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese relative: 1) alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge; 2) al giudizio di gravame che liquida in Euro 3600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 400,00 per diritti ed Euro 3.000,00, per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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