Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14089 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8368-2014 proposto da:

L.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA DEL CARAVAGGIO 6, presso lo studio dell’Avvocato

GERARDO TUORTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’Avvocato

SALVATORE COLETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2201/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

05/03/2013, depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che L.E. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 5 marzo 2013, che, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla predetta nei confronti di A. F. per risarcimento del danno dovuto alla mancata acquisizione, in violazione del suo diritto di prelazione, della quota del 10% del capitale sociale della s.a.s. F.A. e C. Rappresentanti Tessuti e Affini, venduta a terzi dall’ A.;

che l’intimato A. resiste con controricorso;

considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. nonchè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa la prova del danno:

la corte d’appello, pur riconoscendo sussistente la violazione del diritto di prelazione, avrebbe, ritenendo non provata l’esistenza del danno, omesso di valutare la mancata contestazione della controparte delle deduzioni di essa ricorrente in ordine al giro d’affari della società in questione, e di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa pur sussistendone i presupposti;

che con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226 e 2056 c.c. e art. 115 c.p.c.:

secondo la ricorrente nel caso in esame era possibile liquidare il danno, consistente nella differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore effettivo della quota sociale, secondo equità, in difetto di consulenza tecnica d’ufficio;

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione: la corte d’appello, condannando essa ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, non avrebbe tenuto conto della fondatezza della sua domanda in ordine alla sussistenza della responsabilità, quantomeno ai fini della soccombenza reciproca;

ritenuto che il primo motivo di ricorso appare in parte infondato, in parte inammissibile: infondato là dove lamenta la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. senza tuttavia precisare dove e come la ricorrente avesse, nel giudizio di merito, dedotto specifiche circostanze che assume non essere state contestate da controparte; inammissibile là dove si duole di una insufficienza o contraddittorietà della motivazione che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 esclude dal novero dei vizi denunciabili per cassazione;

che il secondo motivo di ricorso appare infondato in quanto alla liquidazione equitativa il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo ove la prova del suo preciso ammontare sia impossibile o estremamente difficoltosa, ciò che la sentenza impugnata appare aver rettamente escluso indicando i documenti contabili che la ricorrente aveva l’onere di produrre o far acquisire agli atti (eventualmente ex artt. 210 – 213 c.p.c.);

che anche il terzo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento giacchè, da un lato, non pare meritevole di censura la ritenuta soccombenza della odierna ricorrente (che non risulta vittoriosa su alcuna domanda proposta nel giudizio), dall’altro la scelta di non avvalersi della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle spese di causa è da ritenersi riservata alla discrezionalità del giudice di merito, e come tale sottratta alla verifica di legittimità riservata a questa sede di giudizio;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta anche la memoria depositata dalla ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che del resto non risultano validamente contrastate nella memoria suddetta, neppure là dove aggiunge tardivamente l’indicazione, non presente in ricorso, del luogo del giudizio di merito (di primo grado) in cui erano state dedotte le circostanze di fatto che afferma non esser state contestate da controparte.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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