Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14089 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14089 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 25341-2011 proposto da:
LO NARDO MADDALENA LNRMDL52D63G273I, nella qualità di Amministratore
di sostegno della figlia Virzì Francesca, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AMATA
CARMELA TERESA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

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Data pubblicazione: 04/06/2013

R.G. n. 25341/11
Ud. 11.4.13
Lo Nardo c. INPS + 2

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

– controricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

– resistente nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;

– intimato avverso la sentenza n. 1275/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
30/09/2010, depositata il 22/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla
relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
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PULLI CLEMENTINA giusta procura speciale in calce al controricorso;

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Ud. 11.4.13
Lo Nardo c. INPS + 2

1.

– Con sentenza depositata il 22.10.10 la Corte d’appello di Messina dichiarava

inammissibile, perché proposto oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., l’appello proposto

sentenza del 14.2.06 con cui il Tribunale di Patti aveva accolto la domanda della Virzì medesima di
indennità di accompagnamento e non anche quella di assegno di invalidità.
1.1. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Lo Nardo, nella qualità di amministratore di
sostegno della figlia, affidandosi a tre motivi.
2.1. – Resiste con controricorso l ‘INPS.
2.2. — Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche nei confronti del quale si sono celebrati
i gradi di merito, si è tardivamente costituito al solo fine di partecipare alla discussione.
3. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 170,
285, 325, 326, 327 e 479 c.p.c. nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto il decorso del
termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. dalla notifica della sentenza di primo grado all’INPS
(avvenuta 1’8.3.06), nonostante che tale notifica fosse stata effettuata alla parte ai fini
dell’esecuzione e non già al procuratore costituito dell’ente.
3.1. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt
170, 285, 325, 326, 327 e 716 c.p.c., con riferimento agli artt. 75, 300 e 414 e ss. c.p.c., per avere
la Corte territoriale trascurato che la notifica in forma esecutiva della sentenza di primo grado era
comunque nulla perché effettuata 1’8.3.06, vale a dire in un momento in cui la Virzì (che aveva
conferito procura ad litem in prime cure) aveva perso la propria capacità processuale perché fin
dall ‘8.7.05 era in corso, presso il Tribunale di Patti, il procedimento per la sua interdizione, tanto
che tutrice provvisoria era stata nominata sua madre Maddalena Lo Nardo; per l’effetto, non
sussistendo nella specie l ‘ultrattività della procura ad litem oltre il procedimento di cognizione, per
la successiva fase di esecuzione il procuratore che aveva notificato la sentenza di primo grado in
forma esecutiva aveva agito in carenza di mandato, il che — rendendo nulla la notifica — impediva il
decorso del termine breve di cui ali ‘art. 325 c.p.c.
3.2. – Con il terzo motivo la ricorrente si duole di omessa pronuncia, da parte della sentenza
impugnata, sulla domanda di pensione od assegno di invalidità civile, che pur era stata formulata
in prime cure.

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da Maddalena Lo Nardo, nella qualità di tutore provvisorio della figlia Francesca Virzì, contro la

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4. – Il primo motivo è infondato perché in primo grado l’INPS era rimasto contumace, di guisa
che, alla luce della giurisprudenza di questa S. C. (rispetto alla quale l’odierna ricorrente non offre

stata dichiarata contumace va (e non può che essere) eseguita alla parte personalmente, senza che
possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella
emergente dalla formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa,
il cui compimento produce l’effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione
(cfr. Cass. 27.7.02 n. 11136).
4.1. — Anche il secondo motivo è infondato e ciò per l’assorbente rilievo che nel caso di specie la
nullità della notifica della sentenza in forma esecutiva viene opposta (per paralizzarne gli effetti a
fini di decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.) dalla stessa parte che vi ha dato
causa (vale a dire l’odierna ricorrente, assistita dal procuratore costituito): pertanto, nel caso di
specie trova applicazione l’art. 157 ult. co. c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere
opposta dalla parte che vi ha dato causa.
4.2. — L’infondatezza dei due primi motivi di censura, importando la correttezza statuizione di
tardività dell’appello emanata dalla Corte territoriale, assorbe la disamina del terzo motivo di
ricorso.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.

II – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo, soluzione condivisa
dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV – Le spese del giudizio di legittimità si compensano, considerato che il rigetto del ricorso è
dovuto a ragioni di mero rito.
P. Q. M.
La Corte
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argomento alcuno di ripensamento), deve ribadirsi che la notifica della sentenza alla parte che sia

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rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1’11.4.13.

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