Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14088 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3498-2016 proposto da:

L.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avv. ANTONIO MANDO’ giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ STUDI MESSINA, AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO

UNIVERSITARIO GAETANO MARTINO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 15062/2015 della CORTE, SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 02/04/2015, depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.: ” L.R. chiede, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 15062/2015 di questa Corte, depositata in data 17 luglio 2015, nella parte dell’in cui, nella relativa epigrafe, è indicata come ricorrente l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di (OMISSIS), anzichè l’Università degli Studi di Messina.

Il ricorso è manifestamente fondato. Nella parte dedicata allo “Svolgimento del processo” della sentenza della quale è chiesta la correzione si espone che la decisione di appello è stata impugnata dalla Università di Messina, che la Azienda Ospedaliera è rimasta intimata e che la L. si è costituita con controricorso.

Nella parte dedicata al “Motivi della decisione” le censure analizzate sono espressamente riferite ai motivi del ricorso proposto dalla detta Università.

In base a tali elementi,evincibili dalla medesima decisione della quale è chiesta la correzione, non possono sussistere dubbi sul fatto che nella intestazione della sentenza la parte ricorrente doveva essere indicata nell’Università degli Studi di Messina e non, come avvenuto, nella “Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”. Appare evidente che tale errore è frutto di mera svista nella redazione del provvedimento sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica e suppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati (v., fra le altre, Cass. 17977/2005).

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili e che, alla luce delle stesse non è revocabile in dubbio la natura materiale dell’errore denunziato dall’odierna istante. A tanto consegue la correzione della sentenza nei termini di cui al dispositivo.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone che nella intestazione della sentenza di questa Corte n. 15062, pubblicata in data 17 luglio 2015, parte ricorrente sia indicata quale “Università degli Studi di Messina, C.F. (OMISSIS), in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e che, correlativamente, l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), sia indicata, quale parte intimata.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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