Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14088 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 07/07/2020), n.14088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29939/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

STYLE LIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso

lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCO DI TEODORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1473/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/12/2013 R.G.N. 158/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione proposta dalla soc. Style Live a r.l. avverso la cartella esattoriale, emessa su istanza dell’Inps, per il recupero degli importi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4. Secondo la Corte non ricorreva l’ipotesi del licenziamento collettivo in quanto l’azienda, pur avendo proceduto al licenziamento di tutta la forza lavoro in misura di 28 unità nel medesimo giorno, non aveva fatto ricorso alla procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 24, qualificando i licenziamenti come plurimi per giustificato motivo oggettivo, sicchè i dipendenti non avrebbero comunque avuto diritto a godere del contributo per la mobilità.

2. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. Style Live srl ha resistito con controricorso. Fissata l’udienza di Camera di consiglio, la causa è stata rimessa all’udienza pubblica non ravvisandosi i presupposti per la decisione in Camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, art. 5, comma 4, art. 7, comma 1, art. 16, comma 1 e art. 24 e sostiene che gli importi di cui della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, dovrebbero essere versati ogniqualvolta ricorrano i presupposti per il licenziamento collettivo previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 24, a prescindere dall’effettiva realizzazione della relativa procedura, restando irrilevante che i lavoratori avessero rinunciato alla percezione della relativa indennità. Contesta il fatto che il giudice di merito abbia posto in rapporto sinallagmatico il contributo di mobilità con l’indennità di mobilità, rapporto che secondo l’Inps non sussisterebbe o quanto meno non sarebbe così stringente da consentire al datore di lavoro di esentarsi dal pagamento di detto contributo solo perchè i lavoratori dal medesimo licenziati abbiano rinunciato alla percezione della relativa indennità e percepiscono l’indennità di disoccupazione.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

Questa Corte intende dare continuità ai principi già affermati con la sentenza n. 14305/2007 e da ultimo con la sentenza n. 6635/2020.

5. Con la citata sentenza del 2007 questa Corte ha già avuto modo di affermare che ” In tema di contribuzione per la mobilità, in forza della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, per il quale l’impresa datrice di lavoro è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, e del combinato disposto dell’art. 7, commi 1 e 2 e art. 16, comma 1, della stessa Legge (ai sensi dei quali alcune categorie di lavoratori non hanno diritto all’indennità), le imprese sono tenute a versare il contributo a loro carico solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che abbiano diritto all’indennità, ma non con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità non aventi diritto ad usufruire dell’indennità stessa”.

6. In base al citato precedente del 2020 questa Corte ha ulteriormente osservato che “il contributo in esame è riferito singolarmente a ciascuno dei lavoratori posti in mobilità (e non all’insieme di essi considerati nel loro complesso), ed è rapportato come importo al trattamento mensile di mobilità spettante a quel singolo lavoratore. Ciò significa che sussiste un rapporto diretto tra l’onere a carico dell’azienda ed il trattamento erogato dall’Istituto assicuratore ai singoli lavoratori, mentre, quando il lavoratore non ha diritto all’indennità di mobilità non sussiste neppure l’onere a carico dell’azienda. Pertanto, se il contributo è riferito al singolo lavoratore, rapportato al suo trattamento mensile iniziale, quello di mobilità non è un contributo di carattere generale, destinato a finanziare l’intera gestione della mobilità, e neppure quella specifica operazione di mobilità posta in essere da quella azienda, ma piuttosto un contributo specifico funzionale al singolo trattamento di mobilità erogato al singolo lavoratore Sussiste, quindi, un rapporto diretto tra l’onere a carico del datore di lavoro ed il trattamento erogato dall’Istituto assicuratore ai singoli lavoratori, per cui il contributo deve essere riferito ai soli lavoratori che hanno diritto al trattamento da parte dell’Istituto assicuratore, mentre deve essere escluso per quel che riguarda i lavoratori che, pur se posti in mobilità, non hanno diritto alla prestazione assicurativa. Infatti, la stessa L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, prevede che abbiano diritto all’indennità solamente i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, vale a dire i lavoratori, gli operai, gli impiegati o i quadri, che possano far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi i periodi di sospensione dal lavoro derivante da ferie, festività ed infortuni, con un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine”.

7. La Corte territoriale ha fatto buon uso dei suddetti principi nella specie in cui risulta accertato che la società aveva cessato l’attività ed aveva proceduto al licenziamento di tutti i dipendenti per giustificato motivo oggettivo; che le parti avevano rinunciato concordemente all’attivazione della procedura stabilita per i licenziamenti collettivi e che i lavoratori non avevano percepito l’indennità di mobilità, ma anzi l’indennità di disoccupazione con la conseguenza che non sorgeva alcun onere a carico dell’Inps di corresponsione dell’indennità di mobilità.

8. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato considerato che le censure dell’Istituto sono limitate all’affermazione della sufficienza in astratto dei presupposti del licenziamento collettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza, Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 8.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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