Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14087 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8034-2009 proposto da:

D.G.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato BELSITO NICOLA con studio in

84124 SALERNO, Via Nizza 134, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO C.G.S. SRL IN LIQUIDAZIONE (già Giuseppe Tortorella srl),

(OMISSIS), in persona del curatore avv. M.E.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio

dell’avvocato NOSCHESE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 447/2008 del TRIBUNALE di SALERNO, Quarta

Sezione Civile, emessa il 7/02/2008, depositata il 18/02/2008; R.G.N.

7140-1/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato NOSCHESE GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per ricorso tardivo

inammissibile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G.G. era proprietaria di due unità immobiliari ubicate nel fabbricato condominiale in via (OMISSIS), in seguito alienate a D.S.A.G. e S. M.L.; a seguito del sisma in data 23.11.1980, l’immobile subiva danni per la cui riparazione furono necessari lavori di manutenzione straordinaria affidati alla ditta Giuseppe Tortorella s.r.l. che non avendo ottenuto il pagamento delle sue spettanze, otteneva dal presidente del Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio avente ad oggetto il pagamento di L. 77.938.889 oltre interessi convenzionali. Il Condominio proponeva opposizione e il Tribunale di Salerno, con decisione n. 181/2002 rigettava l’opposizione. Trasformatasi la ditta Tortorella Giuseppe in CGS s.r.l., poi posta in liquidazione in seguito dichiarata fallita, il relativo Fallimento notificava al Condominio atto di precetto; si opponeva la D.G., deducendo, tra l’altro, di non essere condomina del fabbricato in questione avendo alienato le unità immobiliari di sua proprietà fin dal 7.10.2002 ed altresì eccependo la prescrizione del diritto di credito in questione; faceva presente che aveva provveduto al pagamento di ogni suo debito nei confronti del Condominio.

Rimasto contumace il Condominio e costituitosi il Fallimento (che negava l’effettuazione di pagamenti da parte della D.G., e, in via riconvenzionale, chiedeva un maggiore importo a titolo di interessi non corrisposti), l’adito Tribunale di Salerno, con la decisione in esame depositata in data 18.2.2008, rigettava l’opposizione (oltre alle domande proposte nei confronti del Condominio perchè non adeguatamente provate) e la domanda riconvenzionale.

Ricorre per cassazione la D.G. con cinque motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso il Fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1292 e 1294 c.c. nonchè dell’art. 1123 c.c., e relativo difetto di motivazione, avendo il Fallimento svolto la sua azione esecutiva nei confronti della D.G., non più condomina del fabbricato in questione.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione degli artt. 1292 e 1294 c.c. e mancata applicazione degli artt. 1123 e 1314 c.c., in quanto l’azione esecutiva in questione doveva essere proposta nei confronti dell’intero Condominio.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 648 c.p.c. e art. 2934 ss. c.c., nonchè falsa applicazione dell’art. 1310 c.c. in ordine alla prescrizione dell’azione per il recupero del credito.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1282, 1284 e 2697 c.c., il relativo difetto di motivazione in relazione alla insussistenza degli interessi richiesti quali “convenzionali”.

Con il quinto motivo si deduce, infine, “mancata valutazione delle prove offerte in giudizio ex art. 2697 c.c., e relativo difetto di motivazione.

In controricorso si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività in quanto notificato oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.; si afferma in particolare che “come si evince dalla lettura della relazione di notificazione apposta in calce alla copia del ricorso, la ricorrente ha notificato a mani in data 17 marzo 2009 l’atto di l’impugnazione della sentenza pubblicata in data 18 febbraio 2008 e non notificata.

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso perchè notificato oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1.

Infatti, come risulta dalla relata di notificazione apposta in calce alla copia del ricorso, la ricorrente ha notificato, a mani, in data 17 marzo 2009 l’atto di impugnazione della sentenza pubblicata in data 18 febbraio 2008 e non notificata.

Deve considerarsi, anche, in ordine a detta tardività, sia che detta decisione aveva ad oggetto una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia che al termine annuale per l’impugnazione non si applica la sospensione “feriale” ex lege n. 742 del 1969.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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