Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14086 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13290-2006 proposto da:

F.A.T.A. – FONDO ASSICURATIVO AGRICOLTORI ASSICURAZIONI

&

RIASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato, dott. V.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA

GREGORIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell’avvocato FUNARI ANTONIO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZI

FRANCESCO, MARASCIULO MARTINO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1968/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 22/06/2005, depositata il

03/08/2005; R.G.N. 367/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato IANNOTTA ALESSANDRA (per delega GREGORI IANNOTTA);

udito l’Avvocato FUNARI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società F.A.T.A., Fondo Assicurativo Tra Agricoltori s.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazione, con citazione notificata rispettivamente l’8 febbraio e il 9 febbraio 1996 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica B.M. e M.I., il primo suo agente di assicurazione “in gestione libera” per la città di (OMISSIS) sino al maggio 1995, il secondo un cliente che con l’agente aveva sottoscritto il 1 maggio e il 1 ottobre 1994 due proposte di polizza di assicurazione sulla vita con premio unico di L. 130 milioni e 40 milioni.

Dopo aver premesso che l’agente B. si era reso responsabile, negli anni 1994 e 1995, di grosse irregolarità, in particolare di appropriazione di premi assicurativi incassati anticipatamente, in violazione del mandato di agenzia, contestualmente all’acquisizione di proposte di assicurazione sulla vita, tra cui quelle sottoscritte dal M., e con indebito rilascio di quietanza di pagamento del premio, la società F.a.t.a. deduceva che il B., in forza del mandato di agenzia, aveva solo il potere di promuovere e non di concludere contratti di assicurazione, che all’agente era preclusa qualsiasi facoltà di assumere impegni non apparenti dal contesto precostituito delle polizze o in deroga al contesto medesimo, che la sola sottoscritta delle proposte ai assicurazione non aveva comportato il perfezionamento del contratto di assicurazione posto che l’accettazione delle semplici proposte contrattuali era di competenza della Direzione Generale della Società e si concretizza attraverso l’emissione della polizza, che le dichiarazioni di quietanza, apposte su tali proposte anzichè sui moduli precostituiti dalla società, in violazione dei limiti, contrattualmente specificati, del potere di rappresentanza dell’agente, erano prive di effetto, che la quietanza di L. 130.000.000, benchè rilasciata, a corredo della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione, su modulo della società doveva ritenersi ugualmente non opponibile ad essa F.a.t.a. in quanto non accompagnata ad alcuna polizza e non riferentesi a qualsivoglia polizza assicurativa emessa da società.

Mentre il convenuto B. rimaneva contumace, si costituiva in giudizio il convenuto M. il quale deduceva di avere, prima delle proposte di cui è causa, stipulato con la F.a.t.a., tramite l’agente B. e con le stesse modalità, altre due polizze assicurative con versamento contestuale di un premio annuo di L. 12.000.000, nel primo caso, e di L. 16.000.000 nel secondo caso. Ed avendo la società F.a.t.a. dato esecuzione a tali precedenti proposte di assicurazione senza avvertire alcuna necessità di successiva ratifica, non vi era alcuna ragione, sosteneva il convenuto M., per ritenere che le due proposte di assicurazione sulla vita di cui al giudizio integrassero semplici proposte contrattuali anzichè veri e propri contratti di assicurazione, e ciò anche per il principio dell’apparenza del diritto. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che il Tribunale dichiarasse che i contratti di assicurazione sulla vita stipulati a mezzo dell’agente B. erano opponibilì alla F.a.t.a. con conseguente condanna di quest’ultima al rilascio delle relative polizze assicurative; in difetto e in via alternativa, poi, chiedeva la condanna della F.a.t.a. al pagamento in favore di esso convenuto della somma complessiva di L. 170.000.000, oltre agli interessi di legge e al risarcimento del danno nella misura risultanza in corso di causa o ritenuta di giustizia”.

Esperita consulenza di Ufficio, con sentenza n. 1/2002 del 27.12.2001 – 14.1.2002 il Tribunale di Varese: dichiarava che, in relazione alle proposte di assicurazione sulla vita, sottoscritte in data 1 maggio 1994 e 1 ottobre 1994, tra M.I. e la società F.a.t.a. non si era concluso alcun contratto di assicurazione sulla vita; condannava la società attrice a corrispondere al convenuto M. la somma di L. 170.000.000, da rivalutarsi ad oggi in ragione del 14%, oltre agli interessi legali calcolati sulle somme iniziali di L. 130.000.000, e 40.000.000 dalla data del fatto illecito, rispettivamente 1 maggio 1994 e 1 ottobre 1994, al 31 dicembre 1994, e, successivamente, anno per anno, dal 1 gennaio sulle somme rivalutate dal 31 dicembre dell’anno precedente in ragione del 2%; rigettava le altre domande delle parti;

a seguito dell’appello della F.a.t.a., costituitosi il M., la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame depositata in data 3.8.2005, confermava quante statuito in primo grado, affermando tra l’altro che “va aggiunto che il comportamento della F.a.t.a., la quale, senza sollevare obiezioni o contestazioni, ha emesso successivamente le polizze relative ai premi riscossi del B., al momento della sottoscrizione delle proposte da parte del M., deve ritenersi concludente, secondo la Corte, per escludere ogni addebito di carenza di diligenza da parte di quest’ultimo.

Il contegno del M., che secondo l’appellante sarebbe scorretto e anomalo a tale da costituire ragione di colpa per avere confidato con negligenza nella regolarità dell’operazione, ha rappresentato al contrario per l’appellato una condotta usuale e normale.

Peraltro va rilevato che nel conferimento di incarico di agente generale prodotto non si riscontra alcun riferimento all’eventuale divieto al B. di incassare il premio all’atto della proposta, mentre al punto 2) dello stesso viene data piena facoltà all’agente di esigere i premi e di quietanzare in nome e per conto della società F.a.t.a.”. Ricorre per Cassazione la F.a.t.a. con un unico articolato motivo; resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., e del principio secondo cui la responsabilità oggettiva, ex art. 2049 c.c., presupporre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque, di un rapporto di fatto caratterizzato dal potere di decisione e di vigilanza dell’imprenditore, che non può sussistere tutte le volte in cui il soggetto autore dell’illecito si pone in rapporto di autonomia rispetto al preponente, come avviene tra l’agente e la compagnia di assicurazioni preponente allorquando l’agente abbia operato oltre i limiti del potere di rappresentanza oggettiva, ex art. 2049 c.c., presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque, di un rapporto di fatto caratterizzato dal potere di decisione e di vigilanza dell’imprenditore, che non può sussistere tutte le volte in cui il soggetto autore dell’illecito si pone in rapporto di autonomia rispetto al preponente, come avviene tra l’agente e la compagnia di assicurazioni preponente ed allorquando l’agente abbia operato oltre i limiti del potere di rappresentanza: art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 1389 e 1399 c.c. e dei principi e norme che disciplinano l’inefficacia e l’inopponibilità degli atti posti in essere dal falsus procurator nei confronti del preponente anche con un comportamento concludente quale la diretta vigilanza e direzione del preponente medesimo: art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5”. Il ricorso non merita accoglimento.

Come infatti statuito già da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3095/2010/ sussiste la responsabilità ex art. 2049. civ. della società assicuratrice per l’attività illecita posta in essere dall’agente, munito del potere di rappresentanza, che sia sta agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.

Del resto, sul punto, la stessa Corte territoriale ha affermato che “il Tribunale ha correttamente rilevato che l’agente B., sul quale l’appellante esercitava un intenso potere di direzione e vigilanza, si sia appropriato indebitamente dei premi assicurativi in questione nell’ambito dell’attività di agente a lui demandata, consistente in particolare nel promuovimento degli affari e di incasso dei relativi premi, che ha reso possibile il suo comportamento abusivo e quindi il fatto illecito subito dall’appellato”.

Ne consegue che, in relazione a tutte le suddette censure, la responsabilità ex art. 2049 c.c. in vicende quale quella in esame, prescinde da un rapporto di lavoro in senso tecnico- giuridico, il B. non era assolutamente comparabile ad un falsus procurato e, per quanto sopra riportato, non sussiste il dedotto difetto di motivazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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