Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14086 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. III, 21/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 21/05/2021), n.14086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36081/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente D.M. è cittadino nigeriano. Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per evitare l’accusa ingiusta di essere membro della organizzazione terroristica detta (OMISSIS). Più precisamente, ha riferito di aver lavorato come mediatore nella vendita di automobili, che riceveva dal venditore e consegnava ai clienti, alcuni dei quali sono stati arrestati per via della loro appartenenza al predetto gruppo terroristico, mentre l’accusa nei suoi confronti derivava dal rapporto avuto con tali clienti.

1.1.- Il Tribunale, adito dopo il rigetto da parte della Commissione territoriale, delle richieste di protezione, ha ritenuto inverosimile la vicenda narrata ed ha a sua volta respinto il ricorso. La Corte di appello, in seguito, ha ribadito quel giudizio di inverosimiglianza; ha escluso uno stato di conflitto generalizzato in Nigeria ed ha ritenuto che, ai fini della protezione umanitaria, non fosse stato allegato alcun elemento utile di decisione.

Ricorre D. con sei motivi. Vi è costituzione del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6 e L. n. 25 del 2008, art. 35.

Secondo il ricorrente la sua audizione presso la Commissione territoriale si è tenuta senza videoregistrazione ed in presenza di un interprete non a perfetta conoscenza del suo idioma.

Il che avrebbe dovuto indurre le corti di merito ad una nuova audizione, comunque utile a chiarire gli aspetti giudicati contraddittori o carenti.

Il motivo è infondato.

Intanto, esso contiene due censure, ossia, oltre a quella di mancata audizione, anche quella di nullità del verbale per la presenza di un interprete non adeguato (p. 6).

Quest’ultima censura è in realtà inammissibile in quanto non risulta prospettata nei precedenti gradi di merito, bensì appare svolta per la prima volta in questa sede, a prescindere da ogni rilievo relativo alla oggettiva comprensione che il ricorrente risulta chiaramente aver avuto del verbale della sua audizione.

Quanto al secondo aspetto, invece la Corte di appello non era ovviamente tenuta ad una nuova audizione avendo ritenuto sufficiente quanto già verbalizzato in sede amministrativa ai fini della valutazione di credibilità (Cass. 8931/2020). Peraltro, la corte motiva adeguatamente le ragioni della inverosimiglianza, indicando ad esempio, la difficoltà a riferire la marca delle vetture vendute e il perchè della sfiducia nel sistema giudiziario.

p..- Queste ultime considerazioni valgono al rigetto altresì del terzo motivo, con cui si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, sostenendo che la corte non ha adeguatamente motivato il giudizio di inverosimiglianza, nè adeguatamente indagato il racconto offerto dal ricorrente.

A parte quanto si è detto prima, ossia a parte il fatto che la motivazione fa richiamo ad elementi di dettaglio; a parte ciò, va ribadito che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera

opinione del giudice ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

p.. Il secondo, quarto e quinto motivo possono esaminarsi insieme.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 2, ed assume non adeguatamente esaminata (e dunque in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria) la questione dei pericoli derivanti in caso di rimpatrio, legati alla persecuzione nei confronti del ricorrente; il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, ma in realtà, al di là della rubrica, è riferito alla insufficienza delle prove utilizzate dalla corte per valutare la situazione del paese di origine; il quinto motivo denuncia invece violazione della L. n. 25 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Si tratta dunque di motivi che riguardano il giudizio espresso dalla corte di merito sulla situazione della Nigeria e sono infondati.

Va ricordato che, avendo la corte di merito ritenuto inverosimile il racconto del ricorrente, non era tenuta ad accertare le situazioni descritte dell’art. 14 citato, lett. a) e b), in quanto quelle situazioni presuppongono che la vicenda narrata sia ritenuta credibile, proprio perchè si tratta di situazioni (persecuzioni, pericoli di torture o ingiustizie) che si pongono come conseguenze dirette di una certa situazione personale.

Deve invece svolgere un esame della situazione del paese di origine in base del citato art. 14, lett. c), ossia verificare se esista in Pakistan un conflitto armato generalizzato, che è una situazione che prescinde dalla condizione personale del ricorrente e riguarda ogni cittadino del paese di riferimento.

Con la conseguenza che il secondo ed il quinto motivo, ponendo una censura di omessa considerazione delle situazioni di cui alle lettere a) e b), non colgono la ratio della decisione, che, ritenendo non credibile il racconto, non doveva valutare le fattispecie in questione.

Quanto invece al quarto motivo, la denuncia è di insufficiente valutazione e citazione delle fonti, ma è infondata in quanto la corte di merito, pur citando il sito “viaggiare sicuri”, certamente non idoneo a fornire una conoscenza della situazione del paese di origine per come richiesta dalla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (v. Cass. 8819/ 2020), riporta altresì il rapporto 2017/2018 di Amnesty International a dimostrazione del suo assunto.

3.- Il sesto motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 32, in tema di protezione umanitaria e ritiene che la corte non ha tenuto conto della sistematica violazione dei diritti umani in Pakistan.

Il motivo è infondato in quanto la corte, da un lato, ritiene che il ricorrente non abbia detto alcunchè circa la sua situazione nel paese di origine e dunque non abbia offerto elementi per valutare la sua vulnerabilità in caso di rimpatrio; per altro verso ritiene che alcun elemento ha fornito il ricorrente per dimostrare una sua integrazione in Italia, e dunque ha computo la comparazione richiesta.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

 

 

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