Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14086 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. II, 11/06/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4859/2005 proposto da:

BIOPHARMA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato DI MAJO ADOLFO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GARIONI NAVAL SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BOTTAZZI LEONARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1721/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito l’Avvocato SQUARCIA Emanuele, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DI MAJO Adolfo, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ROMANELLI Guido, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato l’11 novembre 1996 la Biopharma spa, premesso:

che tramite la Iole Immobiliare aveva acquistato, nel (OMISSIS), dalla Garioni Naval, al prezzo di L. 138.000.000, una centrale termica da utilizzare per la produzione di farmaci specializzati; che il contratto di vendita prevedeva una garanzia di dodici mesi dalla prima accensione; che la centrale termica era stata messa in funzione e collaudata il (OMISSIS); che ravvisato un cattivo funzionamento dell’apparecchiatura (pressione non costante che provocava il blocco dell’impianto), con telegramma del 17 gennaio 1996, aveva denunciato l’inconveniente all’impresa venditrice dei macchinari, la quale si era limitata a fornire telefonicamente semplici consigli, inidonei ad eliminare le cause del mal funzionamento; che dopo nove giorni di fermo delle apparecchiature aveva provveduto a propria cura e spese all’eliminazione dell’inconveniente le cui cause erano state individuate nell’esistenza di numerose fessurazioni del “fascio tubero” destinato a favorire la circolazione dell’olio diatermico; che la Garioni Naval, dopo aver fornito delle guarnizioni speciali ed un nuovo “fascio tubero” in sostituzione di quello danneggiato, del tutto illegittimamente aveva emesso fattura per il pagamento di L. 9.921.625; che il fermo dell’impianto per nove giorni aveva provocato ingenti danni quantificati in un importo non inferiore a L. 211.682.000; tutto ciò premesso conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Garioni Naval chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura di L. 400.000.000 comprensiva del danno all’immagine, nonchè l’accertamento dell’inesistenza del credito di controparte, trattandosi di prestazione ricompresa nella garanzia prestata. Si costituiva in giudizio la Garioni Naval contestando la fondatezza della domanda avversaria e proponendo in via riconvenzionale domanda di ingiunzione per il pagamento dell’importo di L. 9.921.635.

In particolare la società convenuta: contestava che la fornitura del “fascio tubero” dovesse considerarsi gratuita trattandosi in realtà di materiale richiesto dalla società attrice la quale nell’impartire l’ordine di acquisto aveva anche stabilito l’entità del prezzo ed i tempi e modalità di pagamento; che il contratto di vendita della centrale termica era intervenuto tra soggetti, la Iole Immobiliare srl e la Garioni Macchine Termiche srl, diversi ed autonomi rispetto alle parti in lite; che la invocata garanzia era comunque inoperante in quanto al momento della denuncia (17 gennaio 1996) risultava scaduto il termine massimo di 18 mesi dalla consegna convenuto nella proposta d’acquisto; che il “fascio tubero” sostituito presentava non già fessurazioni ma corrosione, determinata dall’utilizzo di acqua “non opportunamente” trattata così come accertato da un tecnico inviato sul posto per una verifica. Prodotti alcuni documenti, respinte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice il Tribunale, con sentenza del 7 giugno 2000, rigettava la domanda della Biopharma che condannava, in accoglimento della riconvenzionale della Garioni Naval, al pagamento di L. 9.921.635, oltre interessi e spese.

Il primo giudice, in particolare, esclusa ogni ipotesi di difetto di legittimazione (attiva e passiva) in base alla documentazione prodotta dalle parti, riteneva non operante la garanzia di buon funzionamento della centrale termica non avendo la Biopharma assolto l’onere di provare che il cattivo funzionamento si era verificato nei termini di durata della garanzia.

Premesso infatti che la invocata garanzia, per espressa previsione contrattuale, aveva una validità di dodici mesi dalla data della prima accensione e comunque di diciotto mesi dalla consegna dei macchinari, il Tribunale rilevava che il termine massimo di garanzia risultava ampiamente scaduto alla data della denunzia, in quanto la consegna del macchinario era stata eseguita il (OMISSIS).

La stessa circostanza che la Biopharma, successivamente alla ricezione di un fax della Garioni Naval che escludeva la operatività della garanzia, avesse confermato l’ordine di acquisto del “fascio tubero” danneggiato, escludeva la gratuità della fornitura, riconducibile ad un diverso ed autonomo rapporto contrattuale e comportava l’obbligo per la società attrice di corrispondere l’importo pattuito, pari a L. 9.921.625. Proposto gravame dalla Biopharma, resistito dalla Garioni Naval, con sentenza dell’8 aprile 2004 la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione confermando la decisione di prime cure in considerazione della fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall’appellata e condannava l’appellante alle maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Biopharma sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Garioni Naval SRL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 333 e 346 c.p.c., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia.

Rileva la ricorrente l’erroneità dell’esclusione da parte della Corte del merito della legittimazione attiva attorea e della legittimazione passiva della convenuta nonostante che sul punto si fosse formato il c.d. giudicato interno in difetto di apposita impugnazione in via incidentale della Garioni Naval srl.

Il ricorso è infondato in quanto la Corte romana, nell’accogliere le eccezioni sollevate dalla attuale resistente in primo grado e dalla stessa riproposte in sede di appello, secondo cui la Biopharma non era in realtà l’effettivo acquirente del macchinario che si assumeva difettoso e la Garioni Naval srl l’effettivo venditore dello stesso e dunque il soggetto tenuto a garantire che la cosa venduta fosse immune da vizi, si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado (quale era l’attuale resistente) non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente(nella specie la nominata Biopharma), appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta (come è avvenuto nel caso di specie) a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (vedi Cass. n. 1161/2003, richiamata nella qui gravata sentenza, nonchè Cass. n. 10966/2004, Cass. n. 13082/2007 e, con riguardo all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado e respinta, Cass. S. U. n. 3717/2007).

E poichè, una volta riconosciuto, con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile in questa sede il difetto di legittimazione attiva e passiva della Biopharma e della Garioni Naval nei termini innanzi specificati, correttamente la Corte capitolina ha dato atto che l’unico rapporto giuridico intercorso direttamente tra le due società era quello relativo alla vendita di guarnizioni e di un fascio tubero per i quali la Biopharma si era impegnata a pagare l’importo di L. 7.780.000, il proposto ricorso va respinto con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Garioni Naval srl, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00, oltre ad Euro 4.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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