Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14086 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20044-2014 proposto da:

P.I. SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2257/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/3/2013, depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 luglio 2013, in sede di rinvio da Cass. n. 21814/2010, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra P.I. s.p.a. e T.F. per il periodo dal 5 al 31 maggio 1999 dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato Con condanna della società al pagamento in favore del lavoratore di una indennità, L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, determinata in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.I. s.p.a. affidato ad un unico motivo.

Il T. resiste con controricorso.

Con l’unico mezzo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e dell’art. 429 c.p.c. in quanto il giudice del rinvio nella determinazione dell’ammontare della indennità ex art. 32 cit. non aveva valutato adeguatamente i criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, ex art. 8 richiamato dal citato art. 32, comma 5. Si assume, altresì, che gli accessori non erano dovuti atteso il carattere onnicomprensivo di detta indennità.

Il motivo è inammissibile nella prima parte e fondato nella seconda.

Ed infatti, in applicazione dei principi generali in materia di sindacato di legittimità, con particolare riferimento all’art. 360 c.p.c., deve affermarsi, coerentemente con quanto più volte statuito da questa Corte in tema di indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 (cfr. Cass. 5 gennaio 2001 n. 107; Cass. 15 maggio 2006 n. 11 107; Cass. 14 giugno 2006 n. 13732; da ultimo, con riferimento all’art. 32, comma 5, per tutte, vedi Cass. n. 8747/2014) che la determinazione tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità de qua spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha tenuto conto, come si evince dalla motivazione, dei criteri stabiliti nella L. n. 604 del 1966, art. 8 (quali le rilevanti dimensioni aziendali, l’elevato numero dei dipendenti, la durata del rapporto) ed ha concluso nel senso che ha ritenuto congruo determinare l’indennità onnicomprensiva in tre mensilità. Deve pertanto escludersi che sia incorsa nella denunciata violazione di legge.

Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 429 c.p.c. va osservato che l’indennità in esame deve essere annoverata fra i crediti di lavoro ex art. 429 c.p.c., comma 3, giacchè, come più volte affermato da questa Corte, tale ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva (cfr., ad esempio, per i crediti liquidati L. n. 300 del 1970, ex art. 18 Cass. 23 gennaio 2003 n. 1000; Cass. 6 settembre 2006 n. 19159; per l’indennità L. n. 604 del 1966, ex art. 8 Cass. 21 febbraio 1985 n. 1579; per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., Cass. 8 aprile 2002 n. 5024). D’altra parte l’indennità in esame rappresenta comunque il ristoro (sia pure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto. Va peraltro precisato che dalla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva del danno relativo al detto periodo consegue che gli accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa. Orbene, l’impugnata decisione, avendo condannato P.I. s.p.a. al pagamento di una indennità onnicomprensiva, determinata nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora non ha correttamente applicato il suddetto principio (Cass. n. 7555 del 1 aprile 2014; Cass. n. 7458 del 31 marzo 2014; Cass. n. 5287 del 6 marzo 2014).

Alla luce di quanto esposto si propone l’accoglimento in parte qua dell’unico motivo di ricorso, con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5, con conseguente cassazione della impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e decisione nel merito – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – determinando la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sull’indennità in questione dalla data della sentenza che ha convertito il rapporto.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, accoglie in parte qua l’unico motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione alla parte del motivo accolta e decide nel merito – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – determinando la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sull’indennità in questione, come liquidata dalla Corte di appello, dalla data della sentenza che ha convertito il rapporto.

Le spese del presente giudizio, stante il parziale accoglimento del ricorso, sono compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie “in parte qua” il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione alla parte del motivo accolta e, decidendo nel merito, determina la decorrenza degli accessori sull’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, come determinata dalla Corte di appello dalla data della sentenza che ha convertito il rapporto;

compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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