Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14086 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12725/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SINERGIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

T.R., questa pure in proprio, nonchè S.S.,

rappresentate e difese, per procura speciale in calce al ricorso,

dagli avv.ti Antonio Arseni e Carlo Mastropaolo e domiciliate presso

lo studio legale dell’avv. Saveria Francesca Caporale, in Roma, alla

via Giovanni Nicotera, n. 29;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 6943/28/2014, depositata in data 19 novembre 2014.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 15 febbraio 2017

dal Cons. Dott. Lucio Luciotti;

udito l’avv. Barbara Tidore, per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6943 del 19 novembre 2014 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Sinergia s.r.l. e dalle socie S.S. e T.R. avverso gli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito di impresa e, per trasparenza D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 116, i redditi di partecipazione delle socie, relativamente all’anno di imposta 2005, in particolare recuperando a tassazione la parte di corrispettivo non dichiarato previsto dal “contratto di fornitura continuativa di servizi di palestra” stipulato dalla società contribuente con la “Associazione Nexus cultura e sport”.

1.1. I giudici di appello sostenevano che la riduzione del corrispettivo pattuito nel predetto contratto risultava da un verbale del consiglio direttivo dell’Associazione Nexus, cui aveva partecipato anche il legale rappresentante della Sinergia s.r.l. che attestava l’incontro delle volontà delle parti contraenti di apportare la modifica contrattuale in ordine al corrispettivo pattuito, riducendolo.

2. Avverso detta statuizione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano le intimate con controricorso.

3. Il ricorso proviene dalla sesta sezione di questa Corte per eventuale riunione al procedimento iscritto al n. 23458/12 R.G..

4. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39 e art. 1326 c.c., si sostiene che la CTR, in violazione della disciplina in materia di modifiche di patti contrattuali, aveva omesso di rilevare il difetto di forma (scritta) della modifica della clausola contrattuale inerente il corrispettivo pattuito per la “fornitura continuativa di servizi di palestra” di cui al contratto stipulato in forma scritta dalla società contribuente con la “Associazione Nexus cultura e sport”. Si sostiene, inoltre, che la CTR, oltre a non aver rilevato che la modifica era stata adottata con forma non appropriata, neppure aveva considerato che l’effettiva riduzione del canone previsto dalle parti per la fornitura dei servizi non era suffragata da alcun a prova.

2. Con il secondo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., si sostiene che la CTR, in violazione dei principi regolatori dell’onere della prova, aveva posto a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare la fondatezza della pretesa tributaria, basata su documento contrattuale, anzichè pretendere che fosse la società contribuente a provarne l’infondatezza.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

3.1. I giudici di appello, dopo aver affermato che la volontà delle parti contraenti di ridurre il corrispettivo originariamente pattuito “inequivocabilmente risulta da più verbali del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nexus, alla quale sul punto ha partecipato anche il legale rappresentante della Società contribuente”, hanno erroneamente sostenuto che l’ufficio finanziario non avesse portato “altre prove a sostegno della propria tesi (incassi, assegni, ricevute, fatture, etc.), limitandosi ad una semplice presunzione (…) inconciliabile con i verbali di cui sopra”.

3.2. Invero, la circostanza che da quei verbali emergesse “inequivocabile” la volontà delle parti di apportare una riduzione del corrispettivo pattuito per il servizio oggetto del contratto, da un lato, non costituisce prova che i contraenti avessero realmente dato esecuzione alla pur attuata modifica contrattuale, ovvero che l’Associazione avesse effettivamente corrisposto alla società ricorrente il minor canone concordato e, dall’altro, non incombeva all’amministrazione finanziaria fornire la prova di tale ultima circostanza che gravava, invece, sulla ricorrente, la quale, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, ben avrebbe potuto produrre in giudizio adeguata documentazione dei versamenti ricevuti (come ricevute di accrediti bancari, copie di assegni, quietanze, ecc.). Palese, quindi, la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., da parte della CTR laziale, alla quale, cassata la sentenza impugnata, va rinviata la causa per una nuova valutazione nel merito, in applicazione dei principi sopra enunciati e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributarla regionale del Lazio, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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