Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14086 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14086 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 23508-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, DE
ROSE EMANUELE, CORETTI ANTONIETTA giusta mandato speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
RITELLA MICHELE;
– intimato 1

Data pubblicazione: 04/06/2013

R.G. n. 23508/11
Ud. 11.4.13
INPS e. Ritella

avverso la sentenza n. 4810/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 27/09/2010,
depositata il 04/10/2010;

Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e
deposita copia cartolina;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Con ricorso al Tribunale di Bari Michele Ritella, operaio agricolo a tempo determinato,
conveniva in giudizio l ‘INPS chiedendo che venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione
d’un maggior importo di trattamento di disoccupazione agricola che includesse, nella relativa base
di calcolo, anche la voce denominata “quota di TFR”.
In riforma della sentenza di rigetto emessa in prime cure, la Corte d’appello di Bari, con
pronuncia n. 4810/10, accoglieva la domanda dichiarando il diritto del lavoratore al ricalcolo
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1999.
2. — Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’INPS, affidandosi ad un
unico motivo.
2.1. — Parte intimata è rimasta tale.
3. — Con l’unico motivo di ricorso l ‘INPS lamenta violazione degli artt 46, 51 e 55 del CCNL
operai agricoli e florovivaisti del 10.7.2002 in relazione all’art. 6, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 314/97, e
all’art. 3 di. 14.6.96 n. 318, convertito in legge 29.7.96 n. 402, nonché in relazione agli artt. 1362
e ss. c.c., 2120 c.c. e all’art. 4, commi 10 e 11, legge n. 297/82, censurando la sentenza per avere
incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione
agricola, anche la voce denominata “quota di TFR”.
4. — Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di
questa S. C. (v., da ultimo, Cass. n. 202/2011 e numerose altre conformi alla precedente sentenza n.
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2013 dal

R.G. n. 23508/11
Ud. 11.4.13
INPS c. Ritella

10546/07), secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la
nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva da porre a confronto con il salario

4.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La voce denominata “quota
di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991 va esclusa dal computo
dell’indennità di disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle parti stipulanti, volontà
che è vietato disattendere ai sensi dell’art. 3 d.l. 14.6.96 n. 318, convertito con modifìcazioni in
legge 29.7.96 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base
agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi.
4.2. — La summenzionata giurisprudenza di questa S. C. ha, poi, trovato esplicito avallo nel d. 1.
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15.7.2011 n. 111, contenente all’art. 18,
comma 18, una norma di interpretazione autentica dell’art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146, in forza del
quale detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva
della voce relativa al trattamento di fine rapporto, comunque denominato dalla contrattazione
collettiva.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
l ‘accoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
H – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo, soluzione condivisa
dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.
III – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari
accertamenti in punto di fatto, ex art. 384 co. 2° c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con
rigetto della domanda di inclusione della quota di TFR nella base di computo del trattamento di
disoccupazione agricola.
IV — La complessità della questione controversa consiglia di compensare fra le parti le spese
dell’intero giudizio.
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medio convenzionale, ex art. 4 d.lgs. n. 146/97, non comprende il trattamento di fine rapporto.

R.G. n. 23508/11
Ud. 11.4.13
INPS c. Ritella

P. Q. M.
La Corte
inclusione della quota di TFR nella base di computo del trattamento di disoccupazione agricola.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1’11.4.13

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di

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