Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14085 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14756-2009 proposto da:

ARCO CASA 1998 DI PEDRONI NICOLA E DIENER STEFANO S.A.S.

(OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti pro tempore

Signori P.N. e D.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 123, presso lo studio

dell’avvocato DI RENZ0 ANDREA, rappresentata e difesa dagli avvocati

ZAMPICCOLI CINZIA, TABARELLI DE FATIS ANDREA giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), A.G.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 107/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 15/4/2008, depositata il 09/05/2008, R.G.N.

249/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. e R.G. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto con la quale erano stati condannati al pagamento in favore della s.a.s. Arco Casa della provvigione per l’acquisto di un immobile.

La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 9-5-2008,in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di pagamento della provvigione formulata dalla Arco Casa sul rilievo che la conclusione dell’affare è stata raggiunta solo a distanza di tempo, in virtù dell’operato di un altro mediatore che, mettendo per la prima volta in contatto tra loro le parti, ha favorito la conclusione dell’affare ad un prezzo totalmente diverso dall’iniziale offerta.

Attività dunque successiva che, ad avviso della Corte, è idonea ad interrompere il nesso eziologico tra l’attività originariamente svolta dall’agenzia Arco, che non viene quindi a ricoprire più alcun ruolo causale, neppure ridotto, e l’affare poi concluso, interruzione ravvisabile in una pluralità di elementi di differenziazione, essendo l’intervento del secondo mediatore, l’unico ad aver messo in contatto fra loro le parti, intervenuto a distanza di un significativo lasso di tempo, dopo che nessun risultato utile era stato raggiunto in ragione dell’attività prestata dalla Arco ed a condizioni sostanzialmente cambiate in relazione al prezzo.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la s.a.s. Arco Casa con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del disposto di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c., anche tenuto conto del sistema di pubblicità tavolare di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa il ruolo del mediatore, in relazione alle risultanze istruttorie.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto. Tenuto conto delle argomentazioni e motivazioni svolte dai Giudici di primo e secondo grado, dica la Corte di legittimità quale attività possa considerarsi o meno attività di mediazione immobiliare che dia diritto alla provvigione; dica, altresì, la Corte di legittimità se l’attività consistita nel reperimento e nella segnalazione dell’affare e messa in contatto, ad opera del mediatore, degli acquirenti con l’immobile siano sufficienti o necessiti la materiale messa in contatto delle parti tra loro, anche tenuto conto del sistema tavolate ovvero di un sistema a base reale”.

2. Il motivo è inammissibile.

La funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, ia regola da applicare.

Nel caso di specie viene chiesto a questa Corte genericamente di indicare quale sia il contenuto dell’attività di mediazione e quando sorge il diritto alla provvigione.

Il quesito così formulato non ha alcuna congruenza con la ratio dedicendi della sentenza impugnata nè indica l’erorre di diritto in cui è incorso il giudice di merito , sollecitando una esposizione generica del contenuto e della regolamentazione del contratto di mediazione. In ordine al vizio di motivazione si osserva che la ricorrente non individua il fatto controverso assortamente investito dal difetto di motivazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione e violazione degli artt.1754 e 1755 c.c. in relazione al prezzo della compravendita e del disposto dell’art. 1372 c.c. e si chiede a questa Corte di affermare ai fini della mediazione se il valore dell’immobile sia individuabile attraverso parametri oggettivi riferiti al valore di mercato e se il diritto del mediatore alla provvigione venga escluso dall’accordo delle parti circa il prezzo ufficiale di compravendita.

Il motivo è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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