Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14085 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. III, 21/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 21/05/2021), n.14085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35851/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MICHELE UNIA

11, presso lo studio dell’avvocato ROSA BONOMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO MELIDORO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO 4,STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 813/2019 della CORTE D’APPELLO di.CATANZARO,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente S.S. è cittadino del Mali, da cui racconta di essere andato via per sfuggire alla persecuzione di un gruppo di ribelli: il padre era infatti un militare fedele al governo, preso di mira da un gruppo di irregolari avversi al regime, che, un giorno, entrati in casa, uccisero il padre e violentarono la sorella. Il ricorrente è fuggito quindi prima in Algeria e poi in Italia.

2.- La sua domanda di protezione sussidiaria è stata in un primo momento accolta dal Tribunale, avverso la cui decisione ha proposto appello il Ministero, che ha trovato accoglimento della sua impugnazione.

La corte di secondo grado ha infatti ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, ha escluso la protezione sussidiaria per difetto di una situazione di conflitto armato generalizzato in Mali, ed infine escluso la protezione umanitaria sostenendo che il ricorrente, pur avendo allegato una sua situazione lavorativa in Italia, non ha dimostrato che in Mali ci sono condizioni sfavorevoli da un punto di vista socio economico tali da impedire il rimpatrio.

Ricorre S. con quattro motivi. Non v’è controricorso.

del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa decisione su un fatto decisivo e violazione degli artt. 343 e 345 c.p.c..

Ritiene il ricorrente di avere eccepito, in appello, l’inammissibilità dei motivi di impugnazione del Ministero, che, secondo lui, si presentavano come insufficienti e non specifici.

Secondo il ricorrente, la corte non ha pronunciato su questa sua eccezione.

Il motivo è infondato.

La corte infatti, entrando nel merito dell’appello, ed accogliendo i motivi su cui era fondato, ha implicitamente deciso quanto alla loro specificità ritenendola sufficiente, non potendosi dunque prospettare un vizio di omesso esame o omessa decisione in caso di decisione, per l’appunto, implicita.

2.- Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi insieme: attengono alla protezione umanitaria, con profili diversi. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 346 c.p.c.. Secondo il ricorrente la corte ha ritenuto di non dover provvedere quanto alla protezione umanitaria, non essendovi sul punto una impugnazione incidentale.

Osserva il ricorrente che il giudice di primo grado aveva ritenuto da accogliersi la richiesta di protezione umanitaria, e lo aveva affermato come obiter, in quanto, avendo deciso di accogliere la protezione sussidiaria, ne aveva tratto assorbimento per quella umanitaria: con la conseguenza dunque che non v’era alcuna soccombenza da far valere in appello. Nonostante ciò, il ricorrente ha comunque posto la questione con la comparsa di costituzione.

Il terzo motivo denuncia erronea e contrastante motivazione quanto alla protezione umanitaria nel senso che, dopo aver ritenuto di non dover pronunciare sulla relativa domanda, la corte l’ha però rigettata nel merito, contraddicendo la precedente statuizione in ordine alla impossibilità di decidere.

Il terzo motivo, poi, pur nella mancata indicazione delle norme di legge violate, contesta la decisione in ordine alla umanitaria e la ritiene erronea per difetto di adeguata valutazione sia della sua integrazione in Italia, documentata da rapporti di lavoro stabili e retribuiti, sia della situazione del paese di origine.

Il terzo motivo è fondato.

In sostanza la corte, pur dopo aver accennato alla mancata impugnazione della pronuncia sulla protezione umanitaria, che a dire il vero non andava impugnata, ma che comunque era devoluta in appello, ha comunque pronunciato sulla relativa domanda, rigettandola, e questa pronuncia vale a costituire la ratio della decisione, pur in presenza dell’affermazione precedente.

Dunque, v’è una pronuncia sulla umanitaria che è capo autonomo di sentenza e che qui è oggetto di ricorso.

Nel merito, quella pronuncia è erronea.

La corte, da un lato, ritiene irrilevante la presenza di un lavoro ai fini della integrazione in Italia, e per altro verso ritiene che il ricorrente avrebbe, lui, dovuto allegare situazioni del paese di origine ostative al rimpatrio precisando che si dovrebbe trattare di situazioni di carattere economico o sanitario (p. 24).

Ci sono due rationes qui erronee: la prima è che la situazione del paese di origine debba essere esclusivamente allegata dal ricorrente mentre essa è oggetto di una valutazione d’ufficio da parte del giudice di merito, che deve autonomamente verificare se le condizioni del paese di provenienza siano tali da costituire ostacolo al rimpatrio; in secondo luogo è erroneo ritenere che queste situazioni debbano consistere in condizioni di indigenza, ossia di difficoltà economica o di emergenza sanitaria, poichè, per contro, ciò che impedisce il rimpatrio, non è tanto e solo, la situazione economica in cui verrebbe restituito il ricorrente, ma quella sociale e giuridica, ossia la violazione dei suoi diritti fondamentali sul piano politico o l’esistenza di condizioni tali da impedirne il godimento. L’accertamento quindi della vulnerabilità del ricorrente, ossia l’accertamento di condizioni ostative al rimpatrio seri motivi di carattere umanitario), da un lato deve essere fatto, quanto alla situazione del paese di origine, d’ufficio dal giudice, che non può rigettare la domanda per difetto, quanto a quelle situazioni, di allegazione; per altro verso deve tener conto non solo e non tanto delle condizioni economiche del paese di rimpatrio, ma soprattutto del livello di garanzie quanto al godimento dei diritti fondamentali.

E questo giudizio va fatto altresì tenendo conto dell’inserimento del ricorrente in Italia, dove il raggiungimento di un certo grado di integrazione costituisce prova di una vita privata (art. 8 CEDU) da tutelare.

p..-. Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il motivo può ritenersi assorbito, in quanto non contesta l’accertamento, rectius i criteri di accertamento, della situazione del Mali, ma piuttosto il giudizio di credibilità del ricorrente a quei fini, giudizio che, peraltro rispetto alla protezione umanitaria, non è decisivo.

Va dunque accolto il terzo motivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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