Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14085 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.07/06/2017),  n. 14085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23458/2012 R.G. proposto da:

SINERGIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

T.R., questa pure in proprio, nonchè S.S.,

rappresentate e difese, per procura speciale in calce al ricorso,

dagli avv.ti Antonio Arseni e Carlo Mastropaolo e domiciliate presso

lo studio legale dell’avv. Saveria Francesca Caporale, in Roma, al

viale Mazzini, n. 11;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 564/14/2011, depositata in data 12 luglio 2011.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 15 febbraio 2017

dal Cons. Dott. Lucio Luciotti;

udito l’avv. Barbara Tidore, per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 564 del 12 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla Sinergia s.r.l. e dalle socie S.S. e T.R. avverso gli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito di impresa della società e, per trasparenza D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 116, i redditi di partecipazione delle socie, relativamente all’anno di imposta 2004, in particolare recuperando a tassazione la parte di corrispettivo non dichiarato previsto dal “contratto di fornitura continuativa di servizi di palestra” stipulato dalla società contribuente con la “Associazione Nexus cultura e sport”.

1.1. I giudici di appello sostenevano che la riduzione del corrispettivo pattuito nel predetto contratto, che i contribuenti sostenevano risultasse da un verbale del consiglio direttivo dell’Associazione Nexus, cui aveva partecipato anche Roberta Taliani che, quale legale rappresentante della Sinergia s.r.l. aveva accettato la proposta formulata dall’associazione, “oltre ad essere stata adottata con forma non appropriata (anche a prescindere dalla forma scritta)”, non era suffragata da alcuna prova, non essendo state prodotte le quietanze di pagamento.

2. Avverso detta statuizione le ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione per avere la CTR affermato, da un lato, che le parti del contratto di fornitura di servizi di palestra avevano concordato di ridurre il prezzo del corrispettivo originariamente pattuito e, dall’altro, che la predetta diminuzione non era suffragata da alcuna prova concreta.

2. Con il secondo motivo è dedotta l’omessa motivazione della sentenza impugnata laddove la CTR, a fronte della documentazione attestante la modifica contrattuale intervenuta tra le parti, consistente nel verbale del consiglio direttivo dell’associazione Nexus, cui aveva partecipato la legale rappresentante della società contribuente, non spiega le ragioni per le quali ha ritenuto che la modifica fosse stata adottata “con forma non appropriata”, come tale inidonea ad esplicare effetti giuridici soprattutto rispetto alla pretesa erariale, e che non fosse raggiunta la prova sull’accordo di riduzione del corrispettivo.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo alla medesima questione dell’adempimento, da parte delle ricorrenti, dell’onere di provare intervenuta diminuzione del corrispettivo alla medesima dovuto dalla “Associazione Nexus cultura e sport” in forza del “contratto di fornitura continuativa di servizi di palestra”, sono infondati e vanno rigettati.

3.1. Invero, i giudici di appello hanno affermato che, a prescindere dalla “inappropriata” forma adottata dalle parti per la modifica della clausola contrattuale inerente il corrispettivo del servizio, quello che “soprattutto” difettava nel caso di specie era la “prova relativa alla effettiva riduzione in concreto del canone” e che “sarebbe bastato produrre le quietanze relative al pagamento del nuovo canone ridotto per dimostrare, appunto, l’intervenuta diminuzione di esso”.

3.2. Trattasi, all’evidenza, di ratio decidendi non adeguatamente contrastata dai motivi di censura dedotti dalle ricorrenti, la motivazione della sentenza non essendo sul punto mancante, ma neanche censurabile, atteso che non può ritenersi nè illogica, nè insufficiente e tanto meno contraddittoria l’affermazione dei giudici di appello secondo cui le parti non avevano offerto la prova di avere dato realmente esecuzione alla pur attuata modifica contrattuale.

4. Con il terzo motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che i giudici di appello non avevano correttamente indagato la comune volontà dei contraenti di novare la clausola contrattuale inerente il corrispettivo della fornitura.

5. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si è detto sopra (p. 3.2) essere la mancanza di prova della riduzione effettiva del canone, in relazione alla quale la censura è peraltro palesemente priva di decisività.

6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

 

dichiara infondati il primo e secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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