Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14084 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29793/2006 proposto da:

F.F., in qualità di console della CAROVANA FACCHINI

DOGANALI DELLA DOGANA DI FIRENZE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BOCCHERINI 3, presso lo studio dell’avvocato GLINNI RAFFAELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTAUDO TULLIO, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO,

SGROI ANTONINO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE DOGANE;

– intimati –

e sul ricorso 89/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELL’AGENZIA DELLE DOGANE,

in persona del Ministro pro tempore e per l’Agenzia delle Entrate in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.F.;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO,

SGROI ANTONINO, giusta delega in calce alla copia notificata del

controricorso e ricorso incidentale;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 683/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/06/2006 R.G.N. 392/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Firenze, F.F., Console della “Carovana Facchini Doganali” proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo emesso in data 21 luglio 1998 in favore dell’INPS per la somma di L. 90.726.812 a titolo di omessi contributi e conseguenti sanzioni per il periodo 1 gennaio 1986 – 30 settembre 1994. A sostegno di tale opposizione deduceva che la Carovana non aveva la natura di soggetto giuridico, equiparabile alle cooperative di produzione e lavoro, per essere i suoi componenti dipendenti della pubblica amministrazione tanto che aveva proposto ricorso al Tar della Toscana affinchè fosse accertata la sussistenza del rapporto di pubblico impiego. Chiedeva, quindi, l’annullamento o la revoca del decreto opposto quale rappresentante della Carovana.

Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 120/2000 revocava il decreto ingiuntivo ed, a seguito di gravame dell’INPS, la Corte d’appello di Firenze al fine della integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, disponeva ai sensi dell’art. 354 c.p.c. la rimessione al primo giudice, che con successiva sentenza n. 1313/2003, depositata il 30 ottobre 2003, dichiarava inammissibile la riconvenzionale proposta dal dall’INPS per il pagamento dei contributi in danno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed accoglieva invece l’opposizione del F., revocando il decreto ingiuntivo sul presupposto che la Carovana non fosse soggetto giuridico destinatario dell’obbligo contributivo.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale il Ministero – che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito la natura di soggetto giuridico autonomo della Carovana – ed appello incidentale l’Inps, che instava di contro per il rigetto dell’opposizione. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30 maggio 2006, dichiarava inammissibile l’appello principale proposto dal Ministero per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ed, in accoglimento di quello incidentale, rigettava l’opposizione del F. avverso il decreto ingiuntivo riconoscendo alla Carovana la natura di associazione di fatto ed al F. la rappresentanza della suddetta Carovana.

Avverso tale sentenza F.F. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resistono con controricorso il Ministero unitamente alla Agenzia delle Dogane, che spiegano ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. L’INPS resiste a sua volta con controricorso.

Ai sensi dell’art. 276 c.p.c., u.c., il Presidente ha affidato a se stesso la stesura della sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perchè proposti avverso una stessa decisione.

2. Con il primo motivo del ricorso principale il F. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. assumendo che l’appello incidentale dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, depositata in data 30 ottobre 2003, era stato proposto solo il 20 gennaio 2006 unitamente al deposito della comparsa di risposta, sicchè doveva considerarsi inammissibile perchè proposto oltre i termini di legge. Rilevava che la regola dettata dal suddetto art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva, trova applicazione solo per l’impugnazione incidentale tardiva in senso stretto, rivolta contro la stessa parte che ha proposto impugnazione e non opera contro ogni altra impugnazione spiegata a tutela di un interesse autonomo della parte, non derivante dalla impugnazione della controparte. Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Firenze – pronunziando definitivamente in sede di riassunzione di un giudizio già instaurato – aveva determinato la soccombenza totale dell’Inps, in quanto era stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da F.F., con la revoca del decreto stesso e respinta la domanda di pagamento avanzata dall’INPS. L’interesse all’impugnazione da parte dell’Istituto era pertanto sorto immediatamente dalla suddetta statuizione del Tribunale di Firenze, che ne aveva determinato la soccombenza, sicchè la Corte d’appello di Firenze avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso incidentale dell’INPS. Alla tregua di tale premessa motivazionale il ricorrente chiede ora in questa sede la cassazione senza rinvio della sentenza della Corte d’appello di Firenze, con la conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1313 del 2003.

Con il secondo motivo il ricorrente addebita alla impugnata sentenza una ulteriore violazione dell’art. 334 c.p.c. per avere, da un lato, dichiarato inammissibile l’appello principale proposto dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Dogane per difetto di interesse art. 100 c.p.c. e, dall’altro, per avere accolto l’appello incidentale proposto dall’INPS, che invece a seguito della declaratoria di inammissibilità del gravame principale finiva per divenire privo di ogni efficacia. Con il terzo motivo il F. assume, infine, che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che le “Carovane Facchini Doganali”, esistenti presso le Dogane, rientrassero nell’ambito degli organismi di fatto o delle società di fatto, con la conseguenza che non poteva ravvisarsi nè la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i suoi componenti nè la rappresentanza legale degli stessi – e, quindi, anche del Console – verso l’esterno.

3. Con il ricorso incidentale il Ministero dell’Economia propone ricorso incidentale lamentando violazione degli artt. 113, 100 e 334 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere reiterato nel suo gravame davanti alla Corte d’appello di Firenze l’eccezione di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e per avere rinnovato le ragioni evidenziate al primo giudice al fine di vedere affermato che i componenti della carovana non erano lavoratori dipendenti dall’amministrazione pubblica per essere la “Carovana Facchini” un soggetto giuridico autonomo. In relazione a tale profilo del gravame erroneamente la Corte d’appello aveva quindi dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse.

4. Il ricorso principale, che come si è visto si articola in tre distinte censure, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, va rigettato perchè privo di fondamento.

4.1. Esigenze di un ordinato iter argomentativo inducono a premettere alcune precisazioni sulla fattispecie sottoposta all’esame della Corte e su alcuni passaggi della sviluppo processuale che assumono rilevanza ai fini decisori.

4.2. Come emerge dalla impugnata sentenza la Corte d’appello di Firenze con una precedente sentenza n. 179 del 2002 – e con una statuizione non affatto censurata – ravvisando nella fattispecie in esame una ipotesi di litisconsorzio necessario ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero annullando – come si è visto – la sentenza del Tribunale di Firenze n. 120 del 2000, ed ha rimesso le parti davanti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

Tale statuizione si è inserita in un contesto processuale che, a seguito della chiamata in causa del Ministero ha visto lo stesso Ministero, il F. in rappresentanza della Carovana e l’INPS spiegare domande le cui decisioni, per avere ad oggetto posizioni differenziati e contrapposte, non potevano che risultare in certa misura reciprocamente condizionate.

Ed infatti la Carovana – al fine di sottrarsi la pagamento dei contributi di cui al decreto ingiuntivo -ha negato sin dall’inizio della controversia la natura di soggetto giuridico equiparabile alle cooperative di lavoro sul presupposto che i suoi componenti fossero dipendenti dell’amministrazione pubblica.

Il Ministero, come più volte sottolineato, ha negato invece la natura pubblica del rapporto dei componenti la Carovana ed ha, a più riprese, chiesto che tutto ciò venisse accertato, mentre l’INPS ha da parte sua sempre ritenuto la Carovana soggetto destinatario dell’obbligo retributivo ed il F. legittimato a rappresentarla.

4.3. Ciò premesso, è giurisprudenza consolidata che nelle cause inscindibili o dipendenti – ipotesi che in fase di impugnazione ricorre sia nel caso di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale sia nel caso di cause tra loro dipendenti le quali, essendo state decise in un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame (in quanto la pronuncia sull’una si estende, in via logica e necessaria, anche all’altra, ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile) – la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione (cfr. in tali sensi: Cass. 12 luglio 2004 n. 12826 cui adde ex plurimis: Cass., Sez. Un., 3 marzo 2003 n. 3074 e, più di recente, Cass. 29 aprile 2006 n. 10042; nonchè per una fattispecie – per molti aspetti assimilabile a quella in oggetto – in cui il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, aveva ordinato l’intervento ex art. 107 c.p.c. – Cass. 7 aprile 2001 n. 5275, che precisa altresì come in presenza di cause tra loro dipendenti – e cioè tali da essere decise in primo grado in un unico processo – dette cause debbano rimanere unite anche nella fase del gravame, perchè la pronuncia sull’una si estende in via logica e necessaria anche all’altra, costituendone il presupposto logico – giuridico imprescindibile).

4.4. Per concludere, dunque, sulla questione investita con il primo motivo del ricorso principale va riaffermato che l’appello principale dell’INPS ben poteva essere proposto con le forme e nei termini dell’appello incidentale tardivo in quanto spiegato in un processo in cui in sede di impugnazione la pronuncia su di una domanda era destinata ad estendersi sul piano logico e giudiziale – su tutte le altre, costituendone il presupposto logico imprescindibile.

5. Le considerazioni sinora svolte inducono anche a ritenere infondata la censura con la quale il F. lamenta che la declaratoria di inammissibilità dell’appello del Ministero, dichiarata per difetto di interesse, avrebbe dovuto portare alla declaratoria di perdita di efficacia del gravame incidentale dell’Inps e non invece al suo accoglimento, come invece statuito dalla Corte territoriale.

5.1. Orbene, questa Corte di cassazione ha di recente affermato che la norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – in base al quale, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – trova applicazione nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (cfr. in tali sensi Cass. 5 settembre 2008 n. 22385, che nella specie ha confermato la sentenza di secondo grado che, dichiarando l’inammissibilità dell’appello principale in conseguenza dell’inammissibilità della proposizione della domanda proposta dall’appellante, in quanto coperta da giudicato, aveva ugualmente esaminato il merito, ed accolto l’appello).

Ma oltre ai numerosi dieta giurisprudenziali, alcuni dei quali risalenti nel tempo, riguardanti i casi di inammissibilità del ricorso principale dipendenti da ragioni precedenti o contemporanee alla notificazione della impugnazione (cfr. al riguardo tra le tante: Cass. 9 dicembre 1989 n. 5455) ed a quelli di improponibilità dell’impugnazione principale in base a quanto disposto dall’art. 429 c.p.c. (cfr. sul punto: Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986 n. 4818) di recente – superando il contrasto riscontrato tra i giudici di legittimità in materia – le Sezioni Unite hanno affermato che anche le ipotesi di improcedibilità del ricorso principale determinano l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo “da intendersi nel senso di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse”(in tali termini cfr. in motivazione: Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008 n. 9741).

5.2. E’ stato puntualmente rimarcato in giurisprudenza: che tutte le fattispecie di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità delle impugnazioni principali che determinano la inefficacia di quelle incidentali tardive hanno in comune tra loro “il dato essenziale consistente in una carenza o vizio formale del procedimento di impugnazione tale da precludere l’esame del merito della impugnazione stessa” (cfr. in questi precisi termini: Cass. 5 luglio 2004 n. 12249); che la ratio della previsione della impugnazione tardiva consiste nel rimettere in termini a seguito della impugnazione proposta dalla controparte la parte che, pur non essendo stata totalmente vittoriosa, si considera comunque soddisfatta dall’esito del giudizio sì da lasciare di conseguenza decorrere i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., e che si troverebbe esposta al pericolo del passaggio in giudicato dei capi della sentenza a lei sfavorevoli e dell’accoglimento della impugnazione per quanto riguarda i capi a lei favorevoli sicchè nei casi in cui il ricorso principale non può essere esaminato, venendo meno tale rischio, viene meno anche l’interesse al ricorso incidentale tardivo (così: Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008 n. 9741).

5.3. E sempre al fine di delimitare l’ambito applicativo dell’art. 334 c.p.c., comma 2 si è anche statuito che sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale l’altra parte aveva prestato acquiescenza (cfr. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007 n. 24627, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale).

5.4. Come emerge dalla sentenza impugnata, in sede di gravame il Ministero appellante ha reiterato l’eccezione di giurisdizione in precedenza avanzata ed ha rinnovato tutti gli elementi utilizzati davanti al primo giudice per escludere che il F. e gli altri componenti della Carovana fossero pubblici dipendenti mentre l’Inps nel suo appello incidentale ha chiesto – sempre in ragione della già evidenziata connessione ed interdipendenza delle diverse posizioni delle parti processuali – il rigetto dell’opposizione del decreto ingiuntivo nei riguardi del F.. Inoltre l’Inps, seppure in via condizionata, ha chiesto condannarsi l’Amministrazione pubblica al pagamento dei contributi.

5.5. A fronte di tali appelli incrociati la declaratoria di inammissibilità del gravame del Ministero pronunziata “per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.” non può – contrariamente a quanto sostenuto dal F. ora ricorrente in cassazione – determinare l’inefficacia del ricorso incidentale sia perchè il giudice d’appello non ha pronunziato nè sull’eccezione di difetto di giurisdizione richiesta dal Ministero nè sulla declaratoria della assenza nel caso di specie di un rapporto di lavoro pubblico -che hanno sempre costituito esse sole il petitum della iniziale domanda e del gravame del suddetto Ministero. Circostanza questa che – oltre a legittimare l’appello del Ministero (che aveva un interesse ad un provvedimento che stante il litisconsorzio sorto a seguito della sua chiamata in causa, escludesse in maniera espressa e definitiva la natura pubblica del rapporto dei componenti della Carovana, e con essa la legittimazione ad causam del F.) – attestava anche, in ragione del litisconsorzio sorto a seguito della chiamata in causa del suddetto Ministero, l’interesse dell’INPS a spiegare il ricorso incidentale al fine di evitare ogni possibile pregiudizio a seguito della emananda sentenza.

5.6. Ed un avallo all’intera ricostruzione teorica delle questioni scrutinate scaturisce proprio dal contenuto del ricorso incidentale spiegato in questa sede di legittimità, in cui – a seguito alla mancata risposta da parte della Corte d’appello alla eccezione delle giurisdizione ed alla richiesta di accertamento della natura non pubblica della Carovana e del rapporto di lavoro dei suoi componenti – il Ministero ha proposto un ricorso incidentale lamentando violazione proprio degli artt. 112, 100 e 334 c.p.c. perchè proprio una puntuale risposta da parte del giudice d’appello, concretizzantesi in una piena corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, l’avrebbe garantito contro ogni possibile pregiudizio, anche in termini di spese dell’intero processo, nei riguardi non solo del F. e della Carovana ma anche dell’INPS. 6. Corollario di quanto sinora detto è il principio di diritto – da enunciarsi ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – che può formularsi in tali termini: ” L’appello incidentale tardivo perde efficacia se l’impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tale fine dalla legge processuale, e non invece se alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione principale si pervenga attraverso l’esame di una condizione dell’azione (legittimazione ad causam ed interesse alla impugnazione) e di una questione che – in ragione di un litisconsorzio necessario originario di natura sostanziale o processuale o in ipotesi di causa tra loro dipendenti – sia suscettibile di provocare effetti e di avere ricadute sull’appellante incidentale tardivo”.

6.1. A tale riguardo non può sottacersi che l’indicato principio configura un necessario corollario dello sviluppo argomentativo della tendenza, riscontrabile in dottrina ed in giurisprudenza, volta a ridurre l’ambito operativo del disposto dell’art. 334 c.p.c., comma 2, e che trova adesso una supporto di indubbia rilevanza nel disposto dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, che costituiscono un parametro volto a privilegiare tra le diverse opzioni ermeneutiche delle norme di rito quelle che più si conciliano con i principi del “processo giusto e dalla ragionevole durata”, perseguibile anche attraverso l’osservanza del principio dell'”economia degli atti processuali” e con esso di una puntuale osservanza del contraddittorio e del diritto di difesa della parti, che impone a sua volta una risposta esaustiva, piena e definitiva a tutte le domande giudiziarie che per la loro connessione e per gli interessi che riflettono ne costituiscono il tema da decidere.

7. Dal rigetto dei due primi motivi del ricorso principale, con il conseguente assorbimento di quello incidentale, consegue la conferma – seppure con le precisazioni fatte in precedenza – della sentenza impugnata, che ha accolto l’appello incidentale dell’INPS ed ha rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo,non trovando alcun fondamento neanche il terzo motivo del ricorso principale.

7.1. Ed invero nel pervenire a tale conclusione il giudice d’appello ha fatto espressa e corretta applicazione di un dictum di questa Corte di Cassazione – da ribadire in questa sede in ragione dei compiti di nomofilachia devoluti al giudice di legittimità non essendo state prospettate in questa sede ragioni suscettibili di metterne in dubbio la validità – secondo cui la compagnia o carovana di facchini non costituita in cooperativa a norma della L. 3 maggio 1955 n. 407, non configurabile quale associazione non riconosciuta per la presenza del fine di lucro, rientra nell’ambito delle società di fatto, equiparabili alle società in nome collettivo irregolari, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata verso i terzi di tutti i soci e non solo di coloro che hanno agito in nome della società; pertanto la responsabilità per il mancato adempimento dell’obbligo contributivo verso un ente assicurativo – sussistente, anche nell’ipotesi di società di fatto, in relazione ai soci della stessa, quando per essi si verifichi il presupposto del rischio coperto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni – incombe oltrechè sulla società, su tutti i componenti della medesima, salva la prova di un patto sociale noto ai terzi in tema di attribuzione dei poteri di rappresentanza ad un determinato socio o di limitazione degli stessi poteri(cfr. in tali precisa sensi: Cass. 28 marzo 1997 n. 2816).

8. Ricorrono giusti motivi – in ragione della controversia, delle molteplici e complesse questioni di ordine processuali trattate – per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA