Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14084 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/06/2017), n. 14084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19726/13 proposto da:
Agenzia delle Entrate, elett,te domic. in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e
difende;
– ricorrente –
contro
Radio e Reti s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te
domic. in Roma, alla Emilio dei Cavalieri n. 11, presso gli avv.ti
Pierfrancesco Zecca e Aldo Fontanelli che la rappres. e difendono,
con procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/27/2012 della Ctr della Lombardia,
depositata in data 11/6/2012;
udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella
camera di consiglio dell’11.4.2017.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Radio e Reti s.r.l. propose ricorso, innanzi alla Ctp di Milano, avverso un avviso d’accertamento con cui fu recuperata a tassazione, per il 2006, l’iva indebitamente detratta per fatture ricevute dalla Aegis Media spa.
Tale avviso era fondato su un processo verbale di constatazione da cui era emerso che la Aegis Media s.p.a aveva ricevuto dai suoi concessionari di pubblicità, tra cui la società ricorrente, premi in denaro, contabilizzandoli come ricavi.
A fronte di tali incassi, la Aegis Media s.p.a. emise fattura assoggettandola ad Iva; l’ufficio qualificò tali versamenti quali cessioni di denaro a titolo gratuito cui non corrispondeva alcun obbligo contrattuale a carico della beneficiaria Aegis Media, con la conseguenza che esse furono escluse dall’ambito operativo iva, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, lett. a.
Si costituì l’ufficio con controdeduzioni.
La Ctp accolse il ricorso, ritenendo che le erogazioni di denaro in questione non integrassero cessioni di denaro, bensì corrispettivi per prestazioni di servizi. L’Agenzia propose appello, respinto dalla Ctr che confermò la motivazione di primo grado.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.
Resiste la società con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, è stata denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 111 Cost., in quanto la Ctr non ha illustrato le ragioni del rigetto dell’appello, limitandosi a recepire le difese del contribuente.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione di legge, riguardo al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3 e art. 3, comma 1, nonchè dell’art. 1362 c.c. e segg., per non aver il giudice d’appello considerata la natura onerosa del contratto concluso tra il Centro Media e la concessionaria e per aver, dunque, erroneamente applicato le norme in tema d’interpretazione contrattuale.
Il primo motivo va accolto.
La sentenza impugnata è nulla, in quanto la motivazione adottata dal giudice d’appello può dirsi inesistente o apparente, in quanto la Ctr, dopo aver esposto succintamente il tenore della motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto di condividere “quanto illustrato dalla difesa del contribuente, anche in atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio, in particolare per quanto concerne il diritto di negoziazione, cioè una prestazione di servizio imponibile Iva”.
Ora, tale motivazione è apparente nel senso che essa non esplicita, neppure sinteticamente, le ragioni della decisione, rinviando per relationem, agli atti difensivi del contribuente, non allegati e riprodotti nel ricorso, sicchè emerge un’omessa pronuncia.
L’accoglimento del motivo, data l’omessa pronuncia, comporta l’assorbimento del secondo motivo.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr Lombarda, anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Ctr Lombarda, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017