Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14083 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11953-2009 proposto da:

T.M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORFEI

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato MATACERA VINCENZA

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CU.MO S.R.L. in persona dell’amministratore legale rappresentante pro

tempore Sig.ra M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

TALOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato VICEDOMINI ROSANNA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO, 1^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 15/1/2009, depositata il 22/01/2009, R.G.N.

939/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15-1-2009 che ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 1.704,31, quale residuo debito per trattamenti estetici effettuati presso la s.r.l.

CU.MO. Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver deferito il giuramento suppletorio alla s.r.l. CU.MO, che si è presentata a renderlo, ha ritenuto fondata la domanda della società volta ad ottenere il pagamento del residuo credito nei confronti della T..

Il ricorso contiene tre motivi. Resiste con controricorso la s.r.l.

CU.MO..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2724 e 2725 c.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5 per aver il primo giudice ammesso la prova testimoniale in mancanza di un” principio di prova per iscritto”, tale non potendo considerarsi il modulo esibito dalla società CU.MO, che non era sottoscritto dalla T.. Inoltre i testi ascoltati hanno riferito circostanze apprese solo de relato . La Corte di Appello, secondo la ricorrente, è in errore quando ritiene raggiunta la prova sulla base del modulo prestampato senza firma della T. e sulla base di circostanze riferite de relato dai testi. Il motivo si chiude con un quesito di diritto a formulazione plurima.

2. Il motivo è infondato in quanto non congruente con la ratio decidendi adottata.

Infatti la Corte di appello ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale, pur essendo il contratto di valore eccedente Euro 2,58, sui rilievo che l’art. 2721 c.c. prevede che l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite di valore, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza e che tale ammissione costituisce un potere discrezionale de giudice di merito.

Tale motivazione non è stata impugnata dalla ricorrente, che denunzia invece la violazione dell’art. 2724, n. 1, contestando la natura di principio di prova per iscritto del modulo esibito dalla società CU.MO. modulo a cui la sentenza impugnata non fa alcun riferimento ai fini dell’ammissibilità della prova testimoniale.

Deve aggiungersi che la Corte di appello non ha ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza del contratto e dell’inadempimento della T. sulla base del documento non sottoscritto e sulle testimonianze de relato, tanto è vero che ha deferito il giuramento suppletorio, la cui necessità non vi sarebbe stata se le circostanze fossero state pienamente provate.

Inoltre il motivo si chiude con un quesito plurimo, formulazione che questa Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile, e privo di specificità, in quanto non coglie la ratio decidendi della motivazione.

3. Come secondo motivo viene denunziata violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., art. 2736 c.c., art. 11 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5 per aver il giudice di appello disposto il giuramento suppletorio in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per la sua ammissione.

4. Il motivo è infondato.

Il deferimento del giuramento suppletorio, anche qualora sia stato espressamente richiesto da una parte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza del requisito della cosiddetta “semiplena probatio” ed alla scelta della parte alla quale deferirlo costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della adeguatezza della motivazione.

Sez. 3, Sentenza n. 5240 del 10/03/2006.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato il requisito della “semiplena probatio” con riferimento alle deposizioni dei dipendenti della CU.MO. che hanno riferito indicazioni , quali le risultanze dei libri contabili, e notizie, se pure de relato, sull’inadempimento della T., che hanno indotto il deferimento del giuramento suppletorio.

Il motivo si chiude con un quesito con inammissibile formulazione plurima.

5. Da Ultimo viene denunziata la illegittimità costituzionale dell’art. 2736 c.c., n. 2 in relazione in relazione agli artt. 3 e 24 e 111 Cost., sul rilievo che il giuramento suppletorio dovrebbe essere necessariamente rivolto ad entrambe le parti.

L’ammissione del giuramento suppletorio secondo la ricorrente mina la posizione di terzietà del giudice che va ad aiutare una delle parti del giudizio a discapito dell’altra, la quale non ha la possibilità di evitare il danno eventualmente derivante dal falso giuramento.

6. L’eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 e 111 Cost. in quanto le sentenze nn. 105 e 334 del 1996 rese dalla Corte Costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità della norma, sia in relazione ai riferimenti religiosi della formula di ammonimento, sia in relazione alla mancata previsione della possibilità di conoscenza da parte del giudice civile del reato di falso giuramento, hanno in ogni caso ribadito la validità del giuramento come mezzo di prova nel nostro ordinamento.

La tutela della parte a cui non è deferito il giuramento è assicurata dal rilievo penale del falso giuramento.

Il ricorso deve essere rigettato le spese processuali del grado seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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