Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14083 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15661-2014 proposto da:

E.M.A., N.F., N.G., nella

loro qualità e di eredi di NE.FR., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO VINCENZI, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende

ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 83/13/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 17/09/2013, depositata il 11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Bologna ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n.17/04/2010 della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso dei contribuenti E.M.A. e N.F. (siccome eredi di Ne.Fr.) – ed ha così confermato l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF 2003 a mezzo del quale era stata recuperata a tassazione una plusvalenza derivante da cessione di bene immobile (qualificato come compendio immobiliare in comune di (OMISSIS) costituito da due unità immobiliari oltre ad un terreno pertinenza dei fabbricati) di data 5.5.2003, cessione che l’Ufficio aveva ritenuto avere ad oggetto l’area fabbricabile e non il fabbricato.

La predetta CTR – premesso che l’ufficio non è tenuto ad arrestarsi di fronte al mero dato cartolare ma può far prevalere sull’apparenza la volontà effettiva del contribuente ai fini della rilevazione della sua capacità contributiva – ha ritenuto che la parte contribuente avesse proceduto alla contestuale cessione della potenzialità edificatoria di un’area contigua a quella di cui trattasi, al fine di consentire all’acquirente di realizzare un immobile di tipo commerciale. Tanto era possibile evincere dallo stesso atto pubblico (nel quale si indicava che l’acquisto riguardava l’intera potenzialità edificatoria ricavabile dal terreno, con previsione della realizzazione di edifici a cura della acquirente) e dal fatto che l’area era stata oggetto di un piano particolareggiato di iniziativa privata che avrebbe consentito l’immediata edificazione, previa approvazione di una variante al PRG di Faenza.

La nuova costruzione era stata infatti già realizzata (previa demolizione degli edifici esistenti), ciò che rendeva evidente che l’oggetto della compravendita era appunto il terreno che fungeva da pertinenza degli edifici preesistenti e dell’area di sedime di questi ultimi. Del pari convergenti erano la unitarietà della cessione e la perizia di stima che la acquirente aveva fatto redigere prima dell’atto, al fine di verificare la potenzialità edificatoria dell’area.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

L’Agenzia non si è difesa, se non con atto finalizzato a conservare la facoltà di partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; art. 81 TUIR e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis) la ricorrente – dopo avere evidenziato che testuale oggetto della compravendita era stato “un fabbricato ad uso civile abitazione con annesso terreno costituente pertinenza” ed avere affermato che la qualità di “terreno edificabile” presuppone “l’inesistenza di qualsivoglia struttura stabile destinata ad utilizzazione abitativa – si duole della violazione da parte della CTR dei canoni ermeneutici che governano l’interpretazione degli atti negoziali, i quali prescindono dai riflessi economici sicchè, in difetto di una norma specifica, gli effetti giuridici dell’atto non possono che essere quelli civilistici. Perciò, tra le ipotesi di plusvalenza regolate dagli artt. 17 e 67 TUIR non possono rientrare le cessioni di terreni che sono già edificati e che – perciò stesso – è impossibile qualificare “edificabili”. Nè rileva che l’immobile fabbricato sorga su un terreno dotato di ulteriore potenzialità edificatoria e che sia intenzione delle parti destinare il fabbricato a futura demolizione.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Ed invero, la Corte Suprema ha già chiarito (in una pluralità di occasioni ed in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella qui in argomento) che: “In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67) e art. 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati.

Ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15629 del 09/07/2014, conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4150 del 21/02/2014 ed altre antecedenti e successive).

Alla luce della identità delle situazioni sottostanti alle menzionate pronunce, non resta che applicare anche a quella di causa lo stesso diritto vivente, provvedendo perciò alla cassazione della pronuncia che non si è attenuta ai medesimi principi, all’esito di che la Corte potrà decidere anche sul merito della lite, non risultando necessario acquisire in causa alcun ulteriore elemento di fatto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 20 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene che non sussistano i presupposti ex art. 375 c.p.c. per la decisione della lite con rito camerale, attesa l’esistenza di due divergenti indirizzi di legittimità a riguardo della questione controversa. Da un canto, Cass. 9946/2014; Cass. 15629/2014 (e coeve); Cass. 20160/2014 (e coeve); Cass. 9946/2015 ed altre. D’altro canto, Cass. 24799/2014 e Cass. 16983/2015.

che perciò si impone la rimessione alla pubblica udienza.

PQM

La Corte dispone la rimessione a nuovo ruolo della quinta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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