Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14082 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11471/2009 proposto da:

BERNARDI IMPIANTI INTERNATIONAL S.P.A. (OMISSIS) in persona del

proprio procuratore e legale rappresentante Dr. S.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato BRASCHI Francesco, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELA ROSSI giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SALA GROUP IMPORT EXPORT SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 899/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 12/3/2008, depositata il 04/04/2008,

R.G.N. 794/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato VINCENZO BRASCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 4-4-2008 la Corte di appello di Milano, a modifica della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda della Bernardi Impianti International s.p.a di risoluzione per indampimento del contratto di commissione stipulato con la SALA Group s.r.l..

In data 11.10.2002 la Bernardi Impianti International spa e la SALA Group s.r.l. stipulavano un contratto di commissione mediante il quale la seconda si obbligava a vendere, in nome proprio e per conto della prima, impianti per la produzione di conglomerato bituminoso in diversi paesi dell’America centrale. Le provvigioni venivano pattuite in Euro 3000,00 da versarsi mensilmente. Con lettera 6.3.2003, la Bernardi Impianti spa comunicava di ritenere risolto il contratto a seguito dell’inadempimento di controparte.

La Corte di Appello ha rigettato la domanda considerando che dalla lettera 6.3.03 si rilevava soltanto che la S.A.L.A. Group srl, oltre a non aver rispettato alcuni obblighi nei confronti di tale C.A., non risultava accreditata presso il Ministero della Costruzione di Cuba, nè associata ad un’impresa cubana.

Ha ritenuto che si trattasse di due contestazioni che non potevano costituire causa di risoluzione: non la prima, in quanto nel contratto non erano previste prestazioni in favore del C. e neppure la seconda, in quanto i deficit sul versante cubano non implicavano la mancanza di accrediti negli altri numerosi Paesi di cui al mandato; che Bernardi impianti aveva sospeso il pagamento del corrispettivo quando non sussisteva alcun inadempimento concreto e grave della commissionaria. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione la Bernardi Impianti spa con cinque motivi illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., art. 1455 c.c. e art. 1460 c.c., in ordine alla risolubilità del contratto di commissione in data 10/11/02 per grave inadempimento della commissionaria ed al legittimo rifiuto della committente di adempiere alla propria obbligazione corrispettiva.

Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: accerti la Corte se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., in ordine alla dedotta ed invocata risoluzione del contratto di commissione inter partes in data 10/11/02, con riferimento all’eccepito, sopravvenuto, grave e totale inadempimento, a far tempo dall’11-1-03, delle obbligazioni corrispettive poste a carico della SALA Group, ed alla valutazione del legittimo rifiuto della committente di adempiere le proprie obbligazioni corrispettive dinanzi al conclamato e protratto totale inadempimento della commissionaria.

2. Per giurisprudenza costante di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto privo si specificità, non congruente con la decisione impugnata ,e non autosufficiente.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto che il dedotto inadempimento era fondato su prestazioni non previste in contratto, come il ricorso alla prestazioni di tale C., e la obbligatorietà degli accrediti con il Ministero della Costruzione di Cuba.

Il ricorso non contrasta tali affermazioni, ma insiste genericamente sulla necessaria collaborazione la società S.A.L.A avrebbe dovuto avere con il tecnico C. e sulla rilevanza degli accrediti a Cuba, senza invece indicare come tali due condizioni fossero state contrattualmente previste, circostanza esclusa dalla Corte di appello.

Il quesito che chiude un motivo, con plurimi quesiti, che da per presupposto “l’accertamento conclamato e protratto totale inadempimento della commissionaria”, escluso dalla Corte di merito, e quindi non congruente con la motivazione.

Inoltre, ai fini dell’autosufficenza, non sono riprodotti i contratti e la clausole sugli obblighi contrattuali, in modo che questa Corte non è stata messa in condizione di valutarli.

4. Si esaminano congiuntamente i restanti motivi di impugnazione per la loro stretta connessione logico giuridica.

Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione il ricorrente denunzia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione; 2) circa la ritenuta inversione dell’onere della prova a carico della creditrice in relazione al dedotto inadempimento sopravvenuto a far tempo dal 1-1-03 trattandosi di fatto controverso e decisivo per il giudizio; 3) circa la prova della non scarsa rilevanza dell’inadempimento; 4) circa la sostenuta irrilevanza del mancato accredito della S.A.L.A presso Ministero della Costruzione di Cuba; 5) circa la ritenuta insussistenza di alcun inadempimento della società .S.A.L.A. GROUP al momento in cui la Bernardi sospendeva il pagamento degli acconti di provvigione.

5. I motivi sono inammissibili.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

Nella specie i motivi con cui si denunzia vizio di motivazione sono privi di specificità e contengono ciascuno un “quesito” privo di concretezza, in quanto non è calato nella specifica vicenda processuale e non capta i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione ricostruttoria sarebbe carente.

6. Con il secondo quesito il ricorrente chiede alla Corte di accertare se via sia stato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inversione dell’onere della prova in relazione inadempimento della SALA GROUP, sul presupposto di una non dimostrata inversione dell’onere della prova; con il terzo quesito chiede alla Corte di accertare se vi sia stato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancata prova della non scarsa rilevanza dell’inadempimento della debitrice, dando per presupposto l’inadempimento della SALA GRUOP escluso dalla Corte di appello e limitando il quesito alla sola rilevanza; con il quarto quesito chiede alla Corte di pronunciarsi sulla irrilevanza del mancato accredito presso il Ministero della Costruzione di Cuba, denunciando la mancata conoscenza della Corte di Appello “delle vigenti normative cubane in tema di compravendita di impianti industriali per la produzione di conglomerati bituminosi di fabbricazione estera”, argomento non congruo rispetto alla motivazione, che invece ha ritenuto l’obbligazione a carico della S.A.L.A GROUP relativa a diversi paesi dell’America Centrale e non solo a Cuba; con il quinto quesito si denunzia vizio di motivazione circa la ritenuta insussistenza di alcun inadempimento, proponendo una questio facti non proponibile in sede di legittimità;

Il ricorso pertanto è inammissibile. Nulla per le spese non essendosi difesa la S.A.L.A GROUP.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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